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<title>Iniziative popolari federali</title>
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<description>Feed RSS delle iniziative popolari federali</description>
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<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 10:05:39 +0200</lastBuildDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=478">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel aprile 2019.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 3–5</em></p><p><sup>3</sup> I Cantoni possono, in via legislativa, creare un’istituzione cantonale o intercantonale incaricata di adempiere i compiti elencati qui di seguito nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:</p><p>a. fissare e riscuotere i premi;</p><p>b. finanziare i costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;</p><p>c. acquistare e controllare l’esecuzione dei compiti amministrativi delegati agli assicuratori autorizzati a praticare l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;</p><p>d. contribuire a finanziare programmi di prevenzione e promozione della salute.</p><p><sup>4</sup> I Cantoni sono garanti dell’indipendenza dell’istituzione cantonale o intercantonale e la dotano di un organo direttivo nel quale devono essere rappresentati in particolare i fornitori di prestazioni e gli assicurati.</p><p><sup>5</sup> I Cantoni sono garanti del finanziamento e del funzionamento dell’istituzione nonché dell’esecuzione dei compiti amministrativi di cui al capoverso 3 lettera c.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art.117 cpv. 3–5 (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie)</em></p><p><sup>1</sup> Dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3–5, ogni Cantone può esercitare la propria competenza di creare un’istituzione ai sensi delle disposizioni citate. In questo caso stabilisce l’importo delle riserve, proporzionali al numero di assicurati sul suo territorio, per ogni assicuratore che eserciti l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o l’abbia esercitata durante i cinque anni precedenti. Gli assicuratori in questione collaborano a stabilire l’importo delle riserve.</p><p><sup>2</sup> Entro due anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3–5, la Confederazione disciplina le modalità di trasferimento delle riserve di cui al capoverso 1 alle istituzioni cantonali o intercantonali.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-478</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sgravare i salari, tassare equamente il capitale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=479">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel aprile 2019.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 127a </em>Imposizione del reddito da capitale e del reddito da lavoro</p><p><sup>1</sup> La parte del reddito da capitale che eccede l’importo stabilito dalla legge è imponibile in ragione del 150 per cento.</p><p><sup>2</sup> Il gettito supplementare risultante dall’imposizione in ragione del 150 per cento invece che del 100 per cento della parte del reddito da capitale di cui al capoverso 1 è destinato alla riduzione dell’imposizione delle persone con redditi da lavoro bassi o medi o a uscite a titolo di riversamento in favore del benessere sociale.</p><p><sup>3</sup> La legge disciplina i particolari.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani - Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=477">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel aprile 2019.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4</em></p><p><sup>2</sup> [La Confederazione] Disciplina in particolare:</p><p>b. Abrogata</p><p><sup>3</sup> Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:</p><p>a. la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;</p><p>b. a decorrere dall’entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali;</p><p>c. la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l’immissione sul mercato, la diffusione e l’immissione nell’ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;</p><p>d. agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.</p><p><sup>4</sup> L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.</p><p><em>Art. 118b cpv. 2 lett. c e 3</em></p><p><sup>2</sup> Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:</p><p>c. Abrogata</p><p><sup>3</sup> I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80 capoverso 3 lettera a.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria degli art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4, nonché 118b cpv. 2 lett. c e 3 (Divieto degli esperimenti sugli animali e degli esperimenti sugli esseri umani)</em></p><p>Entro due anni dall’accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonché 118<em>b</em> capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-477</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Favorire la donazione di organi e salvare vite umane'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=481">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 17 ottobre 2017 e terminerà circa nel aprile 2019.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 119a cpv. 4</em></p><p><sup>4</sup> La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo presunto consenso, a meno che la persona non abbia espresso in vita la propria volontà contraria.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 119a cpv. 4 (Medicina dei trapianti)</em></p><p>Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 119<em>a</em> capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=483">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 16 gennaio 2018 e terminerà circa nel luglio 2019.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 121b</em> Immigrazione senza libera circolazione delle persone</p><p><sup>1</sup> La Svizzera disciplina autonomamente l’immigrazione degli stranieri.</p><p><sup>2</sup> Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.</p><p><sup>3</sup> I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone)</em></p><p><sup>1</sup> Occorre condurre negoziati affinché l’Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall’accettazione dell’articolo 121<em>b</em> da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup>2</sup> Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l’Accordo di cui al capoverso&nbsp;1.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> RS <strong>0.142.112.681</strong>; RU <strong>2002 </strong>1529</p></description>
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<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=484">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 20 marzo 2018 e terminerà circa nel settembre 2019.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 41 cpv. 1 lett. g</em></p><p><sup>1</sup> A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:</p><p>g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.</p><p><em>Art. 118 cpv. 2 lett. b</em></p><p><sup>2</sup> Emana prescrizioni su:</p><p>b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti;</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute)</em></p><p>L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Agire autonomamente nella famiglia e nell’impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=485">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 15 maggio 2018 e terminerà circa nel novembre 2019.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 14a </em>Protezione dei minori e degli adulti</p><p><sup>1</sup> Se una persona è o diviene incapace di discernimento oppure incapace di agire, i suoi congiunti, nell’ordine di priorità seguente, hanno il diritto di provvedere alla cura di tale persona e dei suoi interessi patrimoniali nonché di rappresentarla nelle sue relazioni giuridiche:</p><p>a. il coniuge o il partner registrato;</p><p>b. i parenti di primo grado;</p><p>c. i parenti di secondo grado;</p><p>d. il convivente di fatto.</p><p><sup>2</sup> Chi ha la capacità di agire può, per il caso in cui divenga incapace di discernimento o incapace di agire, senza la partecipazione né il consenso delle autorità e nella forma del testamento:</p><p>a. modificare l’ordine di priorità di cui al capoverso 1; o</p><p>b. incaricare una o più persone fisiche o giuridiche di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali oppure di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche.</p><p><sup>3</sup> La modifica o l’incarico secondo il capoverso 2 è preminente sul diritto di cui al capoverso 1.</p><p><sup>4</sup> Soltanto un giudice nell’ambito di un procedimento ordinario può accertare l’incapacità di discernimento o l’incapacità di agire nonché revocare o limitare i diritti di cui ai capoversi 1 e 2. La legge disciplina i particolari.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 14a (Protezione dei minori e degli adulti)</em></p><p><sup>1</sup> L’articolo 14<em>a</em> entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni d’esecuzione.</p><p><sup>2</sup> Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 14<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=486">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 15 maggio 2018 e terminerà circa nel novembre 2019.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 145 </em>Durata del mandato</p><p><sup>1</sup> I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. Il mandato dei giudici del Tribunale federale cessa cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.</p><p><sup>2</sup> Su proposta del Consiglio federale, l’Assemblea federale plenaria può, a maggioranza dei votanti, destituire un giudice del Tribunale federale se questi:</p><p>a. ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o</p><p>b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.</p><p><em>Art. 168 cpv. 1</em></p><p><sup>1</sup> L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e il generale.</p><p><em>Art. 188a </em>Designazione dei giudici del Tribunale federale</p><p><sup>1</sup> I giudici del Tribunale federale sono designati per sorteggio. La relativa procedura è concepita in modo tale che in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali siano equamente rappresentate.</p><p><sup>2</sup> L’ammissione al sorteggio è stabilita esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di idoneità professionale e personale a esercitare la funzione di giudice del Tribunale federale.</p><p><sup>3</sup> L’ammissione al sorteggio è decisa da una commissione peritale. I membri della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile della durata di dodici anni. Nell’esercizio della loro attività sono indipendenti da autorità e da organizzazioni politiche.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria degli art. 145 (Durata del mandato), 168 cpv. 1 e 188a (Designazione dei giudici del Tribunale federale)</em></p><p>I giudici ordinari del Tribunale federale in carica all’entrata in vigore degli arti-coli 145, 168 capoverso 1 e 188<em>a</em> possono restare in carica sino alla fine dell’anno in cui compiono 68 anni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento intensivo)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=487">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 12 giugno 2018 e terminerà circa nel dicembre 2019.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 80a Detenzione di animali a scopo agricolo</em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione tutela la dignità dell’animale nell’ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell’animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.</p><p><sup>2</sup> L’allevamento intensivo consiste nell’allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell’ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.</p><p><sup>3</sup> La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell’animale, l’accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull’importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo)</em></p><p><sup>1</sup> Le disposizioni d’esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l’articolo 80<em>a</em> possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.</p><p><sup>2</sup> La legislazione d’esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell’animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 2018<sup>3</sup>.</p><p><sup>3</sup> Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 80<em>a</em> la legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch.</p></description>
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<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Previdenza professionale – Lavoro invece di povertà'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=488">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 10 luglio 2018 e terminerà circa nel gennaio 2020.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 113 cpv. 3</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>3bis</sup> Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati per tutti gli assicurati sulla base della stessa aliquota, indipendentemente dall’età. Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del diciassettesimo anno di età.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=489">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 16 ottobre 2018 e terminerà circa nel aprile 2020.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 3 e 4</em></p><p><sup>3</sup> La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni, disciplina l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in modo che, mediante incentivi efficaci, i costi evolvano conformemente all’economia nazionale e ai salari medi. A tal fine introduce un freno ai costi.</p><p><sup>4</sup> La legge disciplina i particolari.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 e 4 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)</em></p><p>Se due anni dopo l’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni l’aumento dei costi medi per assicurato e per anno nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è superiore di oltre un quinto all’evoluzione dei salari nominali ed entro tale data gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni (partner tariffali) non hanno definito misure vincolanti per contenere l’aumento dei costi, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende provvedimenti per ridurre i costi, con effetto a partire dall’anno successivo.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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</p></description>
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<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=490">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 11 dicembre 2018 e terminerà circa nel giugno 2020.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 107 cpv. 2–4</em></p><p><sup>2</sup> [La Confederazione] Emana, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.</p><p><sup>3</sup> Affari con l’estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se:</p><p>a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale; la legge può prevedere eccezioni, segnatamente per:</p><p>1. Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero,</p><p>2. Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;</p><p>b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;</p><p>c. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile; o</p><p>d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.</p><p><sup>4</sup> In deroga al capoverso 3 la legge può prevedere eccezioni per i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario come pure per singole armi da fuoco portatili o corte e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 107 cpv. 2–4 (Armi e materiale bellico)</em></p><p>Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 107 capoversi 2–4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=491">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 26 febbraio 2019 e terminerà circa nel agosto 2020.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 3</em><sup><em>2</em></sup></p><p><sup>3</sup> Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l’importo rimanente dai Cantoni.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie)</em></p><p>Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popo-lare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br><sup>3</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-491</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Integrazione del contrassegno nazionale nella targa (Iniziativa sulle targhe)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=492">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 5 marzo 2019 e terminerà circa nel settembre 2020.
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</p> <p>L’iniziativa popolare è formulata come proposta generica secondo l’articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> e ha il tenore seguente:</p><p>L’aspetto delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi deve essere modificato in modo che non sia più necessario applicare l’adesivo CH sul veicolo quando si viaggia all’estero. Ciò significa che nella nuova targa dovrà figurare obbligatoriamente almeno il contrassegno nazionale CH. Il legislatore è libero di apportare nel contempo eventuali altre modifiche necessarie.</p><p>Le nuove targhe sono introdotte al più tardi due anni dopo che Popolo e Cantoni hanno approvato la relativa disposizione costituzionale.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=493">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 12 marzo 2019 e terminerà circa nel settembre 2020.
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</p> <p><span></span></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 39 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup> </p><p><sup>1bis</sup> L’impiego di procedure di voto elettroniche è vietato. </p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 39 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Impiego di procedure di voto elettroniche)</em></p><p><sup>1</sup> L’articolo 39 capoverso 1<sup>bis</sup> entra in vigore accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale e del diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono più applicabili.<br><sup>2</sup> L’Assemblea federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto, segnatamente se, nel rispetto del segreto del voto:</p><p>a.&nbsp;i votanti possono verificare senza conoscenze specialistiche particolari le fasi essenziali del voto elettronico;</p><p>b.&nbsp;tutti i voti sono conteggiati così come sono stati espressi dai votanti, in conformità alla loro libera e reale volontà e in assenza di influenze esterne; e</p><p>c.&nbsp;i risultati parziali del voto elettronico possono essere determinati in modo univoco e inalterato e all’occorrenza possono essere verificati in modo affidabile e senza conoscenze specialistiche particolari mediante un nuovo conteggio, così da escludere il riconoscimento di risultati parziali che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b.</p><p><sup>3</sup> L’Assemblea federale può revocare il divieto al più presto cinque anni dopo la sua entrata in vigore.</p><p></p><p></p><p></p><p><br><sup>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><div><div><p><span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-493</guid>
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<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=494">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 26 marzo 2019 e terminerà circa nel settembre 2020.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 78a Paesaggio e biodiversità</em></p><p><sup>1</sup> A complemento dell’articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell’ambito delle loro competenze, affinché:</p><p>a. siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;</p><p>b. la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;</p><p>c. siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.</p><p><sup>2</sup> Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d’importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d’importanza cantonale.</p><p><sup>3</sup> Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza cantonale o nazionale. L’essenza dei valori protetti dev’essere conservata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l’articolo 78 capoverso 5.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Paesaggio e biodiversità)</em></p><p>Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 78<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=495">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 26 marzo 2019 e terminerà circa nel settembre 2020.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 75c </em>Separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili</p><p><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili.</p><p><sup>2</sup> Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino. In particolare si applicano i seguenti principi:</p><p>a. i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l’agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l’ubicazione;</p><p>b. gli edifici utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo non possono essere destinati a scopo abitativo;</p><p>c. i cambiamenti di destinazione di edifici a favore di utilizzazioni commerciali extra-agricole non sono ammessi.</p><p><sup>3</sup> Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore.</p><p><sup>4</sup> Eccezioni al capoverso 2 lettere b e c sono ammesse se servono alla conservazione di edifici degni di protezione e dei loro dintorni. Eccezioni al capoverso 3 sono ammesse se comportano un miglioramento sostanziale della situazione generale locale per quanto riguarda la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.</p><p><sup>5</sup> La legge disciplina le modalità con cui i Cantoni riferiscono in merito all’esecuzione delle disposizioni del presente articolo.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una previdenza per la vecchiaia rispettosa dell’equità intergenerazionale (Previdenza sì – ma equa)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=496">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 2 aprile 2019 e terminerà circa nel ottobre 2020.
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</p> <p>L’iniziativa popolare è formulata come proposta generica secondo l’articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> e ha il tenore seguente:</p><p>La stabilità finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e della previdenza professionale deve essere garantita a lungo termine nel rispetto dell’equità intergenerazionale.</p><p>A tal fine devono essere rispettate le seguenti direttive:</p><ol><li>la previdenza professionale è finanziata secondo il sistema di capitalizzazione. Va evitata una ridistribuzione non conforme a tale sistema;</li><li>i contributi e le prestazioni sono determinati in modo da garantire a lungo termine l’equità intergenerazionale. Le rendite di vecchiaia della previdenza professionale sono costantemente adeguate, sulla base di regole chiaramente definite, alle condizioni quadro (in particolare ai redditi da investimento, tenuto conto dei relativi rischi, alla demografia e al rincaro). Nel determinare le prestazioni è data la priorità al mantenimento del tenore di vita e non al valore nominale della rendita;</li><li>le correnti rendite di vecchiaia della previdenza professionale possono essere ridotte a scaglioni moderati al fine di limitare la ridistribuzione tra le generazioni. Se le condizioni quadro migliorano, le rendite sono aumentate;</li><li>l’età di pensionamento di riferimento necessaria per la gestione delle rendite (nel 1° e 2° pilastro) è regolarmente adeguata tenendo conto dell’aspettativa di vita. L’età di pensionamento di riferimento è identica per donne e uomini. Il momento del pensionamento effettivo è determinato individualmente.</li></ol><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> </p></description>
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<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì all’abolizione del cambio dell’ora'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=497">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 9 aprile 2019 e terminerà circa nel ottobre 2020.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 125 cpv. 2</em></p><p><sup>2</sup> In Svizzera vige durante tutto l’anno l’ora dell’Europa centrale. Non vi è alcun cambio dell’ora da solare a legale e viceversa.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 125 cpv. 2 (Metrologia)</em></p><p>Il legislatore emana le disposizioni d’esecuzione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo all’accettazione dell’articolo 125 capoverso 2 da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. </p></description>
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<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=498">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 30 aprile 2019 e terminerà circa nel ottobre 2020.
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</p> <p>La Costituzione federale1 è modificata come segue: </p><p><em>Art. 74a</em> Politica climatica </p><p><sup>1</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico. </p><p><sup>2</sup> Per quanto in Svizzera continuino a verificarsi emissioni di gas serra causate dall’uomo, al più tardi dal 2050 il loro impatto sul clima deve essere durevolmente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri. </p><p><sup>3</sup> Dal 2050 in Svizzera non sono più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, per quanto pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera ne neutralizzino durevolmente l’impatto sul clima. </p><p><sup>4</sup> La politica climatica è volta a un rafforzamento dell’economia e alla sostenibilità sociale e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l’innovazione e la tecnologia. </p><p><em>Art. 197 n. 12<sup>2 </sup></em><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Politica climatica) </em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. </p><p><sup>2</sup> La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso. </p><p><sup>1</sup> RS <strong>101 </strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì a più potere decisionale per la popolazione nell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni' </title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=499">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 2 luglio 2019 e terminerà circa nel gennaio 2021.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 2</em><br><sup>2</sup> [La Confederazione] Accetta più modelli d’assicurazione che corrispondono ai differenti bisogni della popolazione. Ognuno ha il diritto di decidere liberamente il tipo e la portata dell’assicurazione.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Nuovo finanziamento delle cure – Diminuire i premi dell’assicurazione malattie! (Iniziativa sul finanziamento delle cure)' </title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=500">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 27 agosto 2019 e terminerà circa nel febbraio 2021.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117a cpv. 3</em></p><p><sup>3</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a un’offerta di cure di qualità. La Confederazione riconosce e promuove l’offerta di cure come componente fondamentale delle cure mediche di base. Essa finanzia l’offerta di cure; sono eccettuate le prestazioni di vitto e alloggio fornite in case di cura e da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong>
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</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-500</guid>
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<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite AVS e AI esenti da imposta'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=501">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 24 settembre 2019 e terminerà circa nel marzo 2021.
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</p> <p><span><sup><span><span><sup><span></span></sup></span></span><span>La Costituzione federale1&nbsp; è modificata come segue:</span><span><strong></strong></span></sup></span></p><p><span>Art. 111 cpv. 1bis</span></p><p><sup><span>1bis </span></sup><span>Se una persona percepisce una rendita dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e il suo reddito annuo ammonta al massimo a 72&nbsp;000 franchi, la rendita è esente da imposta.</span></p><p></p><p></p><p>RS 101</p><em><div><div></div></div></em></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-501</guid>
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<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Aiuto sul posto nel settore dell’asilo'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=502">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 8 ottobre 2019 e terminerà circa nel aprile 2021.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue: </p><p>Art. 121b Aiuto sul posto nel settore dell’asilo </p><p><sup>1</sup> In collaborazione con altri Paesi la Svizzera istituisce all’estero zone di protezione nelle quali le persone del settore dell’asilo possano trovare alloggio, assistenza e protezione nel loro Paese di provenienza o il più vicino possibile allo stesso. La Confederazione fornisce contributi finanziari a progetti di aiuto in queste zone di protezione. </p><p><sup>2</sup> Le persone del settore dell’asilo non possono scegliere autonomamente il luogo di soggiorno né il Paese di destinazione. Ottengono protezione in un Paese loro attribuito. </p><p><sup>3</sup> Le persone che presentano una domanda d’asilo in Svizzera sono: </p><p>a. in primo luogo rinviate in un Paese di transito sicuro, sempreché vi siano corrispondenti trattati internazionali quali accordi di riammissione; </p><p>b. in secondo luogo trasferite in una zona di protezione dove rimangono fintanto che la loro identità sia stata accertata e possano tornare nel loro Paese di provenienza o siano riconosciute come rifugiati da uno Stato terzo o dalla Svizzera e vi siano ammesse; </p><p>c. in terzo luogo trasferite in un centro della Confederazione per richiedenti l’asilo; fino al passaggio in giudicato della decisione sulla loro domanda d’asilo soggiornano in luoghi che consentono di controllare in ogni momento dove si trovano. </p><p><sup>4 </sup>I fondi destinati al settore dell’asilo sono impiegati in linea di massima all’estero, in zone di protezione o altrove, per progetti di aiuto grazie ai quali è possibile aiutare sul posto molte più persone che non in Svizzera. In Svizzera le persone del settore dell’asilo beneficiano esclusivamente di prestazioni in natura, fino a quando possono sopperire autonomamente alle proprie necessità.&nbsp;</p><p><span><sup>1</sup> <span>RS <span>101</span><br></span></span></p><em><p><sup><span>&nbsp;</span></sup></p><div><br><div><p></p></div></div></em><p><br></p><em></em><em></em><p><em><sup><span><br></span></sup></em></p><em><p><sup><span></span></sup></p><div><p></p></div></em></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-502</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=503">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 15 ottobre 2019 e terminerà circa nel aprile 2021.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 118 cpv. 2 lett. d</em></p><p><sup>2</sup> [La Confederazione] Emana prescrizioni su:</p><p>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; in merito alle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile o alle radiazioni a microonde, la legge disciplina quanto segue:</p><p>1. i valori limite dell’impianto di 4–6 volt per metro iscritti nell’ordinanza del 23 dicembre 1999<sup>2</sup> sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere aumentati, nemmeno a seguito di nuove procedure di misurazione,</p><p>2. la fornitura di telefonia mobile e Internet deve essere distinta tra fornitura per l’esterno e quella per l’interno; la prestazione e di conseguenza anche il consumo di elettricità delle antenne di telefonia mobile e delle reti locali senza filo è da ridurre affinché le emissioni non attraversino più l’attenuazione degli edifici; all’interno degli edifici i dati non sono trasmessi via onde elettromagnetiche ma attraverso fibre ottiche o cavi coassiali,</p><p>3. in relazione alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, la legge si attiene esplicitamente ai diritti fondamentali quali la protezione della propria abitazione, il diritto all’integrità fisica e psichica e la libertà di movimento, secondo gli articoli 13 capoverso 1 e 10 capoverso 2,</p><p>4. la legge disciplina anche le fonti private di radiazione ad alta frequenza all’interno degli edifici, al fine di evitare che le onde elettromagnetiche passino in locali vicini,</p><p>5. la Confederazione, tramite gli istituti di formazione e il sistema sanitario, informa in modo esaustivo la popolazione sui rischi per la salute dovuti alle radiazioni non ionizzanti, sulle possibili misure di protezione e sui sintomi di elettrosensibilità,</p><p>6. la Confederazione rileva ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 dati concernenti le radiazioni non ionizzanti e il quadro clinico di elettrosensibilità: questi dati devono essere significativi riguardo alla sintomatologia individuale,</p><p>7. i luoghi in cui sono collocate antenne emittenti non visibili sono contrassegnati e i dati delle antenne sono pubblicati,</p><p>8. se pianificano nuovi impianti che emettono radiazioni elettromagnetiche o pianificano un aumento della potenza di impianti esistenti, le ditte di telecomunicazione necessitano del consenso scritto degli abitanti residenti nel raggio di 400 metri,</p><p>9. esperti indipendenti sono autorizzati a misurare senza preavviso le immissioni elettromagnetiche e comparare i loro dati con quelli delle ditte di telecomunicazione; questi dati sono pubblicati in forma sinottica entro una settimana su una piattaforma della Confederazione,</p><p>10. in tutti i mezzi di trasporto pubblici è disponibile un gruppo di posti a sedere contrassegnati in cui è vietato l’uso di apparecchi elettronici,</p><p>11. le persone con sintomi di elettrosensibilità hanno accesso gratuitamente a consultori indipendenti,</p><p>12. i locali negli edifici pubblici, quali scuole dell'infanzia, scuole e istituti di formazione superiore, negli edifici comunali, negli ospedali, nelle case per anziani, per disabili e di cura sono allestiti in modo che non vi siano radiazioni elettromagnetiche.</p><p><em>Articolo 197 n. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. d (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)</em></p><p>L’articolo 118 capoverso 2 lettera d è da attuare entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. La Confederazione, le ditte di telecomunicazione, gli utilizzatori di apparecchi e i Cantoni partecipano ai costi occasionati dai cambiamenti perseguiti.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> RU <strong>2000 </strong>213, <strong>2007 </strong>4477, <strong>2008 </strong>2809, <strong>2009 </strong>3565, <strong>2016 </strong>1135, <strong>2019 </strong>1491<br><sup>3</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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<guid isPermaLink="false">initiative-503</guid>
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<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Responsabilità in materia di telefonia mobile'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=504">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 22 ottobre 2019 e terminerà circa nel aprile 2021.
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</p><div>La Costituzione<sup>1</sup> è modificata come segue:<br>Art. 74<em>a</em><sup>2</sup>&nbsp; Responsabilità in materia di telefonia mobile<br><sup>1</sup> Il concessionario risponde dei danni corporali o materiali causati dall’esercizio di un impianto di trasmissione per telefonia mobile o per apparecchi riceventi senza filo.<br><sup>2 </sup>La responsabilità decade soltanto se il concessionario fornisce la prova che il danno non è stato causato dall’esercizio dell’impianto di trasmissione.<br><sup>3</sup> Se il concessionario e il proprietario dell’impianto di trasmissione non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale.</div><div><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</div> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-504</guid>
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<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=505">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 5 novembre 2019 e terminerà circa nel maggio 2021.
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</p> <div><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 112 cpv. 2 lett. a</em><sup><em>ter</em></sup><br><sup>2</sup> In tale ambito [assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità] [la Confederazione] si attiene ai principi seguenti:</p></div><div><p>a<sup>ter</sup>.&nbsp;l’età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all’età di 65 anni; detta speranza di vita il 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’entrata in vigore della presente disposizione funge da valore di riferimento; l’età di pensionamento è pari alla differenza tra la speranza di vita e il valore di riferimento moltiplicata per 0,8 più 66; l’età di pensionamento è adeguata ogni anno in scaglioni di due mesi al massimo; è comunicata agli interessati cinque anni prima che essi la raggiungano;</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup>2</sup> &nbsp;<br></p></div><div><em>12.&nbsp;Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 2 lett. a<sup>ter</sup> (Età di pensionamento)</em></div><div><sup>1</sup> Dal 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>, l’età di pensionamento degli uomini è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.</div><div><sup>2</sup> Dal 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>, l’età di pensionamento delle donne è aumentata di quattro mesi ogni anno finché è pari a quella degli uomini. In seguito, è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.</div><div><sup>3 </sup>Dal 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>, l’età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all’età di 65 anni.</div><div><p><sup>4</sup> Se entro tre anni dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup> le relative disposizioni d’esecuzione non sono entrate in vigore, il 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione di detto articolo il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative. Nell’ordinanza il Consiglio federale può derogare alla legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.</p><p></p><p><sup><span></span>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br></p></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-505</guid>
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<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=506">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 25 febbraio 2020 e terminerà circa nel agosto 2021.
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</p> <p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><em></em></span></p><p><span><em>Art. 128</em>&nbsp;Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti<br><sup>1</sup> La Confederazione riscuote una microimposta con un’aliquota unica su ogni addebito e ogni accredito nel traffico scritturale dei pagamenti. Persegue in tal modo un’imposizione fiscale semplice e la trasparenza dei flussi finanziari. L’aliquota massima della microimposta ammonta al 5 per mille.<br><sup>2</sup> La microimposta sostituisce l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta e la tassa di bollo. <br><sup>3</sup> Il gettito della microimposta è impiegato per finanziare i compiti della Confederazione e per fornire una compensazione ai Cantoni.<br><sup>4</sup> La legge disciplina la microimposta secondo i principi seguenti:<br>a.&nbsp;in Svizzera i prestatori di servizi di pagamento scritturale sono tenuti a prelevare la microimposta automaticamente; sono indennizzati per tale prelievo;<br>b.&nbsp;sono parimenti soggette alla microimposta le compensazioni sistematiche; l’adempimento dell’obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;<br>c.&nbsp;sono parimenti soggetti alla microimposta i pagamenti scritturali effettuati all’estero da persone con residenza fiscale in Svizzera; l’adempimento dell’obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;<br>d.&nbsp;la Confederazione conclude convenzioni per evitare la doppia imposizione con gli Stati che riscuotono un’imposta equivalente alla microimposta svizzera.<br><sup>5</sup> Il senso e lo scopo della microimposta vanno rispettati.<br></span></p><p><span><em>Art. 130</em><br><em>Abrogato</em></span></p><p><span><em>Art. 132, rubrica e cpv. 1</em><br>Imposta preventiva<br><sup>1</sup> <em>Abrogato</em><br><em>Art. 197 n. 12</em><sup>2</sup>&nbsp;<br><em>12. Disposizione transitoria dell’articolo 128 (Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti)</em><br><em>1</em> Entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, l’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione relative a tale articolo, come pure le disposizioni relative all’abolizione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta federale diretta e della tassa di bollo.<br><sup>2</sup> Il primo anno dopo l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione, l’aliquota della microimposta ammonta allo 0,05 per mille. Successivamente l’aliquota è adeguata in modo che l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta e la tassa di bollo possano essere ridotte e abolite non appena possibile.<br><sup>3</sup> Dopo l’accettazione dell’articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Banca nazionale svizzera pubblica ogni mese la totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.</span></p><p><span><sup>1</sup> &nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> &nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br></span><span><br></span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-506</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=507">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 3 marzo 2020 e terminerà circa nel settembre 2021.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)</em></p><p><sup>1</sup> I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua.</p><p><sup>2</sup> Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup>3</sup> La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-507</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale '7500 franchi a ogni persona avente la cittadinanza svizzera (Iniziativa per l'elicottero monetario)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=509">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 20 ottobre 2020 e terminerà circa nel aprile 2022.
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</p> <div><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</span></p></div><div><p><span><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup>&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><em>12. Versamento unico a persone aventi la cittadinanza svizzera mediante un aumento della massa monetaria</em></span><span><br></span></p><p><span><sup>1</sup> Ogni persona avente la cittadinanza svizzera il giorno dell’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni riceve dalla Banca nazionale svizzera 7500 franchi.&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><sup>2</sup> La Banca nazionale svizzera emette moneta per la somma complessiva necessaria.</span><span><br></span></p><p><span><sup>3</sup> Ogni beneficiario riceve l’importo al più tardi entro un anno dall’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><sup>4</sup> L’importo ricevuto è esente dall’imposta sul reddito.</span></p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><p><sup>2 </sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.&nbsp;</p></div><br></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-509</guid>
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<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la libertà e l’integrità fisica'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=510">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 1 dicembre 2020 e terminerà circa nel giugno 2022.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 10 cpv. 2<sup>bis </sup></em><br><sup>2bis</sup>&nbsp;Gli interventi nell’integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art.10&nbsp;cpv. 2bis (Diritto all’integrità fisica e psichica)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 10 capoverso 2bis al più tardi entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup><span> RS </span><strong>101</strong><br><sup>2 </sup><span>Il numero definitivo
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della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria
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federale dopo la votazione popolare.</span><span></span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-510</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> 'Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=511">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 9 marzo 2021 e terminerà circa nel settembre 2022.
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</p> <p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br></p><p>Art. 127 cpv. 2<sup>bis</sup><br><sup>2bis</sup> Le persone fisiche sono soggette a imposizione a prescindere dal loro stato civile.<br></p><p>Art. 197 n. 12<sup>2</sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Imposizione individuale a prescindere dallo stato civile)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 127 capoverso 2<sup>bis</sup> al più tardi entro tre anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS 101<br><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p></description>
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<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per veicoli più sicuri'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=512">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 16 marzo 2021 e terminerà circa nel settembre 2022.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1&nbsp;</sup>è modificata come segue:<br><br>Art. 82 cpv. 1bis–1octies<br><br><sup>1bis</sup> Il legislatore si basa sui seguenti principi fondamentali:<br>a.<span> </span>l’ergonomia dell’attività è lo studio scientifico della relazione tra l’utente e i suoi mezzi, i suoi metodi e il suo ambiente nel quadro della guida di un veicolo; la messa in pratica di tali conoscenze deve garantire il massimo comfort, il massimo senso di sicurezza e la massima efficienza per il maggior numero di utenti della rete stradale;</p><p>b.<span> </span>la protezione è l’atto di fare in modo che non vengano arrecati danni a persone o cose; essa mira inoltre a ridurre i danni in caso di incidente;</p><p>c.<span> </span>la sicurezza è la condizione di ciò che è sicuro, la proprietà di ciò che funziona in modo affidabile e conforme alla propria tipologia; essa caratterizza lo stato o la situazione senza pericolo; il requisito della sicurezza si applica sia all’oggetto stesso che al suo utilizzo;&nbsp;</p><p>d.<span> </span>il senso di sicurezza è lo stato d’animo di fiducia e tranquillità che deriva dalla sensazione, fondata o no, di essere al sicuro dal pericolo.</p><p><sup>1ter</sup> La Confederazione garantisce che le responsabilità inerenti all’ambito della guida di un veicolo siano ripartite tra i costruttori di veicoli e accessori, i conducenti, i proprietari, i committenti e gli assicuratori (di seguito: attori) per quanto concerne i loro atti e la loro competenza. Definisce i mezzi di informazione, di formazione e di controllo.</p><p><sup>1quater</sup> Essa stabilisce le condizioni per l’informazione dell’acquirente in modo da consentirgli una scelta consapevole, sia che si tratti di un veicolo o di un accessorio nuovo oppure usato.</p><p><sup>1quinquies</sup> Essa incarica i costruttori o i loro rappresentanti di garantire che i loro prodotti siano conformi allo stato dell’arte in termini di ergonomia dell’attività, di protezione e di sicurezza. Adegua il quadro legale in funzione dell’evoluzione dello stato dell’arte negli ambiti dell’ergonomia dell’attività, della protezione e della sicurezza.</p><p><sup>1sexies</sup> Gli attori sono civilmente e penalmente responsabili di tutte le conseguenze di lacune in detti ambiti che causano l’insorgenza di eventi atti a perturbare lo svolgimento soddisfacente della guida del veicolo, quali la disattenzione, la messa in pericolo o gli incidenti. Per il calcolo concernente la responsabilità di ciascun attore viene applicata una ponderazione basata sulla capacità di ciascuno di essi di agire preventivamente per diminuire il rischio d’insorgenza di un siffatto evento.</p><p><sup>1septies </sup>La Confederazione definisce la procedura e i requisiti di conformità dei veicoli e degli accessori nel quadro della circolazione stradale negli ambiti dell’ergonomia dell’attività, della protezione e della sicurezza.</p><p><sup>1octies</sup> In caso di integrazione di funzionalità di un accessorio nell’interfaccia di un veicolo, il costruttore che le integra è responsabile della loro conformità per quanto riguarda l’ergonomia dell’attività, la protezione e la sicurezza.<br><br><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p>&nbsp; </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-512</guid>
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<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=514">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 17 agosto 2021 e terminerà circa nel febbraio 2023.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br>Art. 99 cpv. 1<sup>bis</sup> e 5<br><br><sup>1bis </sup>La Confederazione assicura che siano disponibili in ogni tempo monete o banconote in quantità sufficiente.<br><br><sup>5</sup> La sostituzione del franco svizzero con un’altra valuta sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.<br></p><p></p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><br></p> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-514</guid>
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<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=515">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 24 agosto 2021 e terminerà circa nel febbraio 2023.
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</p> <p>La Costituzione&nbsp;federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br><em>Art. 94a Limiti posti all’economia</em></p><p><em></em></p><p><sup>1</sup> La natura e la sua capacità di rinnovamento costituiscono i limiti posti all’economia nazionale. Le attività economiche possono consumare risorse ed emettere sostanze nocive soltanto nella misura in cui le basi naturali della vita siano conservate.<br><br><sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni assicurano il rispetto di tale principio; tengono conto in particolare della sostenibilità sociale, in Svizzera e all’estero, delle misure da essi adottate.<br><br><em>Art. 197 n. 13</em><sup><em>2</em></sup></p><p><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 94a (Limiti posti all’economia)</em><br><br><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro dieci anni dall’accettazione dell’articolo 94a da parte del Popolo e dei Cantoni l’impatto ambientale dei consumi in Svizzera non superi più i limiti del pianeta in rapporto alla popolazione svizzera.<br><br><sup>2</sup> La presente disposizione si applica segnatamente al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, al consumo d’acqua, all’utilizzazione del suolo e all’immissione di azoto e fosforo.</p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS&nbsp;<strong>101<br></strong><sup>2 </sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p>&nbsp;</description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-515</guid>
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<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Contro gli F-35 (Stop F-35)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=517">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 31 agosto 2021 e terminerà circa nel febbraio 2023.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:</p><p><em>Art. 197 n. 13<sup>2</sup></em>&nbsp;</p><p><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)</em><br><sup>1&nbsp;</sup>La Confederazione non acquista aviogetti da combattimento del tipo F-35.<br><sup>2&nbsp;</sup>Il budget dell’esercito è adeguato di conseguenza.<br><span></span><sup>3&nbsp;</sup>La presente disposizione decade il 1° gennaio 2040.</p><p><sup>1</sup><span>&nbsp;RS&nbsp;</span><span>101</span><br><sup>2</sup><span>&nbsp;</span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-517</guid>
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<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite eque e sicure (Iniziativa generazioni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=516">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 7 settembre 2021 e terminerà circa nel marzo 2023.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 112 cpv. 2 lett. e</em><br><sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>e.<span> </span>l’età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) è adattata periodicamente; determinante è l’evoluzione dell’aspettativa di vita.</p><p><em>Art. 113 cpv. 2 lett. f–i</em><br><sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>f.<span> </span>le rendite di vecchiaia sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione; è evitata una ridistribuzione contraria a tale sistema; in questo modo le persone attive e i pensionati condividono la responsabilità nei confronti delle generazioni future;<br>g.<span> </span>le rendite future e in corso sono adattate periodicamente ai redditi da investimento, al potere d’acquisto e all’aspettativa di vita; determinante è la situazione finanziaria degli istituti di previdenza;<br>h.<span> </span>l’età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) è adattata periodicamente; determinante è l’evoluzione dell’aspettativa di vita;<br>i.<span> </span>le persone occupate a tempo parziale non sono svantaggiate.</p><p><sup>1</sup> RS&nbsp;<strong>101</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-516</guid>
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<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Vivere dignitosamente – Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=513">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 21 settembre 2021 e terminerà circa nel marzo 2023.
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</p> <p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 110a</span></em><span><span>&nbsp; </span>Reddito di
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base incondizionato</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La
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Confederazione garantisce alle persone domiciliate in Svizzera un reddito di
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base incondizionato. Esso deve consentire di condurre un’esistenza dignitosa in
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seno alla famiglia e alla società, di partecipare alla vita pubblica </span><span>e
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di impegnarsi per il bene comune.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Il reddito
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di base è concepito in modo da contribuire a preservare e sviluppare le
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assicurazioni sociali.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;La legge disciplina l’importo e il versamento del
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reddito di base. </span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;Disciplina inoltre il finanziamento del reddito di
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base. Tutti i settori economici contribuiscono solidalmente a tale
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finanziamento sulla base dei propri proventi. In particolare sono tassati
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adeguatamente il settore finanziario e le imprese del settore tecnologico ed è
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sgravata l’attività lucrativa. </span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 13<strong><sup>2</sup></strong></span></em></p><p><em><span>13. Disposizione
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transitoria dell’art. 110a (Reddito di base incondizionato)</span></em><span> </span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione
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dell’articolo 110<em>a</em> entro cinque anni
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dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. </span></p><p><sup><span>2&nbsp; </span></sup><span>La legge disciplina il
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coordinamento del reddito di base incondizionato con le prestazioni delle
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assicurazioni sociali esistenti nonché gli eventuali adeguamenti di tali
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prestazioni. </span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>Stabilisce in che misura il reddito di base
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incondizionato può essere versato a persone non domiciliate in Svizzera.<span>&nbsp; </span></span></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Per assicurare il finanziamento attraverso i proventi di
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tutti i settori economici, la Confederazione tassa adeguatamente in
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particolare:</span></p><p><span>a. le </span><span>transazioni
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del settore finanziario; </span></p><p><span>b. le cifre d’affari delle
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imprese del settore tecnologico; e </span></p><p><span>c. i redditi da capitale.</span></p><p><sup><span>5&nbsp;</span></sup><span>A tal fine la Confederazione
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rende nota la somma totale dei redditi delle persone fisiche e la somma totale
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degli utili delle persone giuridiche.</span></p><sup><span>6&nbsp;</span></sup><span>La Banca nazionale svizzera
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pubblica dati sulla totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i
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giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti
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effettuati mediante nuove tecnologie.</span>
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<div><br><div><p></p></div><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<div><p><span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-513</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un giorno di riflessione prima di ogni aborto (Iniziativa La notte porta consiglio)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=519">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 21 dicembre 2021 e terminerà circa nel giugno 2023.
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</p> <p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p><em>Art. 10 cpv. 4</em><br><sup>4</sup> La legge prevede provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita.<br></p><p><em>Art. 197 n. 13&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 4 (Provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita)</em></p><p><em></em><sup>1</sup> Nove mesi dopo l’accettazione dell’articolo 10 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, i medici devono concedere alla donna incinta almeno un giorno di riflessione prima di un’interruzione di gravidanza. Sono eccettuate le gravidanze che comportano per la donna incinta un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile.<br><sup>2</sup> I medici forniscono alla donna incinta una guida di tutti i centri di consulenza e assistenza attivi a livello cantonale nonché di quelli attivi a livello nazionale che offrono aiuto psicologico, finanziario o materiale.</p><p></p><span></span><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria <span> </span>federale dopo la votazione popolare.<br></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-519</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei bambini vitali al di fuori dell’utero materno (Iniziativa Salvare i bambini vitali)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=518">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 21 dicembre 2021 e terminerà circa nel giugno 2023.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br><em>Art. 10 cpv. 4</em><br><sup>4</sup> La legge prevede provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita.<br><br><em>Art. 197 n. 13</em><sup><em>2</em></sup><br><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 4 (Provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita)</em></p><p><sup>1</sup> Tutte le disposizioni che autorizzano l’interruzione della gravidanza allorché il bambino è in grado di respirare fuori dall’utero materno, eventualmente mediante provvedimenti di medicina intensiva, decadono tre mesi dopo l’accettazione dell’articolo 10 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><sup>2</sup> Sono eccettuate le gravidanze che comportano per la donna incinta un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile.</p><p></p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-518</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Il Popolo e i Cantoni decidono delle leggi federali dichiarate urgenti!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=520">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 25 gennaio 2022 e terminerà circa nel luglio 2023.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art 140 cpv. 1 lett. c e d</span></em></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:</span></p><p><span>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>abrogata</em></span><span></span></p><p><span>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le leggi federali dichiarate urgenti; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro cento giorni dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.</span></p><p><em><span>Art 141 cpv. 1 lett. b</span></em></p><p><em><span>Abrogata</span></em></p><p><em><span>Art 165 cpv. 2–3<sup>bis</sup></span></em></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><em><span>Abrogato</span></em></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><em><span>Abrogato</span></em></p><p><sup><span>3bis&nbsp;</span></sup><span>Le leggi dichiarate urgenti decadono cento giorni dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni.</span></p><div><br><div><p> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RS <strong>101</strong></span></p></div></div><p><br></p><div><div></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-520</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=521">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 8 marzo 2022 e terminerà circa nel settembre 2023.
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</p> <p></p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p><em>Art. 116a</em> Custodia di bambini complementare alla famiglia<br><sup>1</sup> I Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente e adeguata ai bisogni in materia di custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.<br><sup>2</sup> L’offerta è accessibile a tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell’istruzione scolastica di base. Deve contribuire al benessere del bambino e alla conciliabilità tra lavoro e famiglia e deve essere definita in funzione dei bisogni dei genitori.<br><sup>3</sup> Il personale che si occupa dei bambini deve disporre della necessaria formazione ed essere retribuito in modo corrispondente. Le sue condizioni di lavoro devono consentire un accudimento di qualità.<br><sup>4</sup> La Confederazione assume i due terzi dei costi. I Cantoni possono prevedere che i genitori partecipino ai costi secondo la loro capacità economica. Complessivamente la partecipazione dei genitori non può eccedere il 10 per cento del loro reddito.<br><sup>5</sup> La Confederazione può stabilire principi.&nbsp;</p><p><em>Art. 197 n. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’articolo 116a (Custodia di bambini complementare alla famiglia)</em><br>Le disposizioni di esecuzione dell’articolo 116<em>a</em> entrano in vigore entro cinque anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.&nbsp;</p><p></p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<sup>.</sup></p><p><span></span></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-521</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per indennità regolamentate in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=522">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 29 marzo 2022 e terminerà circa nel settembre 2023.
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</p> <p>La Costituzione<sup>1</sup> federale è modificata come segue:<br><br><em>Art. 95a</em> Indennità in caso di epidemia&nbsp;</p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull’indennità destinata alle imprese, ai lavoratori indipendenti e agli operatori culturali occasionali in caso di epidemia.</p><p><sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:<br>a. l’indennità è concessa a chi è colpito in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità;<br>b. l’indennità copre le spese correnti non coperte e la perdita di guadagno;&nbsp;<br>c. l’indennità è concessa dall’autorità che ha la responsabilità principale dell’emanazione della misura;<br>d. il diritto all’indennità è sussidiario agli altri diritti legali o contrattuali.&nbsp;</p><p></p><p></p><p><em>Art. 197 n. 13&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 95a (Indennità in caso di epidemia)</em></p><p><em></em><sup>1</sup> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 95<em>a</em> entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>2</sup> La legislazione d’esecuzione dell’Assemblea federale e le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale rispettano i seguenti principi:<br>a. le imprese, i lavoratori indipendenti e gli operatori culturali occasionali hanno diritto, conformemente all’articolo 95<em>a</em> capoverso 2, a un’indennità per le loro spese correnti non coperte; è tenuto conto delle strutture dei costi dei singoli settori;<br>b. l’indennità non determina una riduzione della deduzione dell’imposta precedente nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto;&nbsp;<br>c. le imprese hanno diritto per tutti i loro impiegati all’indennità per lavoro ridotto sulla base di una procedura di annuncio semplificata e di un conteggio sommario; le casse di disoccupazione prendono a carico in modo proporzionale anche i contributi dei datori di lavoro, segnatamente quelli versati alla previdenza pubblica e alla previdenza professionale nonché alle casse di compensazione per gli assegni familiari; per le vacanze e i giorni festivi degli impiegati è concessa un’indennità proporzionale;<br>d. un’indennità per perdita di guadagno è concessa ai lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>3</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e alle persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sull’assicurazione contro la disoccupazione colpiti in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS<strong> 101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> RS <strong>830.1</strong><br><sup>4</sup> RS <strong>837.0</strong></p><p></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-522</guid>
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<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una nuova Costituzione federale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=523">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 19 aprile 2022 e terminerà circa nel ottobre 2023.
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</p> La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup>1</sup> è sottoposta a revisione totale.&nbsp;</description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-523</guid>
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<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=524">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 26 aprile 2022 e terminerà circa nel ottobre 2023.
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</p> <p><span><span>La Costituzione federale</span></span><span><sup>1</sup></span><span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span><span>Art.&nbsp;59</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Le persone di cittadinanza svizzera prestano un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Questo servizio è prestato sotto forma di servizio militare o di un altro servizio di milizia equivalente riconosciuto dalla legge.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;È garantito l'effettivo regolamentare dei servizi d'intervento in caso di crisi, in particolare:</span></p><p><span></span><span><span></span>a. dell'esercito;</span></p><p><span></span><span><span></span><span><span></span><span>b. della protezione civile.</span></span></span></p><p><sup><span>4</span>&nbsp;</sup><span>Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, chi non presta il servizio obbligatorio a beneficio della collettività e dell'ambiente è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;La legge stabilisce se e in che misura un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente è prestato da persone che non hanno la cittadinanza svizzera.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.</span></p><p><em></em></p><p><em><span></span></em></p><p></p><p><em><span>Art. 61 cpv. 3–5</span></em></p><p><em><span>Abrogati</span></em></p><p><em></em></p><p><em><span><span></span></span></em></p><p></p><p><em><span><span>Art. 197 n. 15</span></span></em><span><sup><span>2</span></sup></span><em><span><sup><br></sup></span></em><em><span>15. Disposizione transitoria dell'art. 59 (</span></em><span>Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente</span><em><span>)</span></em></p><p><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 59 entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana entro tre anni dal suo scadere.</span></p><div><br><div><p><span><sup>1&nbsp;</sup><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup>&nbsp;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-524</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una limitazione dei fuochi d’artificio'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=525">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2022 e terminerà circa nel novembre 2023.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:&nbsp;<br><br><em>Art. 74a</em> Fuochi d’artificio</p><p><sup>1</sup> La vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi sono vietati.&nbsp;</p><p><sup>2</sup> Per eventi d’importanza sovraregionale l’autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali.</p><p><sup>3</sup> L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.&nbsp;</p><p><br><em>Art. 197 n. 15<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;</em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Fuochi d’artificio)</em><br><br>Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 74<em>a</em> entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p><strong></strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-525</guid>
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<pubDate>Tue, 03 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Rafforzare l’AVS grazie agli utili della Banca nazionale (Iniziativa sulla BNS)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=527">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 24 maggio 2022 e terminerà circa nel novembre 2023.
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</p> <p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br></p><p><em>Art. 99 cpv. 5<sup>2&nbsp;</sup></em><br><sup>5</sup> Qualora l’utile iscritto a bilancio della Banca nazionale sia elevato, una parte di esso è accreditata, in deroga al capoverso 4, al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Le distribuzioni straordinarie di utili all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti si aggiungono alle prestazioni finanziarie di cui all’articolo 112 capoverso 3 lettera b.<br><br><em>Art. 197 n. 15</em><sup><em>3</em></sup><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 99 cpv. 5 (Utili della Banca nazionale a favore dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti)</em><br><sup>1</sup> La legge stabilisce la chiave di ripartizione straordinaria tenendo conto degli utili iscritti a bilancio prima del 2015. È fatta salva la quota spettante ai Cantoni, pari a due terzi dell’utile iscritto a bilancio, ma al massimo 4 miliardi di franchi all’anno.<br><sup>2</sup> Il prodotto lordo dei tassi di interesse negativi applicati sui conti giro gestiti dalla Banca nazionale da essa conseguito dal 2015 fino all’entrata in vigore dell’articolo 99 capoverso 5 è accreditato integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.<br><sup>3</sup> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 99 capoverso 5 entro due anni dall’accettazione di tale disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.<br></p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2&nbsp;</sup>La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br><sup>3&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<span></span></p><p></p><p></p></description>
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<pubDate>Tue, 24 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale '200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=528">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 31 maggio 2022 e terminerà circa nel novembre 2023.
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</p> <p><span>La Costituzione federale è modificata come segue: </span></p><p></p><p><em><span>Art. 93 cpv. 6</span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;Per finanziare i programmi radiotelevisivi che forniscono un servizio indispensabile alla collettività, la Confederazione riscuote un canone annuo di 200 franchi esclusivamente dalle economie domestiche di tipo privato. Le persone giuridiche, le società di persone e le imprese individuali non pagano alcun canone. </span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 15<sup></sup></span></em></p><p><em></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 6 (Radiotelevisione)</span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;I proventi totali del canone sottostanno alle regole della perequazione finanziaria tra le regioni linguistiche vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale, al fine di permettere la diffusione di programmi di pari livello e di qualità elevata per le minoranze linguistiche. </span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La quota del canone spettante alle emittenti radiotelevisive regionali private corrisponde almeno all’importo definito nelle loro concessioni prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale. </span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Se il numero delle economie domestiche assoggettate aumenta, l’importo del canone va ridotto di conseguenza, in modo che i proventi totali del canone rimangano costanti. L’eventuale riduzione del canone avviene ogni cinque anni. Può essere preso in considerazione il rincaro.</span></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;I principi sanciti dagli articoli 93 capoverso 6 e 197 numero 15 capoversi 1–3 costituiscono norme direttamente applicabili e sono applicati da tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, a prescindere dall’articolo 190.</span></p><p></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 93 capoverso 6 entro 18 mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, nel rispetto dell’articolo 197 numero 15 capoversi 1–3. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale</span></p><div><br><div><p><span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare</span><span>; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p><p></p></div></div><p><br></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-528</guid>
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<pubDate>Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=529">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 28 giugno 2022 e terminerà circa nel dicembre 2023.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 80 cpv. <sup>2ter&nbsp;</sup></em><sup>2</sup>&nbsp;<br><sup>2</sup><sup>ter</sup>&nbsp;L’importazione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras è vietata.</p><p><em>Art. 197 n. 15</em><sup>3</sup>&nbsp;</p><p><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2<sup>ter</sup>&nbsp;(Divieto di importazione di foie gras)</em></p><p>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2<sup>ter</sup>&nbsp;entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p><p><br></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-529</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=530">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 28 giugno 2022 e terminerà circa nel dicembre 2023.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br></p><p><em>Art. 80 cpv. 2</em><sup><em>bis </em>2</sup>&nbsp;&nbsp;<br>2<sup>b</sup><sup>is</sup> L’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è vietata.<br><br><em>Art. 197 n. 15</em><sup>3</sup>&nbsp;<br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2<sup>bis</sup> entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-530</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Condizioni di lavoro eque per gli autisti (Iniziativa sugli autisti)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=531">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 12 luglio 2022 e terminerà circa nel gennaio 2024.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br><em>Art. 102a </em><span> </span><em>Autisti e logistica<br></em><sup>1</sup> Per assicurare l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in servizi logistici, la Confederazione provvede affinché vi sia un numero sufficiente di autisti adeguatamente formati.<br><sup>2</sup> Gli autisti che effettuano trasporti entro i confini svizzeri devono vivere e abitare in Svizzera o tutt’al più nelle regioni limitrofe, così da garantire che il tragitto per recarsi al lavoro duri meno di un’ora.<br><sup>3</sup> Le condizioni di lavoro e la retribuzione degli autisti devono essere paragonabili a quelle di altre professioni artigianali. Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza un salario minimo vincolante.<br><sup>4</sup> Sono vietati i trasporti effettuati entro i confini svizzeri con veicoli immatricolati all’estero (cabotaggio). Le infrazioni a tale divieto sono perseguite dalle autorità federali. La Confederazione ha il diritto di esaminare la documentazione d’esercizio, i documenti di trasporto e i conteggi, nonché di effettuare sopralluoghi presso spedizionieri, trasportatori e destinatari e sottoporre i veicoli a controlli su strada.<br><sup>5</sup> La formazione e il perfezionamento rispondono alle esigenze dell’economia, della popolazione e degli autisti stessi. La formazione e il perfezionamento sono imperniati sull’efficienza dei metodi di lavoro, la sicurezza stradale, la protezione dell’ambiente, l’utilizzo parsimonioso delle risorse e il senso di responsabilità. La formazione e il perfezionamento sono assolti in Svizzera. Sono finanziati con i proventi della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.<br><sup>6</sup> La Confederazione rileva i dati statistici utili a verificare l’applicazione di queste prescrizioni.<br><sup>7</sup> La Confederazione emana leggi e ordinanze che disciplinano l’assunzione, le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento degli autisti nonché l’applicazione del divieto di cabotaggio.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS<strong> 101</strong></p><p><br></p><div><div></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-531</guid>
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<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=532">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 16 agosto 2022 e terminerà circa nel febbraio 2024.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><span></span><em><span>Art. 129a</span></em><span>&nbsp;&nbsp; <span>Imposta per il futuro</span></span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confederazione riscuote un’imposta sulle successioni e sulle donazioni delle persone fisiche al fine di costruire e preservare un futuro che meriti di essere vissuto.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni impiegano il gettito fiscale lordo dell’imposta per combattere la crisi climatica in modo socialmente equo e per apportare </span><span>all’</span><span>economia nel suo complesso la trasformazione necessaria a tal fine.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Il gettito fiscale lordo dell’imposta è attribuito in ragione di due terzi alla Confederazione e di un terzo ai Cantoni. La competenza dei Cantoni di riscuotere un’imposta sulle successioni e sulle donazioni rimane invariata.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>L’aliquota d’imposta è del 50 per cento. È esentata dall’imposta una franchigia unica di 50 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni. L’imposizione avviene non appena la franchigia è superata.</span></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Il Consiglio federale adegua periodicamente la franchigia al rincaro.</span></p><p><span></span><em><span>Art. 197 n. 15</span></em></p><p><em></em></p><p><span>15. Disposizione transitoria dell’art.&nbsp;129a (Imposta per il futuro)</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione concernenti:</span></p><ol><li><span>la prevenzione dell’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera, all’obbligo di registrare le donazioni e all’esaustività dell’imposizione;</span></li><li><span>l’impiego del gettito fiscale lordo per sostenere la trasformazione ecologica e socialmente equa dell’economia nel suo complesso, in particolare nei settori del lavoro, dell’alloggio e dei servizi pubblici.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span><span>Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative d’esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 129</span><em>a</em><span> da parte del Popolo e dei Cantoni. Le disposizioni d’esecuzione si applicano retroattivamente alle successioni e alle donazioni posteriori all’accettazione dell’articolo 129</span><em>a</em><span>.</span></span></p><div><br><div><p><span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-532</guid>
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<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=533">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 30 agosto 2022 e terminerà circa nel febbraio 2024.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 89 cpv. 6 e 7</span></em></p><p><sup><span>6</span></sup><span> L’approvvigionamento di energia elettrica è garantito in ogni tempo. La Confederazione definisce le relative responsabilità.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span> L’energia elettrica è prodotta nel rispetto dell’ambiente e del clima. Sono ammissibili tutti i tipi di produzione di energia elettrica rispettosi del clima.</span></p><div><br><div><p> RS <strong>101</strong></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-533</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=535">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 6 settembre 2022 e terminerà circa nel marzo 2024.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br><em>Art. 103a</em><span> </span>Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa<br><sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni lottano contro il riscaldamento climatico di origine umana e le sue conseguenze sociali, ecologiche ed economiche conformemente agli accordi internazionali sul clima. Provvedono a un finanziamento e a un’attuazione socialmente equi delle misure.</p><p><span></span><sup>2</sup> La Confederazione sostiene in particolare:<br>a.<span> </span>la decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell’economia;<br>b.<span> </span>l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e il potenziamento delle energie rinnovabili;<br>c.<span> </span>le necessarie misure di formazione, formazione continua e riqualificazione, compresi i contributi finanziari destinati a compensare la perdita di guadagno durante il periodo di formazione;<br>d.<span> </span>i pozzi di carbonio sostenibili e naturali;<br>e.<span> </span>il rafforzamento della biodiversità, segnatamente al fine di lottare contro le conseguenze del riscaldamento climatico.</p><p><sup>3</sup> Per finanziare i propri progetti e fornire contributi finanziari ai progetti dei Cantoni, dei Comuni e di terzi, la Confederazione dispone di un fondo di investimento. Il fondo o terzi incaricati dalla Confederazione possono inoltre concedere crediti, garanzie e fideiussioni.</p><p><sup>4</sup> La legge disciplina i dettagli.<br><br><br><em>Art. 197 n. 15</em><sup><em>2</em></sup><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 103a (Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa)</em><br>La Confederazione alimenta il fondo di cui all’articolo 103a capoverso 3 ogni anno fino al 2050, al più tardi a partire dal terzo anno dopo l’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, con mezzi pari almeno allo 0,5 e al massimo all’1 per cento del prodotto interno lordo. Questo importo non è contabilizzato nell’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo secondo l’articolo 126 capoverso 2. Può essere ridotto in maniera adeguata quando la Svizzera ha raggiunto i suoi obiettivi climatici nazionali e internazionali.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS<strong> 101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-535</guid>
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<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile – Un progresso per la salute e l’ambiente (Iniziativa Saferphone)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=534">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 13 settembre 2022 e terminerà circa nel marzo 2024.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 118 cpv. 2 lett. d</span></em><em></em></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>[La Confederazione] Emana prescrizioni su:</span></p><p><span>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 118c </span></em><span>Protezione dalle radiazioni non ionizzanti<em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti volti a proteggere l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali dalle radiazioni non ionizzanti generate tecnicamente.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Provvedono affinché sia garantito l’impiego di tecnologie a emissioni ridotte in tutti gli ambiti di applicazione. Gli impianti e gli apparecchi rispettano il principio della minor esposizione possibilmente raggiungibile. I valori limite sono determinati conformemente a tale principio.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Per i collegamenti radio sono determinanti percorsi di trasmissione brevi e un’esposizione di terzi bassa.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La fornitura di servizi di telecomunicazione alle unità abitative e alle unità aziendali avviene in linea di massima tramite la rete via cavo.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni privilegiano e promuovono l’impiego di tecnologie che non emettono onde elettromagnetiche.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 15</span></em><em></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria degli art. 118 cpv. 2 lett. d e 118c (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’Assemblea federale emana la legge d’esecuzione degli articoli 118 capoverso 2 lettera d e 118<em>c</em> entro tre anni dall’accettazione di tali disposizioni da parte del Popolo e dei Cantoni. Se la legge d’esecuzione non entra in vigore entro tale termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Fino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione, per quanto riguarda le onde elettromagnetiche si applica quanto segue:</span></p><ol><li><span>per la comunicazione con gli apparecchi terminali nelle reti mobili devono essere impiegate esclusivamente le frequenze portanti comprese nelle bande di frequenze date in concessione fino al 31 dicembre 2021;</span></li><li><span>le limitazioni preventive delle emissioni previste dall’ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere attenuate.</span></li></ol><div><br><div><p><span> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span></span></span><span>La numerazione definitiva della presente enumerazione sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale.</span></p></div><div><p><span> </span><span>RS <strong>814.710</strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-534</guid>
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<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!' </title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=536">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 27 settembre 2022 e terminerà circa nel marzo 2024.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p><span></span><span>Art. 112 cpv. 2 lett. </span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>In tale ambito si attiene ai principi seguenti:<sup></sup></span></p><p><span>c<sup>bis</sup>. <span> </span>per il calcolo delle rendite ordinarie, le persone assicurate coniugate sono equiparate agli altri assicurati; la riduzione della somma delle due rendite per coniugi non è ammissibile.</span></p><p><span></span><span>Art. 197 n. 15</span></p><p><span>15. Disposizione transitoria dell’art. (Equiparazione del matrimonio nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) </span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera c<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</span><span> </span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Affinché le persone assicurate coniugate siano equiparate agli altri assicurati, nell’ordinanza il Consiglio federale stabilisce, in particolare, che la somma delle rendite per coniugi non è ridotta a causa dello stato civile e che le persone assicurate coniugate che non esercitano un’attività lucrativa versano contributi.</span></p><div><br><div><p><span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare</span><span>.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-536</guid>
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<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=537">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 27 settembre 2022 e terminerà circa nel marzo 2024.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><span></span><em><span>Art. 128 cpv. </span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>3bis</span></sup><span>&nbsp;Il reddito dei coniugi è cumulato. La legge assicura che i coniugi non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti.</span></p><p><span></span><em><span>Art. 197 n. 15</span></em></p><p><em></em></p><p><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 128 cpv. 3<sup>bis</sup> (Non svantaggiare i coniugi in materia di imposta federale diretta)</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;<span>Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 128 capoverso 3<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Affinché non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti, nell’ordinanza il Consiglio federale disciplina che per i coniugi:</span></p><ol><li><span>oltre alla tassazione congiunta è effettuato un calcolo fiscale alternativo sulla base della tariffa e delle deduzioni per le persone non coniugate secondo la legislazione sull’imposta federale diretta; ed</span><ol><li><span>è addebitato il minore dei due ammontari di imposta calcolati.</span></li></ol></li></ol><div><br><div><p><span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-537</guid>
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<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì a una previdenza individuale indipendente'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=539">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 25 ottobre 2022 e terminerà circa nel aprile 2024.
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</p> <p><span><span>La Costituzione federale</span></span><span> </span><span>è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 117c</span> </span></em><span>Previdenza individuale mediante la proprietà abitativa </span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Parallelamente a un’assicurazione obbligatoria contro le malattie, è introdotto un sistema stabile di risparmio obbligatorio a favore della proprietà abitativa. Versamenti mensili generano il capitale proprio necessario per permettere alle persone che effettuano il risparmio previdenziale di accedere a ipoteche immobiliari della cassa federale o di banche. </span></p><p></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Dopo l’acquisto della proprietà abitativa vincolata alla previdenza, i versamenti mensili sono destinati all’ammortamento dell’ipoteca. Il 30 per cento del capitale risparmiato è riservato sotto forma di cuscinetto finanziario per la copertura dei costi della salute in età pensionabile.</span></p><p></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>A seconda del fabbisogno, l’ipoteca e il capitale proprio versato possono essere impiegati fino al 70 per cento per coprire i costi della salute.</span></p><p></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span><span>Chi non desidera possedere una proprietà abitativa può investire in istituzioni e progetti con scopi pacifici a favore dell’umanità, della flora e della fauna. Le misure appropriate a tal fine devono essere introdotte entro un anno dall’accettazione del presente articolo. Esse sono elaborate e decise dal comitato d’iniziativa, insieme ai rappresentanti del Popolo e alle autorità.</span></span></p><p></p><p><sup><span>5&nbsp;</span></sup><span>Tutti gli immobili utilizzati e quelli in eccedenza della ditta «Schweizerische Eidgenossenschaft» (numero Data Universal Numbering System: D-U-N-S 48-564-2987), della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi a disposizione di questa previdenza per la salute, a scopo di investimento, come garanzia di capitale per i risparmiatori che non possiedono una proprietà abitativa.&nbsp;</span></p><div><br><div><p><span> RS </span><strong><span>101</span></strong></p></div><div><p><span> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-539</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì a una medicina naturale indipendente'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=538">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 25 ottobre 2022 e terminerà circa nel aprile 2024.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span>&nbsp;<span><span>è modificata come segue:</span><strong></strong></span></p><p><em><span><span>Art. 118a, rubrica e cpv. 2–6 </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></em><span>Medicina complementare e medicina naturale indipendente</span><em></em></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La medicina naturale non sottostà al controllo da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) né ad alcun organo di controllo dell’industria farmaceutica.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Il compito di Swissmedic si limita esclusivamente all’omologazione di prodotti farmaceutici.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;Un organo di controllo indipendente per la medicina naturale è competente per:</span></p><ol><li><span>la promozione, il controllo e l’omologazione di agenti terapeutici naturali, di complementi alimentari e di prodotti naturali sperimentati;</span></li><li><span>il coordinamento della formazione dei naturopati, il perfezionamento dei naturopati nonché per l’autorizzazione all’esercizio della professione di naturopata;</span></li><li><span>la promozione di metodi di cura naturali alternativi;</span></li><li><span>il sostegno a studi sulla medicina naturale.</span></li></ol><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;Il comitato d’iniziativa è responsabile dell’istituzione dell’organo di controllo per la medicina naturale nonché dell’assunzione e della gestione del personale di quest’ultimo.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;I medici possono ricorrere alla medicina naturale senza limitazioni.</span></p><div><br><div><p><span> </span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-538</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=540">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 8 novembre 2022 e terminerà circa nel maggio 2024.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:</p><p>Art. 54a<sup>2</sup>&nbsp;<span> </span>Neutralità svizzera<br><sup>1</sup> La Svizzera è neutrale. La sua neutralità è permanente e armata.<br><sup>2</sup> La Svizzera non aderisce ad alleanze militari o difensive. È fatta salva una collaborazione con tali alleanze in caso di aggressione militare diretta contro la Svizzera o in caso di atti preparatori in vista di una simile aggressione.<br><sup>3</sup> La Svizzera non partecipa a scontri militari tra Stati terzi e non adotta neanche misure coercitive non militari nei confronti di Stati belligeranti. Sono fatti salvi gli obblighi verso l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e i provvedimenti volti a impedire l’elusione delle misure coercitive non militari adottate da altri Stati.<br><sup>4</sup> La Svizzera si avvale della propria neutralità permanente per prevenire e risolvere conflitti e offre i propri buoni uffici in qualità di mediatrice.</p><p>1 RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-540</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Riorganizzazione del sistema economico in un’economia comunitaria fondata su contingenti'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=541">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 10 gennaio 2023 e terminerà circa nel luglio 2024.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br>Art. 2 cpv. 5 e 6<br><sup>5</sup> [La Confederazione Svizzera] Coordina e organizza l’economia nell’interesse dell’uomo e della natura, nell’ottica di un’equa distribuzione delle risorse, dello sviluppo comune dell’umanità e di una convivenza sostenibile con l’ambiente e in modo da favorire il più possibile la partecipazione della popolazione ai processi decisionali.<br><sup>6</sup> Per realizzare tali scopi, gestisce l’economia secondo l’articolo 6<em>a</em>.<br><br><em>Inserire prima del titolo del Titolo secondo&nbsp;</em><br><br>Art. 6<em>a </em>Principi dell’ordinamento economico<sup>2</sup>*<br>L’economia è gestita secondo i principi di cui agli articoli 6<em>b</em>–6<em>n</em>.<br><br>Art. 6<em>b</em> Forma economica<br><sup>1</sup> La Confederazione Svizzera si presenta verso l’esterno come un’unità economica privata senza scopo di lucro.<br><sup>2</sup> Il quadro economico è definito secondo i tre principi della sostenibilità dignitosa, della comunanza e della sussidiarietà.<br><sup>3</sup> La ripartizione dei beni economici e il rispetto dei principi sono regolati da un sistema di contingenti.<br><sup>4</sup> La popolazione è il decisore supremo; attraverso la democrazia diretta può dirigere l’economia entro il quadro economico stabilito.<br><br>Art. 6<em>c </em>Sostenibilità dignitosa<br><sup>1</sup> La natura animata dispone di sufficiente spazio per svilupparsi liberamente.<br><sup>2</sup> L’economia è per quanto possibile strutturata secondo cicli sani con la natura.<br><sup>3</sup> Gli animali non possono essere torturati o maltrattati.<br><sup>4</sup> Il danno totale causato dall’economia e dall’uomo deve essere inferiore alla capacità rigenerativa e al potere tampone della natura animata e inanimata. Se la natura animata è minacciata o la vita resa impossibile, sono ammessi interventi stabilizzatori su processi più ampi. Il criterio è l’insieme dei dati che possono essere raccolti scientificamente.<br><br>Art. 6<em>d</em> Comunanza<br><sup>1</sup> L’economia è imperniata sulla cooperazione, sul sostegno reciproco e su processi decisionali congiunti.<br><sup>2</sup> Il progresso deve andare a beneficio di tutti gli esseri umani e della natura.<br><sup>3</sup> All’interno dell’unità economica la ricerca, il progresso, la tecnologia, i piani di costruzione come pure le materie prime, le risorse economiche e i beni economici sono resi ugualmente accessibili in tutte le regioni e sviluppati congiuntamente. Si applicano i principi seguenti:<br>a. i beni economici, in particolare nel settore elettronico e meccanico, devono essere il più possibile uniformi, modulari e durevoli, nonché facilmente riparabili e rinnovabili;&nbsp;<br>b. l’impiego di tecnologie pericolose è definito congiuntamente sulla base di principi etici.<br><sup>4</sup> Le risorse economiche, le unità di produzione e gli istituti di formazione e di ricerca sono resi ugualmente accessibili all’interno di un’unità economica per permettere a ognuno di realizzarsi liberamente.<br><br>Art. 6<em>e</em> Sussidiarietà<br><sup>1</sup> L’uomo può organizzare liberamente l’ambiente che lo circonda nel rispetto dei principi della comunanza e della sostenibilità.<br><sup>2</sup> A livello di Comune, la popolazione locale può pianificare e strutturare autonomamente l’economia.<br><sup>3</sup> I beni economici sono prodotti in maniera autosufficiente in regioni quanto più possibile circoscritte secondo i principi seguenti:&nbsp;<br>a. i beni economici che possono essere fabbricati a livello di Comune sono gestiti dalla popolazione locale attraverso la democrazia diretta;&nbsp;<br>b. i beni economici che possono essere fabbricati a livello di Cantone sono gestiti dai Comuni e dalla popolazione;&nbsp;<br>c. i beni economici per i quali un approvvigionamento autosufficiente può essere garantito solo a livello di Confederazione sono gestiti dai Cantoni e dalla popolazione;&nbsp;<br>d. in caso di problemi o su richiesta, il livello superiore può offrire sostegno.<br><sup>4</sup> L’uomo organizza l’ambiente che lo circonda di comune accordo e secondo il proprio volere. Si applicano i principi seguenti:&nbsp;<br>a. i lavoratori organizzano le imprese e ne determinano la struttura di comune accordo;&nbsp;<br>b. i residenti organizzano gli edifici abitativi e ne determinano la struttura;&nbsp;<br>c. i gruppi di interesse organizzano i rispettivi beni e impianti e ne determinano la struttura.<br><br>Art. 6<em>f</em> Contingenti<br><sup>1</sup> L’economia è gestita sulla base di contingenti; non vi sono altri mezzi di pagamento all’interno dell’unità economica.<br><sup>2</sup> I contingenti hanno gli scopi seguenti:<br>a. combinano sostenibilità dignitosa ed equa ripartizione delle risorse;<br>b. determinano la quantità massima di risorse che l’economia può utilizzare per la fabbricazione di prodotti (contingenti di risorse);<br>c. fungono da mezzi di pagamento e rappresentano il controvalore dei contingenti di risorse (contingenti di valore);<br>d. indicano i prezzi dei beni economici e sono calcolati sulla base dei contingenti di risorse utilizzati per la fabbricazione, il consumo e lo smaltimento.<br><br>Art. 6<em>g </em>Calcolo dei contingenti<br><sup>1</sup> Per calcolare i contingenti è possibile ricorrere a modelli e semplificazioni, a condizione che il principio della sostenibilità dignitosa sia rispettato.<br><sup>2</sup> I contingenti di risorse sono calcolati sulla base della quantità massima di risorse che può essere generata e consumata nel rispetto del principio della sostenibilità dignitosa all’interno dell’unità economica.<br><sup>3</sup> Al riguardo vanno identificati e considerati tutti gli effetti dannosi per la natura e per l’uomo a breve e a lungo termine conosciuti e scientificamente misurabili.<br><sup>4</sup> Le risorse includono:<br>a. il suolo e le varie forme di suo sfruttamento;<br>b. le materie prime di ogni tipo;&nbsp;<br>c. gli inquinanti di ogni tipo.&nbsp;<br><sup>5</sup> Possono essere calcolati altri contingenti di risorse se ciò è necessario per garantire un’equa ripartizione delle risorse e una sostenibilità dignitosa.<br><sup>6</sup> Nel calcolo dei contingenti di materie prime va considerata la rarità delle stesse.<br><sup>7</sup> I contingenti di valore corrispondono ai contingenti di risorse in termini di mezzo di pagamento e prezzi dei prodotti.<br><sup>8</sup> I contingenti relativi a risorse di diverso tipo possono essere convertiti in un contingente unico.<br><sup>9</sup> Per la conversione in un contingente unico i singoli contingenti sono ponderati in base al loro utilizzo.<br><sup>10</sup> Le materie prime e i beni economici che sono oggetto di commercio vanno esaminati dal punto di vista del loro carico inquinante e inclusi nel calcolo.<br><br>Art. 6<em>h</em> Distribuzione dei contingenti di risorse<br><sup>1</sup> La Confederazione Svizzera definisce i sistemi per la distribuzione dei contingenti di risorse tra le varie imprese e regioni in vista della produzione di beni economici.<br><sup>2</sup> I sistemi per la distribuzione dei contingenti di risorse sono sempre decisi dalla popolazione mediante votazione.<br><sup>3</sup> La distribuzione tra i Cantoni e le imprese attive su scala nazionale è disciplinata a livello di Confederazione.<br><sup>4</sup> La distribuzione tra i Comuni e le imprese attive su scala cantonale è disciplinata a livello di Cantone.&nbsp;<br><sup>5</sup> La distribuzione tra le imprese locali che non sono organizzate dalla popolazione a livello di Cantone o di Confederazione è disciplinata a livello di Comune.<br><sup>6</sup> A livello di Comune la distribuzione dei contingenti di risorse è disciplinata direttamente dalla popolazione.<br><br>Art. 6<em>i</em> Ripartizione dei contingenti di valore come mezzo di pagamento<br><sup>1</sup> Il controvalore dei contingenti di risorse calcolati secondo l’articolo 6<em>g </em>è ripartito in parti uguali tra la popolazione in Svizzera come mezzo di pagamento.<br><sup>2</sup> Ai diversi livelli statali possono essere effettuate deduzioni per l’adempimento dei rispettivi mandati e compiti. Le deduzioni possono essere effettuate direttamente a partire dai contingenti di risorse e dai contingenti di valore.&nbsp;<br><sup>3</sup> L’utilizzo di questi contingenti deve essere trasparente e dichiarato almeno una volta all’anno.<br><sup>4</sup> I fanciulli ricevono un contingente di valore la cui entità è stabilita democraticamente; questo contingente è amministrato da chi detiene l’autorità parentale e può essere utilizzato per la vita di famiglia.<br><sup>5</sup> A livello di Comune, la popolazione può adeguare la ripartizione dei contingenti di valore per migliorare la struttura dell’economia. Può premiare il lavoro poco gratificante e l’esecuzione di determinate prestazioni. A titolo di compensazione, il contingente di valore di base è ridotto in modo tale che il valore complessivo dei mezzi di pagamento a disposizione delle persone in una data regione non superi la quantità calcolata per la stessa. In ogni Comune la differenza tra i contingenti di valore può ammontare al massimo al 100 per cento del contingente più basso. Devono in ogni caso essere soddisfatte le esigenze vitali minime della persona. Il lavoro svolto al di fuori e all’interno del Comune è valutato nello stesso modo.<br><sup>6</sup> I contingenti di valore sono personali e non trasferibili; il loro valore si estingue all’atto del pagamento.<br><sup>7</sup> I contingenti di valore sono periodicamente messi a disposizione delle singole persone. In caso di mancato utilizzo, la persona conserva i contingenti di valore fino al decesso.<br><sup>8</sup> Il sistema di ripartizione dei contingenti di valore è definito dalla popolazione mediante votazione.<br><br>Art. 6<em>j</em> Calcolo dei prezzi dei beni economici<span> </span><br>I prezzi dei beni economici sono calcolati in base al totale dei contingenti di risorse necessari per fabbricare, distribuire e smaltire questi beni, comprese le perdite subite nel relativo processo di fabbricazione e commercializzazione e considerato il carico inquinante generato dal loro consumo.<br><br>Art. 6<em>k</em> Valutazione del fabbisogno e organizzazione della produzione di beni<br>Nel rispetto dei principi democratici la popolazione può istituire modelli e introdurre sistemi per disciplinare la valutazione del fabbisogno e la produzione di beni a tutti i livelli.&nbsp;<br><br>Art. 6<em>l</em> Proprietà economica<br><sup>1</sup> Tutti i mezzi di produzione, gli edifici e i beni economici sono di proprietà della popolazione locale. I beni prodotti sono di proprietà della popolazione e sono messi a disposizione delle singole persone in cambio di contingenti di valore. I beni acquisiti attraverso i contingenti di valore sono considerati proprietà privata. La proprietà privata non può essere venduta contro un mezzo di pagamento.<br><sup>2</sup> Le imprese e le strutture gestite congiuntamente da diverse regioni sono di proprietà della popolazione di tutte queste regioni.<br><sup>3</sup> La proprietà del suolo non esiste. Le materie prime estratte dal suolo sono di proprietà della popolazione dell’unità economica. Il suolo può essere utilizzato e organizzato dalla popolazione locale in modo rispettoso della natura. Attraverso i contingenti di valore è possibile acquisire un diritto di godimento.<br><sup>4</sup> La Confederazione Svizzera non è proprietaria di beni all’estero. Sono eccettuati i mezzi di trasporto, le merci trasportate e le provviste da viaggio nonché le imprese e le strutture gestite congiuntamente all’interno di un’unità economica di cui all’articolo 6<em>m</em> capoverso 1.<br><br>Art. 6<em>m </em>Comunità internazionale<br><sup>1</sup> La Confederazione Svizzera mira a costituire unità economiche con tutte le regioni che gestiscono l’economia secondo gli stessi principi.<br><sup>2</sup> Sostiene altre regioni nello sviluppo di un’economia di questo tipo offrendo assistenza politica, giuridica, tecnologica e pratica nella misura delle risorse disponibili.<br><sup>3</sup> All’interno dell’unità economica sostiene il coordinamento congiunto nei settori necessari, favorisce un’equa distribuzione delle risorse e promuove il libero scambio tecnologico e scientifico tra tutte le regioni.<br><sup>4</sup> Si dota di strutture e leggi volte a impedire che privati e investitori esteri si arricchiscano attraverso l’economia svizzera.<br><br>Art. 6<em>n</em> Organizzazione dell’economia<br><sup>1</sup> L’economia è gestita congiuntamente da Confederazione, Cantoni, Comuni e popolazione.<br><sup>2</sup> Le condizioni quadro e l’economia internazionale competono alla Confederazione.<br><sup>3</sup> L’economia svizzera compete ai Cantoni, ai Comuni e alla popolazione.<br><sup>4</sup> Per l’attuazione dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni possono presentare richieste economiche alla popolazione dei Comuni. Il quadro di queste richieste è stabilito dalla popolazione mediante votazione.<br><sup>5</sup> Il referendum facoltativo e il diritto d’iniziativa sono garantiti.<br><br>Art. 26 Garanzia della proprietà<sup>3</sup>*<br><sup>1</sup> Ognuno ha diritto allo stesso contingente in termini di carico inquinante e utilizzo dello spazio vitale. La proprietà è costituita dai beni economici acquisiti e mantenuti mediante il contingente.<br><sup>2 </sup>Questa proprietà è garantita.<br><sup>3</sup> Ai diversi livelli il contingente di base può essere adeguato conformemente all’articolo 6<em>i</em> capoversi 2 e 8. Gli adeguamenti individuali dei contingenti possono essere effettuati soltanto entro i limiti previsti nell’articolo 6<em>i</em> capoverso 5.<br><br>Art. 27 Libertà professionale<br>La libertà professionale è garantita.<br><br>Art. 94 Competenze<br>I compiti legati alla forma economica di cui agli articoli 6<em>b</em>–6<em>n</em> sono ripartiti secondo gli articoli 94<em>a</em> e 94<em>b</em>.<br><br>Art. 94<em>a</em> Compiti della Confederazione<br><sup>1</sup> La Confederazione esegue misurazioni e calcoli per determinare i contingenti destinati alla popolazione in Svizzera. Al riguardo tiene conto dei dati forniti dalla popolazione.<br><sup>2</sup> In collaborazione con i Cantoni, i Comuni e le imprese, la Confederazione calcola il valore dei beni economici prodotti.<br><sup>3</sup> La Confederazione stabilisce un tasso di cambio tra contingenti e valute estere che consenta il commercio con l’estero, le ordinazioni private all’estero e i viaggi all’estero.&nbsp;<br><sup>4</sup> Il tasso di cambio non può generare un carico inquinante supplementare.&nbsp;<br><sup>5</sup> In assenza di un calcolo comune, i tassi di cambio in vigore al di fuori del Paese ma all’interno dell’unità economica possono essere stabiliti in funzione del rapporto tra i contingenti di risorse. Va perseguito l’obiettivo di un calcolo comune.&nbsp;<br><sup>6</sup> Chi entra in Svizzera dall’estero può cambiare denaro soltanto nella misura corrispondente al contingente di valore messo a disposizione della popolazione in Svizzera nello stesso arco di tempo.&nbsp;<br><sup>7</sup> Per le ordinazioni private all’estero, i tassi di cambio per le diverse categorie di prodotti possono variare in funzione del rapporto tra prezzo e carico inquinante. Possono essere previste restrizioni per prodotti molto costosi che consumano poche risorse.<br><sup>8</sup> La Confederazione assicura riserve monetarie sufficienti per consentire il commercio con l’estero, le ordinazioni private all’estero e i viaggi all’estero.<br><sup>9</sup> La Confederazione disciplina e organizza il commercio con l’estero e lo scambio di materie prime con l’estero. A tal fine può mettere a disposizione risorse e beni economici, tecnologia, volontari qualificati e fondi provenienti dalle riserve monetarie, sempre che siano disponibili o possano essere prodotti. Il commercio non può generare un carico inquinante supplementare.&nbsp;<br><sup>10</sup> La Confederazione è tenuta a verificare l’origine delle materie prime. Il commercio con fornitori di materie prime che causano un inquinamento ambientale evitabile o impiegano persone in condizioni non dignitose è vietato. Sono eccettuati i fornitori disposti ad avviare la transizione verso una produzione sostenibile con condizioni di lavoro eque e che compiono progressi in tal senso. La transizione deve essere attuata entro tre anni. La Confederazione può sostenere i fornitori nella transizione. A tal fine può fornire il personale qualificato e la tecnologia disponibili.&nbsp;<br><sup>11</sup> La Confederazione organizza il trasporto di merci all’estero. A tal fine può acquistare i necessari mezzi di trasporto e provvedere alla loro manutenzione.<br><sup>12</sup> La Confederazione svolge questi compiti in piena trasparenza e secondo modalità stabilite democraticamente; non vi sono negoziati segreti.<br><br>Art. 94<em>b</em> Compiti dei Cantoni e dei Comuni<br><sup>1</sup> I Cantoni coordinano l’economia nazionale e i Comuni coordinano l’economia cantonale secondo modalità stabilite democraticamente.<br><sup>2</sup> I Cantoni, i Comuni e la popolazione identificano congiuntamente le esigenze della società che non possono essere soddisfatte in altro modo. In tale ambito è offerta la possibilità di esprimere richieste nuove o rimaste insoddisfatte che vanno oltre il consumo medio legato al fabbisogno quotidiano.<br><br>Art. 95 Diritti della popolazione<br><sup>1</sup> La popolazione ha il diritto di strutturare autonomamente l’economia a tutti i livelli qualora esistano possibilità adeguate di attuazione e siano rispettati i principi di cui agli articoli 6<em>b</em>–6<em>n</em>.<br><sup>2</sup> Ognuno è libero di decidere come utilizzare il proprio contingente di valore per il consumo privato. Non può risultarne un importante carico inquinante supplementare. La percezione di altri redditi e la detenzione di conti all’estero sono vietate.<br><sup>3</sup> Ognuno ha il diritto di gestire autonomamente un’impresa, da solo o in forma cooperativa. La proprietà dell’impresa spetta in ogni caso alla popolazione locale. La popolazione locale definisce i mezzi e le strutture di base necessari per la gestione delle imprese autonome. I beni prodotti sono considerati proprietà economica ai sensi dell’articolo 6<em>l</em>.<br><br><em>Art. 96, 99, 100, 104 cpv. 3 lett. a, b e f nonché 106</em><br><em>Abrogati</em><br><br><em>Art. 197 n. 15<sup>4</sup></em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 6a (Principi dell’ordinamento economico)</em><br><sup>1</sup> Cinque anni dopo l’accettazione degli articoli 2 capoversi 5 e 6, 6<em>a</em>–6<em>n</em>, 26, 27, 94–94<em>b</em> e 95, la Confederazione Svizzera effettua il passaggio dall’economia di mercato basata sul denaro all’economia comunitaria fondata su contingenti.<br><sup>2</sup> A tal fine essa può denunciare gli accordi internazionali e ritirarsi dalle strutture internazionali che rappresentano un ostacolo per l’economia comunitaria fondata su contingenti. Gli accordi e le strutture economici che violano l’articolo 2 sono considerati nulli e denunciati entro i termini previsti, eccetto che siano adeguati.<br><sup>3</sup> Dopo l’accettazione degli articoli 2 capoversi 5 e 6, 6<em>a</em>–6<em>n</em>, 26, 27, 94–94<em>b</em> e 95, la Confederazione Svizzera può indennizzare e acquistare grandi imprese di importanza sistemica. La popolazione locale ne diventa proprietaria; la Confederazione ottiene i diritti di godimento necessari all’adempimento dei suoi compiti.<br><sup>4</sup> La Confederazione Svizzera può utilizzare tutte le risorse disponibili per creare le tecnologie, le macchine, i programmi, le reti e la cultura di cui l’economia comunitaria fondata su contingenti necessita.<br><sup>5</sup> Dispone di altri dieci anni per realizzare pienamente l’obiettivo della sostenibilità dignitosa.<br><br><em>Art. 197 n. 16<sup>5</sup></em><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 26 (Garanzia della proprietà)</em><br><sup>1</sup> I valori patrimoniali che una persona perde al momento del passaggio all’economia fondata su contingenti sono compensati con un contingente di valore pari a dieci anni al massimo. Il numero di anni sotto forma di contingente è calcolato dividendo il patrimonio della persona per il reddito medio imponibile conseguito negli ultimi dieci anni, pari tuttavia almeno a 30 000 franchi.&nbsp;<br><sup>2</sup> La Confederazione Svizzera può ridefinire il diritto a una rendita delle persone domiciliate all’estero e le corrispondenti modalità di versamento.<br><sup>3</sup> Su richiesta la proprietà materiale può essere conservata, sempre che la sua manutenzione possa essere assicurata mediante il contingente a disposizione del proprietario. La proprietà privata non può essere venduta contro un mezzo di pagamento conformemente a quanto previsto dall’articolo 6<em>l</em> capoverso 1 e non può generare un carico inquinante supplementare. I beni la cui proprietà non può essere mantenuta mediante il contingente di valore tornano a essere di proprietà della popolazione locale. I beni all’estero sono trasferiti alla popolazione ivi residente al momento del passaggio all’economia comunitaria fondata su contingenti.<br><sup>4</sup> I diritti di godimento sono conservati, sempre che il contingente di valore ne consenta la copertura.<br><sup>5</sup> Al momento del passaggio all’economia comunitaria fondata su contingenti la proprietà dei beni situati su suolo svizzero i cui proprietari hanno il loro domicilio principale all’estero è trasferita alla popolazione in Svizzera conformemente all’articolo 6<em>l</em>. Sono eccettuati i mezzi di trasporto, le merci trasportate e le provviste da viaggio esteri in Svizzera nonché le imprese e le strutture gestite congiuntamente all’interno di un’unità economica di cui all’articolo 6<em>m</em> capoverso 1.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2</sup>*&nbsp;Con disposizione transitoria.<br><sup>3</sup>* Con disposizione transitoria.<br><sup>4</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>5</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-541</guid>
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<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=544">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 14 febbraio 2023 e terminerà circa nel agosto 2024.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><span><em>Art. 89 cpv. 6–8</em> </span></p><p><span><sup>6</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>Lo sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale delle energie indigene rinnovabili per il miglioramento dell’efficienza energetica sono d’interesse nazionale. Nell’ambito delle loro competenze</span><span> </span><span>e nel rispetto del federalismo, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano per accelerare e promuovere lo sfruttamento e l’utilizzazione di tale potenziale in modo completo, tempestivo e diversificato<span> </span>ai fini di un’elevata sicurezza dell’approvvigionamento.</span></p><p><span><sup>7</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>Se l’importazione netta di elettricità nel semestre invernale eccede un valore soglia vincolante stabilito dalla Confederazione, quest’ultima prende provvedimenti per aumentare la produzione invernale e l’efficienza energetica fino a quando il valore soglia può essere rispettato. In tal caso, la produzione invernale<span> </span></span><span>è aumentata prioritariamente mediante lo sfruttamento e </span><span>l’utilizzazione del potenziale d</span><span>elle energie indigene rinnovabili di cui al capoverso 6.</span></p><p><span><sup>8</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>La Confederazione emana prescrizioni sulla promozione d’impianti e di </span><span>provvedimenti<span> per lo </span></span><span>sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale di cui al capoverso 6. La promozione è volta al rispetto duraturo del valore soglia di cui al capoverso 7.</span></p><p><span><em>Art. 197 n. </em><span><em>15</em></span></span></p><p><span><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6–8 (Energie rinnovabili ed efficienza energetica)</em></span></p><p><span><sup>1</sup></span><sup> </sup><span>Fintanto che</span><span> il valore soglia di cui all’articolo 89 capoverso 7 non può essere durevolmente rispettato, l’interesse nazionale secondo l’articolo 89 capoverso 6 alla costruzione, all’ampliamento, al rinnovamento di impianti o al rilascio di concessioni per impianti nonché all’infrastruttura necessaria al trasporto dell’energia prodotta da tali impianti ha la priorità sugli altri interessi nazionali. Tale interesse nazionale preponderante vale anche per i Cantoni e i Comuni.</span></p><p><span><sup>2</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoversi 6–8 entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-544</guid>
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<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=545">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 28 febbraio 2023 e terminerà circa nel agosto 2024.
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</p> <p><span></span></p><p><span>La Costituzione federale</span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p></p><table><tbody><tr><td><p><em><span>Inserire prima del titolo del titolo sesto</span></em><em><span>:</span></em></p><p><span>Capitolo 5: Autorità per la </span><span>ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19</span></p></td><td><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191d</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Istituzione di una Commissione d’inchiesta svizzera </span></p><p><span>Per indagare sui retroscena della pandemia di COVID-19 è istituita una Commissione d’inchiesta extraparlamentare svizzera</span><span>.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 191e </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Compiti generali della Commissione</span><sup><span></span></sup><sup></sup></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La Commissione inizia i lavori il più presto possibile dopo l’accettazione </span><span>degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantoni </span><span>e indaga sui retroscena della pandemia di COVID-19 dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità</span><span>.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Tutte le spese sostenute dalla Commissione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera</span><span>.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La Commissione ha in particolare il compito di rispondere alle seguenti domande</span><span>:</span></p><ol><li><span>i test utilizzati, sui cui risultati sono o sono stati basati i provvedimenti anti-COVID-19 in Svizzera, permettono di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 e altri virus, oppure l’affidabilità di tale distinzione non è stata dimostrata?</span></li><li><span>I test utilizzati permettono o permettevano di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 infettiva e frammenti virali incapaci di replicarsi?</span></li><li><span>I test utilizzati sono stati eseguiti sempre secondo le stesse specifiche, per esempio per quanto riguarda il numero di amplificazioni, e sono stati calibrati e convalidati?</span></li><li><span>Può essere dimostrato che le persone asintomatiche che si sentono o si sentivano in buona salute svolgono o hanno svolto un ruolo epidemiologicamente significativo nella diffusione della SARS-CoV-2 oppure che chi ha preso le decisioni ha ordinato i provvedimenti senza disporre di sufficienti basi scientifiche?</span></li><li><span>Rispetto agli anni precedenti, quali erano le capacità nei reparti di terapia intensiva effettivamente disponibili dopo il 2019 e in che misura sono state sfruttate?</span></li><li><span>I provvedimenti sono stati necessari e idonei a prevenire un sovraccarico delle capacità nei reparti di terapia intensiva e le conseguenti restrizioni dei diritti fondamentali e dei diritti umani, in particolare i danni economici e sociali, erano proporzionate rispetto alla loro utilità dimostrabile?</span></li><li><span>Le previsioni fatte all’inizio del 2020 sui tassi di mortalità dovuti alla SARS-CoV-2 e le altre previsioni sull’evoluzione della pandemia di COVID-19 si sono avverate? ?</span></li><li><span>La popolazione svizzera è stata informata in modo continuativo e trasparente sugli effetti noti dei vaccini anti-COVID-19 oppure vi sono prove secondo cui avrebbe ricevuto, per negligenza o intenzionalmente, informazioni imprecise o insufficienti? Il Codice di Norimberga è stato in qualche modo violato?</span></li></ol><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;La Commissione è tenuta a redigere e pubblicare un rapporto sul risultato delle indagini sui retroscena e sui fatti effettivamente avvenuti in relazione alla pandemia di COVID-19, in particolare anche secondo l’articolo 191<em>q</em>.</span></p><p></p></td><td><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191f</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Compiti speciali della Commissione finalizzati a un indennizzo dignitoso delle persone danneggiate dai vaccini anti-COVID-19</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Commissione accerta i danni causati dai vaccini anti-COVID-19 in modo indipendente e senza limitazioni tutelando nel contempo gli interessi delle persone danneggiate. Ognuno è tenuto a fornire informazioni alla Commissione. In caso di accettazione degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale pubblica senza indugio gli accordi sull’acquisto di vaccini anti-COVID-19 nella loro integralità e inalterati. La Commissione informa il pubblico in modo trasparente sui tipi di danni causati dai vaccini e sulla loro effettiva portata numerica.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;I produttori dei vaccini anti-COVID-19 sono tenuti a risarcire integralmente i danni causati dai vaccini e le spese da essi derivanti. Le persone fisiche o giuridiche che detengono o detenevano una quota di partecipazione nelle società produttrici rispondono a titolo sussidiario nella misura in cui si sono arricchite grazie a tale quota. Accordi, atti normativi o decisioni di altro tenore sono nulli.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191g</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Compiti speciali della Commissione nel caso di indizi di reato penale</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Commissione comunica alle autorità penali ordinarie ogni indizio di reato penale secondo il diritto svizzero emerso durante le sue indagini. Il tribunale speciale di cui all’articolo 191<em>h</em> è obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La Commissione può tuttavia decidere liberamente di cercare prove parallelamente alle autorità penali ordinarie e chiedere il giudizio del tribunale speciale anche in caso di sospetto di crimini o delitti.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191h</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Istituzione di un tribunale speciale</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Per giudicare i fatti indagati dalla Commissione è istituito un tribunale speciale, obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19. Basato sul modello del Tribunale penale federale, il tribunale speciale si compone di una Corte penale di prima istanza, di una Corte dei reclami penali e di una Corte d’appello che statuisce in ultima istanza; esso subentra per competenza ai tribunali ordinari. Se una causa penale sottostà alla giurisdizione sia dei tribunali ordinari che del tribunale speciale, i procedimenti sono riuniti presso la Commissione.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191i</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Prescrizione dell’azione penale e della pena</span></p></td></tr><tr><td><p><span>L’azione penale e la pena per possibili crimini e delitti relativi alla pandemia di COVID-19 non si prescrivono e il termine per presentare querela è di sei mesi dalla pubblicazione del rapporto della Commissione sul risultato delle indagini.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191j </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Composizione della Commissione</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;All’inizio dei suoi lavori la Commissione consta di sette membri. Il comitato dell’iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)», pubblicata nel Foglio federale il 28 febbraio 2023, e l’Assemblea federale propongono al Popolo rispettivamente sette candidati alla nomina di membro della Commissione. Possono essere proposte soltanto persone che non sono o non sono state né pubblici ufficiali né coinvolte nell’emanazione dei provvedimenti anti-COVID-19.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Almeno due delle persone proposte rispettivamente dal comitato d’iniziativa e dall’Assemblea federale sono elette a maggioranza dei voti. Se una persona lascia la carica, il comitato d’iniziativa o l’Assemblea federale, a seconda di chi l’ha proposta, nomina un sostituto.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Il Consiglio federale provvede affinché la Commissione sia eletta dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;A seconda del carico di lavoro, la Commissione può fare eleggere altri membri dal Popolo.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191k </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Organizzazione della Commissione</span></p></td></tr><tr><td><p><span>La Commissione decide liberamente come organizzarsi e come adempiere i propri compiti. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191l </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Immunità della Commissione</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;I membri della Commissione non sono soggetti ad alcuna giurisdizione per gli atti compiuti nell’adempimento dei loro compiti. Mantengono l’immunità anche dopo la cessazione della loro funzione.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Un membro della Commissione può essere perseguito penalmente soltanto con l’autorizzazione della maggioranza degli altri membri.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191m</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Immunità penale</span></p></td></tr><tr><td><p><span>L’immunità di qualsiasi persona, in particolare dei membri dell’esecutivo, del legislativo e del giudiziario a tutti i livelli statali, è revocata per possibili reati penali relativi alla pandemia di COVID-19. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191n</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Impedimento di trattamenti benefici per la salute</span></p></td></tr><tr><td><p><span>La Commissione verifica se è stato impedito il ricorso a trattamenti benefici per la salute e a farmaci efficaci o a una migliore profilassi e se questo ha causato decessi o decorsi più gravi della malattia che si sarebbero potuti evitare. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191o </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amnistia</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Le pene pronunciate contro persone fisiche o giuridiche che non hanno rispettato provvedimenti anti-COVID-19 illeciti sono condonate e lo Stato indennizza integralmente le spese giudiziarie e di patrocinio. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191p </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Pubblicità delle indagini</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Mediante comunicati stampa e trasmissioni televisive, la Commissione e il tribunale speciale informano periodicamente il pubblico nel modo più trasparente possibile sullo svolgimento delle indagini e delle udienze, sempre che ciò sia compatibile con lo scopo delle indagini.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La Società svizzera di radiotelevisione è tenuta a trasmettere le informazioni fornite dalla Commissione e dal tribunale speciale durante le ore di punta e sui canali principali, senza condizioni né censure.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;La Commissione e il tribunale speciale possono pubblicare le proprie informazioni sul loro sito Internet in modo che siano liberamente e integralmente accessibili.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191q </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Verifica delle basi dei provvedimenti anti-COVID-19</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Se, nel rapporto sul risultato delle indagini, la Commissione constata una delle seguenti fattispecie, i provvedimenti emanati in relazione alla pandemia di COVID-19 sono da considerarsi illeciti:</span></p><ol><li><span>non sono stati utilizzati test anti-COVID-19 calibrati e convalidati a livello nazionale, per esempio a causa di prescrizioni diverse da un laboratorio all’altro riguardo alle amplificazioni, oppure i test utilizzati non erano idonei a rilevare virus della SARS-CoV-2 in grado di replicarsi, oppure i test erano limitati a piccole parti di virus, per esempio frammenti virali invece di virus infettivi completi, oppure i test non erano in grado di operare una distinzione tra la SARS-CoV-2 e altri virus, per esempio altri ceppi di coronavirus, e i dati numerici o i risultati ricavati da questi test sono serviti da base di riferimento per constatare l’esistenza della pandemia di COVID-19;</span></li><li><span>l’Ufficio federale della sanità pubblica non può dimostrare che, per oltre il 50 per cento dei casi di decesso contabilizzati, le persone di cui ha ascritto il decesso alla SARS-CoV-2 sono effettivamente decedute per morte naturale causata dal virus e non può escludere che in realtà il decesso non sia imputabile ad altre malattie mortali;</span></li><li><span>vi sono stati Paesi, o regioni all’interno di un territorio nazionale come per esempio gli Stati federali americani, con più di 500&nbsp;000 abitanti e una densità demografica pari o superiore a quella della Svizzera che, pur non avendo emanato nel 2020 o 2021 nessuno o quasi nessun provvedimento anti-COVID-19, come per esempio l’obbligo di indossare la mascherina, non hanno registrato tassi di mortalità o ricovero per COVID-19 superiori a quelli registrati in Svizzera o non hanno avuto un aumento dei decessi statisticamente significativo rispetto agli anni antecedenti alla dichiarazione della pandemia di COVID-19. Oppure vi sono stati alcuni Stati federali, come la Florida, il Texas, il South Dakota e altri, nei quali per diversi mesi non sono stati emanati provvedimenti o ne sono stati emanati di meno severi e nei quali i dati numerici relativi ai decessi e ai ricoveri dovuti alla SARS-CoV-2 non sono stati significativamente più alti rispetto ad altri Stati federali comparabili;</span></li><li><span>nessuno in Svizzera può fornire, in un periodo non superiore a 12 mesi, un isolato purificato secondo i postulati di Henle-Koch dei ceppi virali 2020 e 2021 di SARS-CoV-2, inclusi gli esperimenti di controllo;</span></li><li><span>tenendo conto dell’immigrazione, della piramide delle età della popolazione, del numero di decessi previsti e della conseguente mortalità, durante la pandemia di COVID-19 in Svizzera non è stato registrato un aumento significativo dei decessi nell’arco di dodici mesi rispetto alla media degli ultimi dieci anni, fino a quando più del 60 per cento della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Se, secondo il suo apprezzamento giuridico, la Commissione dovesse ritenere nel rapporto sul risultato delle indagini che i provvedimenti adottati a livello nazionale o cantonale erano illeciti, incostituzionali, sproporzionati o addirittura arbitrari, coloro che li hanno emanati o hanno svolto un ruolo decisivo nella loro emanazione risponderanno con il proprio patrimonio, solidalmente con il Cantone o la Confederazione, dei danni da essi derivanti e saranno perseguiti penalmente.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Le pretese di risarcimento e di riparazione in relazione alla pandemia di COVID-19 si prescrivono in 20 anni.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191r</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Disposizioni complementari sul tribunale speciale</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Possono essere nominati o eletti giudici del tribunale speciale: i giudici in carica o ex giudici di tribunali federali, cantonali o distrettuali con una solida esperienza nella conduzione di procedimenti penali e la conoscenza delle tre lingue ufficiali. Possono essere eletti cancellieri: i giuristi con una solida esperienza in diritto penale e conoscenza delle tre lingue ufficiali. Il comitato dell’iniziativa </span><span>di ricostruzione analitica </span><span>e l’Assemblea federale propongono al Popolo i candidati per l’elezione. Il Consiglio federale provvede affinché i giudici siano eletti dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantone per un periodo di cinque anni.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Il tribunale speciale determina autonomamente la sua organizzazione e amministrazione. Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. Tiene una contabilità propria. I giudici del tribunale speciale sono remunerati come i giudici federali ordinari impiegati a tempo pieno.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Tutte le spese sostenute dal tribunale speciale a sua discrezione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera.</span></p></td></tr></tbody></table><div><br><div><p> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></p></div></div><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-545</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=546">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 21 marzo 2023 e terminerà circa nel settembre 2024.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:&nbsp;<br><span></span><br><em>Art. 99 cpv. 1</em><sup><em>ter</em></sup><em>–1</em><sup><em>decies 2</em></sup><br><sup>1ter</sup> La Confederazione assicura la possibilità di pagare con monete o banconote a un numero sufficiente di casse nei luoghi seguenti:<br>a. presso i servizi pubblici, in particolare per il traffico locale e quello a lunga distanza, nel luogo in cui inizia il viaggio o nel mezzo di trasporto;<br>b. presso i commercianti al dettaglio; e<br>c. presso tutti gli altri fornitori di servizi in cui è possibile acquistare direttamente un prodotto o un servizio da un punto di vendita mediante monete elettroniche, moneta scritturale o altri mezzi di pagamento.</p><p><sup>1quater</sup> Chi è obbligato ad accettare un pagamento in virtù del capoverso 1<sup>ter</sup> non può:<br>a. rifiutare un cliente perché desidera pagare con monete o banconote;<br>b. scontare, premiare o avvantaggiare mediante programmi di promozione il pagamento senza contanti rispetto a quello con monete o banconote;<br>c. addebitare tasse al pagamento con monete o banconote;<br>d. creare altri ostacoli per il beneficiario o il debitore allo scopo di complicare il pagamento con monete o banconote.</p><p><sup>1quinquies</sup>&nbsp; La Confederazione assicura:<br>a. ogni quattro anni o in occasione di ogni dimezzamento del potere di acquisto, un adeguamento dell’importo fino al quale devono essere accettate monete o banconote, stabilito sulla base dell’ultima mediana calcolata del reddito disponibile equivalente annuo delle economie domestiche di persone attive;<br>b. un potere di acquisto delle monete o delle banconote non inferiore a quello della moneta scritturale o delle monete elettroniche.</p><p><sup>1sexies</sup> La Confederazione assicura che l’accettazione di monete e banconote non è svantaggiata rispetto all’accettazione delle monete elettroniche, della moneta scritturale o di altri mezzi di pagamento né da misure degli istituti finanziari sottoposti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari né da leggi, imposte, tasse o misure repressive.</p><p><sup>1septies</sup> La Confederazione abolisce la moneta o la banconota con il valore più basso in caso di dimezzamento del potere di acquisto dovuto all’inflazione ed emette una nuova banconota con almeno il doppio del valore rispetto alla banconota con il valore più alto. Non sono consentite altre abolizioni di monete o banconote.</p><p><sup>1octies</sup> La Confederazione assicura che sia possibile prelevare banconote come segue:<br>a. in città: ogni due chilometri;<br>b. fuori città:&nbsp;<br>1. in ogni Comune con 1000 o più abitanti: nel Comune,&nbsp;<br>2. in ogni Comune con meno di 1000 abitanti: a non più di 15 minuti di viaggio effettuato con l’automobile o i mezzi pubblici.</p><p><sup>1nonies</sup> Chi entra legalmente in possesso di banconote o monete ne è considerato proprietario.</p><p><sup>1decies</sup> È vietato dotare le monete o le banconote di una tecnologia che consente di geolocalizzarle oppure di identificarne il proprietario.</p><br>Art. 197 n. 15<sup>3</sup><br>15. Disposizione transitoria dell’art. 99 cpv. 1<sup>ter</sup>–1<sup>decies</sup> (Pagamento in contanti)<br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 99 capoversi 1<sup>ter</sup>–1<sup>decies</sup> entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.<p><br></p><p></p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva dei presenti capoversi sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><span></span><sup>3&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-546</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=548">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 4 aprile 2023 e terminerà circa nel ottobre 2024.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art. 117c</span></em><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Sicurezza dell’approvvigionamento medico</span><strong></strong></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Confederazione crea le necessarie condizioni quadro volte a evitare una penuria di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante. A tale scopo prende provvedimenti per:</span></p><ol><li><span>promuovere in Svizzera la ricerca, lo sviluppo e la fabbricazione di agenti terapeutici importanti e garantire il rapido accesso dei pazienti a tali agenti terapeutici;</span></li><li><span>assicurare la tenuta e la gestione di sufficienti scorte di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante nonché delle loro materie prime di alta qualità, remunerando in modo adeguato le imprese incaricate a tal fine;</span></li><li><span>assicurare, in collaborazione con l’estero, catene di fornitura affidabili di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante;</span></li><li><span>assicurare lo smercio ordinato e sostenibile di agenti terapeutici importanti in tutte le regioni del Paese;</span></li><li><span>assicurare la dispensazione decentralizzata di agenti terapeutici importanti, comprese la consulenza e l’assistenza specialistiche.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1, la Confederazione e le sue organizzazioni non agiscono in qualità di fornitori di beni o servizi; sono fatte salve le situazioni di emergenza in cui l’economia non è in grado di provvedere autonomamente all’approvvigionamento di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante.</span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-548</guid>
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<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=550">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 25 aprile 2023 e terminerà circa nel ottobre 2024.
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</p> <p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup></span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 8 cpv. 4</span></em></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;<em>Abrogato</em></span></p><p><span><em>Art. 8a</em><sup>2</sup></span><em><span><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></em><span><span>Diritti delle persone con disabilità</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La legge assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, tra le persone con disabilità e le persone senza disabilità in tutti gli ambiti della vita. Le persone con disabilità hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine, in particolare all’assistenza personale e tecnica.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span>Le persone con disabilità hanno diritto di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abitare e hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine.</span><strong></strong></p><div><br><div><p><span>1</span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span>2</span><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dell’uomo, degli animali domestici e degli animali da reddito dal lupo'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=551">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 2 maggio 2023 e terminerà circa nel novembre 2024.
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</p> <p><span>La Costituzione federale è modificata come segue:</span></p><p><span></span><span>Art. 79</span><em><span>a</span></em><strong><span></span></strong><span><span>Lupo</span><strong></strong></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Il lupo ha lo statuto di specie protetta nel territorio del Parco nazionale svizzero.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Nel resto del territorio svizzero il lupo è una specie cacciabile tutto l’anno.</span></p><p></p><p><span>Art. 197 n. 15</span><em></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 79a (Lupo)</span></em></p><p><span><span>Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 79</span><em>a</em><span> entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></span> </p></description>
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<pubDate>Tue, 02 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì a un futuro senza esperimenti sugli animali'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=547">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 9 maggio 2023 e terminerà circa nel novembre 2024.
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</p> <p><span></span></p><p><span><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><strong></strong></p><p><em><span><span>Art. 80 cpv. 2</span><sup>bis</sup></span></em><em></em></p><p><sup><span>2bis</span></sup><span>&nbsp;Gli esperimenti sugli animali sono vietati. Fanno eccezione i provvedimenti che devono essere adottati nell’interesse di uno specifico animale. Sono vietati anche la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali a scopo di sperimentazione. </span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 15</span></em><em></em></p><p><em><span><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2</span><sup>bis</sup><span> (Divieto degli esperimenti sugli animali)</span></span></em></p><p><span><span>Tutti gli esperimenti sugli animali ai fini della ricerca fondamentale come pure dell’insegnamento e della formazione e tutti gli esperimenti di livello di gravità 3 sono vietati a decorrere dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2</span><sup>bis</sup><span> da parte del Popolo e dei Cantoni. Tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati entro sette anni dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2</span><sup>bis</sup><span>.</span></span></p><div><br><div><p><span> </span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la </span></p><p><span>votazione popolare.</span></p></div></div><div><div><p><br></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 09 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Conferma dei membri del Consiglio federale da parte del Popolo e dei Cantoni'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=553">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 16 maggio 2023 e terminerà circa nel novembre 2024.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 145, rubrica e cpv. 2–4</em></p><p>Durata del mandato e voto confermativo</p><p><sup>2</sup> Il mandato dei membri del Consiglio federale deve essere confermato dal Popolo e dai Cantoni ogni due anni mediante un voto confermativo. La conferma richiede la maggioranza del Popolo e dei Cantoni.<br><sup>3</sup> Il voto confermativo si tiene nel mese di settembre del secondo anno che segue l’elezione del Consiglio federale da parte dell’Assemblea federale e nel mese di settembre del secondo anno che segue l’ultimo voto confermativo.<br><sup>4</sup> Il mandato dei membri del Consiglio federale che non ottengono la maggioranza del Popolo e dei Cantoni termina il giorno dell'elezione dei loro successori. L’Assemblea federale elegge i successori al più tardi il 31 dicembre dell’anno in cui si è tenuto il voto confermativo.<br><br><em>Art. 197 n. 15<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 145&nbsp; cpv. 2–4 (Durata del mandato e voto confermativo)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 145 capoversi 2–4 entro tre mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p></p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><p><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<span>.</span>&nbsp;</p><p><strong></strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 16 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=549">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 23 maggio 2023 e terminerà circa nel novembre 2024.
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</p> <p><em><span></span></em></p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;</span><span>è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 38 cpv. 2</span></em></p><p><span>2</span><span>&nbsp;La Confederazione emana prescrizioni sulla naturalizzazione degli stranieri. Hanno diritto alla concessione della cittadinanza, su domanda, gli stranieri che:</span></p><p><span><span><span>a.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;</span></p><p><span><span><span>b.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>non sono stati condannati a una pena detentiva di lunga durata;</span></p><p><span><span><span>c.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>non compromettono la sicurezza interna ed esterna della Svizzera; e</span></p><p><span><span><span>d.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>hanno conoscenze di base di una lingua nazionale.</span></p><div><br><div><p><span><span>1</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div><p><br></p><p><span></span></p></description>
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<pubDate>Tue, 23 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=554">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 13 giugno 2023 e terminerà circa nel dicembre 2024.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:&nbsp;</p><p><em>Art. 74a<sup>2</sup> Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità</em><br><sup>1</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.<br><sup>2</sup> La Confederazione non ammette più in particolare il superamento dei valori massimi per i composti azotati e il fosforo, il cui rispetto è essenziale per la qualità dell’acqua, la fertilità del suolo e la biodiversità e che sono stati definiti nel 2008 dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale dell’ambiente come obiettivi ambientali per l’agricoltura.</p><p><em>Art. 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3&nbsp;</em><br><sup>1</sup> Al fine di garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, acqua potabile pulita compresa, la Confederazione crea presupposti per:<br>a.<span> </span>preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive, la biodiversità e la fertilità del suolo nonché promuovere le sementi e il materiale vegetale naturali e riproducibili;<br>a<sup>bis</sup>.preservare le risorse delle falde freatiche per la captazione sostenibile di acqua potabile;<br>c. <span> </span>un’agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato e al contempo sostenibili e rispettose del clima;<br><sup>2</sup> La Confederazione si adopera affinché il grado di autoapprovvigionamento netto sia di almeno il 70 per cento. A tale scopo adotta in particolare misure per promuovere un’alimentazione maggiormente basata su derrate alimentari di origine vegetale e un’agricoltura e una filiera alimentare orientate in tal senso.<br><sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni impostano le loro sovvenzioni, la promozione della ricerca, la consulenza e la formazione nonché altri incentivi statali in modo che non contraddicano le disposizioni ai capoversi 1 e 2.</p><p><em>Art. 197 n. 15<sup>3</sup></em><br><em>15. Disposizione transitoria degli art. 74a e 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, a<sup>bis</sup> e c, nonché cpv. 2 e 3</em><br><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni emanano le loro disposizioni d’esecuzione degli articoli 74<em>a</em> e 104<em>a</em> capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a<sup>bis</sup> e c, nonché capoversi 2 e 3 entro cinque anni dall’accettazione di tali articoli da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><sup>2</sup> La legislazione d’esecuzione della Confederazione disciplina in particolare gli strumenti che consentono di adempiere le nuove prescrizioni di cui agli articoli 74<em>a</em> e 104<em>a</em> capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a<sup>bis</sup> e c, nonché capoversi 2 e 3 entro 10 anni dalla loro adozione. La legge stabilisce degli obiettivi intermedi in vista del raggiungimento del grado di autoapprovvigionamento netto.<br><sup>3</sup> Gli adeguamenti necessari alla produzione agricola sono concepiti in modo da essere socialmente accettabili e sono sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p><span></span><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p></description>
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<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=555">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 4 luglio 2023 e terminerà circa nel gennaio 2025.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:&nbsp;</p><p><em>Art. 73a</em><span> </span>Sviluppo sostenibile della popolazione<br><sup>1</sup> Prima del 2050 la popolazione residente permanente della Svizzera non può superare i dieci milioni di abitanti. Dal 2050 il Consiglio federale può, mediante ordinanza, innalzare ogni anno il limite nella misura dell’incremento naturale. La Confederazione assicura che tale limite sia rispettato.<br><sup>2</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per uno sviluppo sostenibile della popolazione, volti in particolare a proteggere l’ambiente e nell’interesse della conservazione duratura delle basi naturali della vita, dell’efficienza delle infrastrutture, dell’assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali svizzere.<br><sup>3</sup> La popolazione residente permanente si compone dei cittadini svizzeri con domicilio principale in Svizzera e dei cittadini stranieri con un titolo di soggiorno di almeno 12 mesi o che risiedono in Svizzera da almeno 12 mesi.<br><br><em>Art. 197 n. 15<sup>2</sup></em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Sviluppo sostenibile della popolazione)</em><br><sup>1</sup> Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera i nove milioni e mezzo di abitanti prima del 2050, per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1 il Consiglio federale e l’Assemblea federale, nell’ambito delle loro competenze, prendono provvedimenti riguardanti in particolare il settore dell’asilo e del ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale sottopone un disegno di legge in tal senso all’Assemblea federale. Dal momento del superamento del limite, alle persone ammesse provvisoriamente non sono accordati permessi di dimora o di domicilio né la cittadinanza svizzera o altri diritti di rimanere. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1, il Consiglio federale si adopera inoltre per rinegoziare gli accordi internazionali che favoriscono la crescita della popolazione, siano essi giuridicamente vincolanti o meno, oppure per negoziare clausole d’eccezione o di salvaguardia. Se un accordo prevede simili clausole, il Consiglio federale le invoca.<br><sup>2</sup> Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera il limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1, il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono tutti i provvedimenti a loro disposizione perché questo sia rispettato. Il capoverso 1 si applica per analogia. Devono tuttavia essere denunciati il prima possibile gli accordi internazionali ai sensi del capoverso 1, in particolare il Patto mondiale del 19 dicembre 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare (Patto globale ONU sulla migrazione), sempre che la Svizzera lo abbia firmato. Se, due anni dopo il primo superamento, il limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1 non è ancora rispettato e non è stato possibile negoziare o invocare alcuna clausola d’eccezione o di salvaguardia che ne garantisca il rispetto, l’Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) deve essere denunciato il prima possibile.<br><sup>3</sup> Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 73<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;RS <strong>0.142.112.681</strong></p><p></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-555</guid>
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<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=556">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 17 ottobre 2023 e terminerà circa nel aprile 2025.
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</p> <p><span><span>La</span><span> Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span><span>Art. 54a</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span><span>Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Svizzera non assume obblighi di diritto internazionale che, in forza della loro applicabil</span><span>ità diretta o della necessaria trasposizione nel diritto interno, impongano alle autorità legislative, alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto o alle autorità giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni di intervenire nella sfera di protezione dei diritti fondamentali o degli altri diritti costituzionali di persone fisiche o giuridiche, in particolare per mezzo di norme di carattere preventivo o repressivo riguardanti la sicurezza, l’economia, la sanità o l’ambiente.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Svizzera non assume inoltre obblighi di diritto internazionale che impongano direttamente o indirettamente alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere di attenersi all’applicazione del diritto o alla giurisprudenza di autorità o tribunali stranieri, internazionali o sopranazionali, eccezion fatta per la Corte internazionale di Giustizia e la Corte penale internazionale, o di assoggettarsi a un tribunale arbitrale.</span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Se un obbli</span><span>go di diritto internazionale contraddice al capoverso 1 o 2 o tale contraddizione insorge successivamente, sono adottate tutte le contromisure necessarie, optando comunque per quelle meno incisive. Laddove possibile, la Svizzera formula riserve riguardo a singole disposizioni, così da escluderne o limitarne l’applicazione oppure modificarne il contenuto. Se nel caso concreto non sono ammesse siffatte riserve, la Svizzera denuncia senza indugio il trattato internazionale da cui deriva l’obbligo in questione o recede dall’organizzazione internazionale o dalla comunità sopranazionale interessata.</span></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span> I capoversi 1–3 non sono applicabili a:</span></p><p><span></span><span>a. la Convenzione del 4 novembre 1950</span><span> per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;</span></p><p><span></span><span>b. i trattati internazionali in materia di diritto internazionale privato, compreso il diritto processuale civile;</span></p><p><span></span><span>c. i trattati internazionali di assistenza giudiziaria in materia civile e penale;</span></p><p><span></span><span>d. i trattati internazionali riguardanti il traffico aereo, stradale, ferroviario o navale, il libero scambio, il diritto d’asilo, il diritto fiscale e il diritto doganale;</span></p><p><span></span><span>e. le sanzioni di carattere non militare delle Nazioni Unite; e</span></p><p><span></span><span>f. le disposizioni cogenti del diritto internazionale.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 190</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span><span>Diritto determinante</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> In quanto il presente articolo non disponga altrimenti, le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione è stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span><span>Le disposizioni del diritto internazionale che sono ancora in vigore nonostante l’articolo 54</span><em>a</em><span> capoversi 1</span></span><span>–</span><span><span>3 in particolare poiché l’Assemblea federale o il Consiglio federale hanno omesso di adottare le contromisure previste dall’articolo 54</span><em>a</em><span> capoverso 3 o si astengono durevolmente dal farlo, non sono prese in considerazione in sede di applicazione del diritto.</span></span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span><span>Le autorità incaricate dell’applicazione del diritto esaminano liberamente la conformità dei trattati internazionali di cui all’articolo 54</span><em>a</em><span> capoverso 4 ai diritti fondamentali previsti dalla presente Costituzione.</span></span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 197 n. 15</span> </span></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria degli art. 54a (Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale) e 190 (Diritto determinante)</span></em></p><p><span><span>Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 54</span><em>a</em><span> e 190 sono direttamente appli</span></span><span><span>cabili alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.</span></span></p><div><br><div><p><span> <span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span> <span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> <span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>0.101</strong></span></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-556</guid>
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<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per misure di regolazione efficaci contro la diffusione incontrollata di lupi, linci, orsi e rapaci di tutti i tipi'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=557">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 30 gennaio 2024 e terminerà circa nel luglio 2025.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 79a</em><sup>2</sup> Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata<br>È consentito cacciare lupi, linci, orsi e rapaci al fine di regolarne efficacemente gli effettivi e impedirne la diffusione incontrollata.</p><p><em>Art. 197 n. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 79a (Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 79<em>a</em> entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p>1 RS <strong>101</strong><br>2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br>3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-557</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=559">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 30 gennaio 2024 e terminerà circa nel luglio 2025.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 89 cpv. 6</em><sup>2</sup><br><sup>6</sup> I progetti di impianti eolici con un’altezza complessiva pari o superiore a 30 metri richiedono il consenso del Popolo del Comune di ubicazione, nonché dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti. La documentazione relativa ai progetti deve fornire informazioni concrete sulle singole ubicazioni, sulle dimensioni delle costruzioni, sull’urbanizzazione nonché sulle principali ripercussioni degli impianti eolici.</p><p><em>Art. 197 n. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6 (Impianti eolici)</em><br><sup>1 </sup>Gli impianti eolici le cui torri il 1° maggio 2024 non erano ancora state erette, necessitano del consenso successivo del Popolo del Comune di ubicazione e dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti, salvo che tale consenso sia già stato dato.<br><sup>2</sup> Se il consenso non è dato, gli impianti eolici e tutti gli impianti e le costruzioni connessi devono essere demoliti entro 18 mesi a spese dei costruttori. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.<br><sup>3</sup> Sono eccettuati da tali disposizioni i progetti di impianti eolici di La Joux-du Plâne, Crêt-Meuron, Monteperreux e Montagne de Buttes nel Cantone di Neuchâtel, sempre che gli stessi non subiscano dopo il 1° maggio 2024 modifiche che richiedono un adeguamento del piano di utilizzazione o una nuova procedura per l’ottenimento del permesso di costruzione.</p>1 RS 101<br>2 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br>3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-559</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici (Iniziativa per la protezione delle foreste)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=558">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 30 gennaio 2024 e terminerà circa nel luglio 2025.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 77 cpv. 4</em><br><sup>4</sup> Nelle foreste e a 150 metri di distanza dalle foreste o dai pascoli boschivi con una densità di superficie alberata pari a oltre il 30 per cento, non possono essere costruiti impianti eolici con un’altezza complessiva pari o superiore a 30 metri.</p><p><em>Art. 197 n. 16<sup>2</sup></em><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 77 cpv. 4 (Impianti eolici)</em><br>Le costruzioni e gli impianti o le modifiche del suolo realizzati dopo il 1° maggio 2024 che contraddicono all’articolo 77 capoverso 4 devono essere demoliti o eliminati a spese di chi li ha eseguiti entro 18 mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.<br><br></p>1 RS 101<br>2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<p><br></p></description>
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<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera forte in Europa (Iniziativa Europa)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=560">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 2 aprile 2024 e terminerà circa nel ottobre 2025.
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</p> <p><span>La Costituzione</span><span><span>&nbsp;</span></span><span>federale è modificata come segue:</span></p><p><span><em>Art. 54a</em></span>&nbsp;<span><span>Integrazione europea</span><br></span><span><sup>1&nbsp;</sup></span><span><span>La Confederazione partecipa attivamente all’integrazione europea.</span><br></span><span><sup>2</sup></span><span>&nbsp;</span><span><span>A tale scopo conclude trattati internazionali con l’Unione europea che garantiscano una partecipazione durevole ed evolutiva alle libertà del mercato interno europeo e ad altri ambiti della cooperazione europea, in particolare alla cultura, alla formazione, alla ricerca e alla protezione del clima.</span><br></span><span><sup>3</sup></span><span>&nbsp;</span><span><span>Nel quadro dei trattati in vigore la Confederazione e i Cantoni assicurano che i valori fondamentali della democrazia e del federalismo, le basi naturali della vita e l’equilibrio sociale in seno alla collettività e sul mercato del lavoro siano tutelati.</span></span></p><p><span><em>Art. 197 n. 16</em></span><span><em>16. Disposizione transitoria dell’articolo 54a (Integrazione europea)</em><br></span><span>Al più tardi dopo l’accettazione dell’articolo 54a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale conclude senza indugio i trattati necessari con l’Unione europea. Entro 12 mesi dalla conclusione dei negoziati sottopone i trattati all'Assemblea federale per approvazione. Nel contempo propone le misure necessarie per attuare l’articolo 54a capoverso 3. Queste assicurano in particolare l’applicazione efficace e durevole in Svizzera del principio europeo della parità di condizioni per lo stesso lavoro nel medesimo luogo.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span>&nbsp;</span><span><span>RS&nbsp;</span>101<br></span>&nbsp;<span>L</span><span>a numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br></span><span>&nbsp;</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-560</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Legalizzazione della cannabis: un’opportunità per l’economia, la salute e l’uguaglianza'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=561">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 30 aprile 2024 e terminerà circa nel ottobre 2025.
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</p> <p><span>La Costituzione federale
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è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art.&nbsp;105a<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Cannabis<em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La legislazione in materia di coltivazione,
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possesso e uso personale della cannabis compete alla Confederazione. I
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cittadini possono coltivare e possedere cannabis a partire dall’età
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di&nbsp;18&nbsp;anni.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La
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coltivazione e vendita a scopo commerciale della cannabis sono permesse. Le
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aziende di coltivazione e i punti vendita della cannabis <span>sono soggetti a
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una licenza e a rigorose norme di qualità e di sicurezza.</span></span><strong></strong></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Le </span><span>entrate provenienti
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dall’imposta sui prodotti della cannabis sono destinate alla formazione, alla
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prevenzione e all’informazione in materia di stupefacenti</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La vendita della cannabis a minorenni è
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vietata. La Confederazione organizza campagne d’informazione su larga scala in
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merito ai rischi derivanti dal consumo della cannabis</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Il valore limite di tetraidrocannabinolo nel
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sangue è stabilito in modo tale che chi consuma quotidianamente sino a cinque
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grammi di cannabis possa prendere parte alla circolazione stradale</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;</span><span>È permesso coltivare a titolo personale al
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massimo&nbsp;50&nbsp;piante di cannabis. A partire da&nbsp;51&nbsp;piante è
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necessaria un’autorizzazione speciale. Oltre alle piante coltivate, è permesso
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detenere presso il proprio domicilio al massimo tre chilogrammi di cannabis</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;</span><span>È permesso importare semi della cannabis e
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cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.</span><strong></strong></p><p></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-561</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Fermare gli abusi nell'asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=562">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 28 maggio 2024 e terminerà circa nel novembre 2025.
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</p> <p><span>La Costituzione</span><span>&nbsp;</span><span>federale</span><span> è modificata come segue:</span></p>&nbsp;<p><span><em>Art. 57a</em></span> <span>Protezione delle frontiere nazionali<br></span><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;I valichi di frontiera svizzeri sono presidiati e le frontiere nazionali svizzere sono sorvegliate. Le persone che entrano in Svizzera sono controllate</span><span> </span><span>sistematicamente. I controlli delle persone al passaggio del confine possono essere effettuati fisicamente o elettronicamente. Per gli Svizzeri, per i cittadini esteri in possesso di un titolo di soggiorno svizzero valido della durata di almeno un anno e per i frontalieri che attraversano regolarmente le frontiere nazionali vanno previste procedure semplificate.<br></span><span><span>&nbsp;Il legislatore può prevedere che determinati gruppi di persone siano tenuti a notificare l’entrata in Svizzera, in particolare i cittadini originari di Stati con un numero elevato di cittadini che soggiornano illegalmente in Svizzera. A tale scopo la Confederazione e i Cantoni registrano il numero di persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera e la loro origine.<br></span></span><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;L’entrata in Svizzera è negata alle persone prive di titolo di soggiorno valido o di un altro permesso di entrata.<br></span><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;L’entrata in Svizzera e l’asilo sono negati alle persone che entrano in Svizzera da uno Stato terzo sicuro allo scopo di presentare una domanda di asilo. L’ammissione provvisoria è esclusa. Tale disposizione non si applica ai cittadini degli Stati limitrofi.<br></span><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;Per le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro etnia, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per le loro opinioni politiche o che hanno un fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, il Consiglio federale può stabilire un contingente di concessione d’asilo annuale ai sensi dell’articolo&nbsp;121<em>a</em> capoverso&nbsp;2, pari al massimo a 5000 persone.<br></span><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;Non appena hanno notizia di persone che soggiornano in Svizzera senza titolo di soggiorno valido o senza un altro permesso d’entrata, le autorità e gli enti di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le notificano immediatamente alla Confederazione. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione assicura che le persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera lascino il Paese entro 90 giorni al massimo. Scaduto tale termine, è esclusa l’affiliazione a un’assicurazione sociale svizzera, in particolare all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, o all’assicurazione invalidità, e a un’assicurazione malattie; sono fatte salve le convenzioni internazionali di sicurezza sociale.<br></span><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;Scaduto il termine di cui al capoverso&nbsp;6, i contratti di lavoro tra i datori di lavoro e le persone prive di titolo di soggiorno valido sono nulli e in particolare non conferiscono il diritto a percepire un salario o qualsiasi altro tipo di indennità; la legge sanziona penalmente le infrazioni.</span></p><p><br></p><p><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 57a (</em></span><em><span>Protezione delle frontiere nazionali</span></em><span><em>)<br></em></span><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Dopo l’accettazione dell’articolo 57<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, non viene più concessa l’ammissione provvisoria e non vengono rilasciati nuovi permessi per persone ammesse provvisoriamente.<br></span><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Se ritiene che l’articolo&nbsp;57<em>a</em> sia incompatibile con un accordo internazionale, il Consiglio federale rinegozia le relative disposizioni dell’accordo. Se ciò non avviene entro 18 mesi dall’accettazione dell’articolo&nbsp;57<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, la Svizzera denuncia l’accordo non appena possibile.<br></span><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Fino all’entrata in vigore delle necessarie disposizioni legislative, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le relative disposizioni d’esecuzione entro due anni dall’accettazione dell’articolo&nbsp;57<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni. Del rimanente l’articolo&nbsp;57<em>a </em>è direttamente applicabile a partire dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span>&nbsp;</span><span>RS&nbsp;101<br></span>&nbsp;</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-562</guid>
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<pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un approvvigionamento sicuro con le energie rinnovabili (Iniziativa solare)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=563">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 11 giugno 2024 e terminerà circa nel dicembre 2025.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><sup><span>1</span></sup><span> è modificata come segue: </span></p><p><em><span>Art. 89 cpv. 3</span></em><sup><em><span>bis</span></em></sup> <br><sup><span>3bis</span></sup><span> Le superfici idonee di edifici e impianti devono essere utilizzate per la produzione di energie rinnovabili. Sono eccettuati i casi in cui l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile è incompatibile con interessi preponderanti di protezione o per altri motivi è sproporzionata. La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Può prevedere misure di sostegno finanziario. </span><br><br><em><span>Art. 197 n. 15</span></em><sup><span>2</span></sup> <br><em><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 3<sup>bis</sup> (Utilizzo di superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili)</span></em> <br><sup><span>1</span></sup><span> L’obbligo di utilizzare le superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili decorre: </span><br><span>a. per edifici e impianti nuovi nonché per importanti misure di ristrutturazione e rinnovo, in particolare in caso di risanamento di tetti, un anno dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni; </span><br><span>b. per edifici e impianti esistenti, 15 anni dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni; per evitare casi di rigore il termine può essere prorogato fino al 2050 in singoli casi. </span><br><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoverso 3<sup>bis</sup> entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale. </span><br><br><span><sup>1</sup><span> RS </span><strong>101</strong> </span><br><span><sup>2</sup><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span> </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-563</guid>
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<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per l’adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari (Iniziativa per la proibizione delle armi nucleari)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=564">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 2 luglio 2024 e terminerà circa nel gennaio 2026.
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</p> La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 197 n. 17</em><sup>2</sup><br><em>17. Adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari</em> <br><sup>1</sup> La Svizzera aderisce al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari. <br><sup>2</sup> Il Consiglio federale ratifica il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e trasmette lo strumento di ratifica del Trattato al Segretariato dell’ONU.<br><br><br><span><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></span><br><span><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-564</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=565">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 3 settembre 2024 e terminerà circa nel marzo 2026.
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</p> <span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 120 cpv. 1</em></span><span><sup><em>bis </em></sup></span> <span><em>e 3-6</em> <br></span><span><sup>1bis </sup></span> <span>Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. Sono compresi anche gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche. <br></span><span><sup>3 </sup></span> <span>La messa in commercio o l'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale di organismi geneticamente modificati, in particolare quelli destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, è soggetta a una procedura di autorizzazione nell'ambito della quale devono essere valutati i rischi. <br></span><span><sup>4 </sup></span> <span>Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati oppure i loro prodotti deve etichettarli come tali per garantire la libertà di scelta e la tracciabilità, nonché per impedire frodi. <br></span><span><sup>5 </sup></span> <span>La Confederazione garantisce una produzione agricola, orticola e forestale senza organismi geneticamente modificati e sostiene la ricerca e la selezione necessarie a questo scopo. Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati si assume le spese delle misure di coesistenza. <br></span><span><sup>6 </sup></span><span>Gli effetti dei brevetti non si estendono alle piante e agli animali che derivano da una selezione esente da ingegneria genetica e che sono destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, né alle loro parti o componenti. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br>17. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) <br>Almeno fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 120 capoversi 1</span><span><sup>bis</sup></span><span> e 3-6, non potranno essere messi in commercio organismi geneticamente modificati destinati a usi agricoli, orticoli o forestali. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span> RS&nbsp;<strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-565</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la democrazia diretta e la competitività del nostro Paese – No a una Svizzera membro passivo dell’UE (Iniziativa Bussola)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=566">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 1 ottobre 2024 e terminerà circa nel aprile 2026.
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</p> <span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 101 cpv. 1, secondo e terzo periodo</em> <br><sup>1</sup> […] [La Confederazione] Persegue una politica economica esterna indipendente, che tenga conto delle esigenze della Svizzera in quanto piazza economica integrata a livello internazionale. In tale ambito salvaguarda i diritti democratici del Popolo e l’autonomia dei Cantoni. <br><br><em>Art. 140 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b</em><sup><em>bis</em></sup> <br><sup>1</sup> Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: <br>b<sup>bis</sup>. i trattati internazionali che prevedono il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto; <br><br><em>Art. 164 cpv. 3</em> <br><sup>3</sup> Il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto dev’essere espressamente previsto da una legge federale o da un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio e dev’essere circoscritto a un settore ristretto. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em><sup><em>2</em></sup> <br><em>17. Disposizione transitoria degli art. 140 cpv. 1 lett. bbis e 164 cpv. 3 (Recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto)</em> <br>I principi concernenti il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto non si applicano alle leggi federali e ai trattati internazionali che prevedono tale recepimento e sono in vigore al momento dell’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni degli articoli 101 capoverso 1, secondo e terzo periodo, 140 capoverso 1, frase introduttiva e lettera bbis nonché 164 capoverso 3. Tale salvaguardia si estende a un accordo quadro istituzionale o ad accordi analoghi tra la Svizzera e l’Unione europea solo se questi sono stati sottoposti a referendum obbligatorio e approvati dal Popolo e dai Cantoni. <br><br><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-566</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=567">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 26 novembre 2024 e terminerà circa nel maggio 2026.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art. 98a</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Piazza finanziaria sostenibile</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confederazione si impegna per un orientamento ecologicamente sostenibile della piazza finanziaria svizzera. Per orientare in tal senso i flussi finanziari deve adottare misure che sono in linea con gli standard internazionali e gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera in materia di compatibilità climatica nonché di protezione e rispristino della molteplicità biologica.</span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>I partecipanti svizzeri al mercato finanziario come le banche, le imprese di assicurazione, gli istituti finanziari nonché gli istituti di previdenza e quelli di assicurazione sociale, orientano le loro attività aventi ripercussioni sull’ambiente all’estero, in particolare a causa di emissioni di gas serra, verso l’obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e gli obiettivi internazionali in materia di biodiversità; essi tengono conto delle emissioni dirette e indirette nonché delle ripercussioni sulla biodiversità lungo l’intera catena del valore. La legge prevede eccezioni per partecipanti al mercato finanziario le cui attività hanno ripercussioni minime sull’ambiente.</span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>I partecipanti svizzeri al mercato finanziario non forniscono prestazioni in materia di finanziamento o di assicurazione finalizzate a sviluppare e promuovere nuovi giacimenti di energie fossili o incrementare lo sfruttamento di quelli esistenti; la legge definisce le relative restrizioni.</span></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Per l’attuazione di tali disposizioni è prevista un’autorità di vigilanza con competenze decisionali e sanzionatorie.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 17<span><strong><sup>2</sup></strong></span></span></em></p><p><em><span>17. </span></em><em><span>Disposizione transitoria dell’art. 98a (Piazza finanziaria sostenibile)</span></em></p><p><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 98<em>a</em> entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore entro un anno. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</span></p><div><br><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>R</span></span><span>S<span> <strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<span>. </span></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera finanziariamente solida, sovrana e responsabile (Iniziativa Bitcoin)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=568">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 31 dicembre 2024 e terminerà circa nel giugno 2026.
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</p> <span>La Costituzione federale</span><sup><span>1</span></sup><span> è modificata come segue:
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</span><br><br><em><span>Art. 99 cpv. 3</span></em>
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<br><sup><span>3</span></sup><span> La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro e in Bitcoin.
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</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span> RS </span><strong><span>101</span></strong></description>
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<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=569">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 7 gennaio 2025 e terminerà circa nel luglio 2026.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span></p><p><span><em>Art. 101a</em> Economia responsabile </span><br><span><sup>1</sup></span> <span> La Confederazione rafforza il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> A tal fine disciplina gli obblighi delle grandi imprese con sede, amministrazione o stabilimento principali in Svizzera. Può inoltre disciplinare per settore le attività economiche che comportano rischi elevati di pregiudicare i diritti umani e di nuocere all’ambiente. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> In tale contesto, fondandosi sulle linee guida internazionali e tenendo in considerazione gli sviluppi europei, la Confederazione si attiene ai seguenti principi: <br><span></span>a. le imprese adempiono anche all’estero l'obbligo di diligenza necessario per il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello <span> </span>internazionale e delle disposizioni internazionali in materia di protezione dell’ambiente; tale obbligo di diligenza si estende <span> </span>alle relazioni d’affari in base ai rischi; <br><span></span>b. le imprese provvedono affinché la loro attività commerciale sia in linea con l’obiettivo di temperatura convenuto a livello <span> </span>internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche; a tal fine stabiliscono gli obiettivi e i relativi percorsi <span> </span>di riduzione per le loro emissioni dirette e indirette di gas serra e li attuano; la legge può prevedere che le imprese a <span> </span>basse emissioni siano esentate da tali obblighi; <br><span></span>c. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza di cui alla lettera a, le imprese rispondono anche per i danni causati dalle <span> </span>imprese da esse controllate; la legge garantisce una protezione giuridica efficace e prevede in particolare una <span> </span>regolamentazione adeguata per la presentazione delle prove; le disposizioni emanate in base a questi principi sono <span> </span>applicabili anche a fattispecie internazionali. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Per far rispettare questi obblighi, la Confederazione prevede una vigilanza efficace e indipendente. In caso di violazione di questi obblighi, l’organo incaricato della vigilanza provvede a ripristinare lo stato conforme e può infliggere sanzioni proporzionate, tra cui multe commisurate alla cifra d’affari. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> La Confederazione adotta misure a sostegno delle imprese soggette agli obblighi di cui al presente articolo e a protezione e sostegno di quelle che possono essere indirettamente interessate da tali obligghi o obblighi simili. <br><br><em>Art. 197</em></span><span><em><sup>2</sup></em></span> <span><em>n. 17 </em><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 101a (Economia responsabile)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 101a entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Qualora non emani tali disposizioni entro questo termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza, che ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate dall’Assemblea federale. <br><br></span><span><sup>1</sup></span><span><span>RS </span><strong><span>101 </span><br></strong></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-569</guid>
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<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per una politica al servizio del Popolo (No al lobbismo)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=571">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 25 marzo 2025 e terminerà circa nel settembre 2026.
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</p> La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br>Art. 161 cpv. 3–6<span> </span><br><sup>3</sup> I membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse non possono fare parte di commissioni il cui ambito di competenza presenta un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>4</sup> Nelle Camere e nelle commissioni, i membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse si ricusano quando il dibattito concerne temi che presentano un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>5</sup> La natura e la portata dei legami con gruppi d’interesse nonché l’onorario o le altre prestazioni valutabili in denaro devono essere dichiarati in un registro.<br><sup>6</sup> Le leggi e le ordinanze sono elaborate dall’amministrazione e senza il concorso di terzi.<br><br>Art. 197 n. 17<sup>2</sup>&nbsp;<br>17. Disposizione transitoria dell’art. 161 cpv. 3–6 (Divieto di ricevere istruzioni)<br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 161 capoversi 3–6 entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.&nbsp;</description>
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<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=570">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 1 aprile 2025 e terminerà circa nel ottobre 2026.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span>&nbsp;è modificata come segue: </span></p><p><span><em>Art. 41 cpv. 2</em><br></span><span><sup>2</sup></span> <span> La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, della genitorialità, dell’orfanità e della vedovanza. <br><br><em>Art. 110a Congedo parentale</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione istituisce un congedo parentale equo e indennizzato. <br></span><span><sup>2</sup></span> <span> In tale ambito si attiene ai principi seguenti: <br>a. il congedo parentale serve al bene del figlio e a promuovere l’uguaglianza di fatto tra i sessi, in particolare permettendo a entrambi i genitori di esercitare un’attività lucrativa; <br>b. i due genitori beneficiano di un congedo parentale della stessa durata; il congedo non è trasferibile e in linea di massima è fruibile in modo alternato; i genitori possono fruirne contemporaneamente al massimo per un quarto, la legge può prevedere eccezioni, in particolare per motivi di salute; la durata del congedo parentale per ciascun genitore non può essere inferiore alla durata del versamento dell’indennità di maternità prevista dal diritto previgente; <br>c. l’importo minimo e il finanziamento dell’indennità sono stabiliti in base ai principi applicabili all’indennità per chi presta servizio militare o servizio civile; l’indennità aumenta progressivamente fino a raggiungere il 100 per cento nel caso dei salari più bassi; <br>d. la fruizione del congedo parentale non deve comportare svantaggi dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto in materia di personale. <br><br><em>Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3, primo periodo, e 4</em><br>Assegni familiari e assicurazione parentale <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Per indennizzare il congedo parentale di cui all’articolo 110<em>a</em>, la Confederazione istituisce un’assicurazione parentale. … <br></span><span><sup>4</sup></span><span> La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione parentale, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup><em>2</em></sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria degli art. 41 cpv. 2 (Genitorialità), 110a (Congedo parentale) e 116 cpv. 3, primo periodo, e 4 (Assicurazione parentale)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione degli articoli 41 capoverso 2, 110<em>a</em> e 116 capoversi 3, primo periodo, e 4 entro cinque anni dall’accettazione di detti articoli da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Nei primi dieci anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione, il congedo parentale è di 18 settimane per ciascun genitore. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La competenza della Confederazione per quanto riguarda l’indennità di maternità e quella per l’altro genitore è mantenuta fino all’entrata in vigore delle disposizioni sul congedo parentale e sull’assicurazione parentale. <br><br></span><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per impianti solari esentati dall'autorizzazione'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=572">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 8 aprile 2025 e terminerà circa nel ottobre 2026.
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</p> <p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 75c</em> Impianti solari su edifici e impianti</p><p><sup>1</sup> Gli impianti solari su edifici e impianti all interno e all esterno di siti caratteristici e paesaggi protetti sono ammessi e non necessitano di alcuna autorizzazione edilizia. Essi devono essere annunciati all autorità competente.</p><p><sup>2</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali d'importanza nazionale o cantonale così come in luoghi storici necessitano di un'autorizzazione edilizia.</p><p><sup>3</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali di cui al capoverso 2 sono ammessi e devono essere autorizzati. Ai fini della salvaguardia dei monumenti culturali, l'autorizzazione edilizia può essere sottoposta a oneri.</p><br><p></p><p><em>Art. 197 n. 17</em><sup>2</sup></p><p>1<em>7. Disposizione transitoria dell art. 75c (Impianti solari su edifici e impianti)</em></p><p>L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 75c entro un anno dall 'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.</p><br><p></p><p><sup>1</sup> RS 101&nbsp;</p><p><span><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p><p><br></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-572</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione contro pigioni abusive (Iniziativa sulle pigioni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=573">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 3 giugno 2025 e terminerà circa nel dicembre 2026.
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</p> La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br><em>Art. 109 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> e 1</em><sup><em>ter</em></sup><span> </span><br><sup>1</sup><sup>bis</sup> Una pigione è abusiva se eccede i costi effettivi della cosa locata, maggiorati di un adeguato reddito, o se è fondata su un prezzo d’acquisto eccessivo.<br><sup>1</sup><sup>ter</sup> Le pigioni devono essere verificate automaticamente e periodicamente e, se del caso, adattate. Sono verificate inoltre su richiesta del conduttore.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br></description>
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<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un aiuto e una protezione a favore delle persone in fuga finanziati mediante donazioni (Iniziativa sull’aiuto alle persone in fuga)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=574">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 12 agosto 2025 e terminerà circa nel febbraio 2027.
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</p> <span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 25 cpv. 2 e 2</em></span><span><sup><em>bis</em></sup></span> <span><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le persone di cittadinanza svizzera che risiedono in Svizzera possono richiedere presso la competente autorità svizzera, in nome e per conto di una persona straniera bisognosa di protezione, il rilascio di un visto e di un permesso di dimora per consentire a quest’ultima di rifugiarsi in Svizzera. Devono assumersi tutti i costi di mantenimento e integrazione in Svizzera della persona bisognosa di protezione e fornire la prova di avere depositato un’adeguata garanzia a tal fine. Alla persona bisognosa di protezione non è consentito esercitare alcuna attività retribuita in Svizzera per un periodo di dieci anni dal suo arrivo. <br></span><span><sup>2</sup><sup>bis</sup></span> <span> Le persone bisognose di protezione devono attendere all’estero l’esito della procedura di domanda di cui al capoverso 2; sono autorizzate a entrare in Svizzera solo con un visto valido. Eventuali respingimenti alla frontiera devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni cogenti del diritto internazionale. <br><br><em>Art. 121 cpv. 1 e 1</em></span><span><em><sup>bis</sup></em></span> <span><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri compete alla Confederazione. <br></span><span><sup>1bis</sup></span><span> I Cantoni possono accordare preventivamente la grazia a coloro che all’estero violano il diritto dello Stato interessato per salvare persone bisognose di protezione. I Cantoni disciplinano le condizioni e la procedura per accordare la grazia. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 25 (Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato)</em><br>Entro tre mesi dall’accettazione dell’articolo 25 capoversi 2 e 2</span><span><sup>bis</sup></span><span>, il Consiglio federale denuncia il protocollo del 31 gennaio 1967</span><span><sup>3</sup></span><span> sullo statuto dei rifugiati ed entro il medesimo termine abroga mediante ordinanza la legislazione in materia di asilo. Nell’ambito della procedura di allontanamento è garantito il rispetto delle disposizioni cogenti del diritto internazionale (principio di non respingimento).<br><br><br></span><span><sup>1</sup> RS&nbsp;</span><strong><span>101</span></strong><br><span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span><br><span><sup>3</sup></span>&nbsp;</span><span>RS <strong>0.142.301</strong></span><span><br></span><span></span><span></span></description>
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<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per il riconoscimento dello Stato di Palestina'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=575">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 14 ottobre 2025 e terminerà circa nel aprile 2027.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span></p><p><br><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Riconoscimento dello Stato di Palestina</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Svizzera riconosce la Palestina come Stato sovrano e indipendente. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Se il riconoscimento dello Stato di Palestina è accettato dal Popolo e dai Cantoni, il Consiglio federale trasmette una corrispondente dichiarazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e all’Assemblea generale delle Nazioni Unite entro tre mesi dall’accertamento del risultato della votazione. <br><br><br><br></span><span><sup>1</sup></span><span> RS 101 <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-575</guid>
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<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la protezione da radiazioni nocive! (Iniziativa onde millimetriche)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=576">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 11 novembre 2025 e terminerà circa nel maggio 2027.
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</p> <span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 118 cpv. 2 lett. d</em> <br></span><span><sup>2</sup></span><span> [La Confederazione] Emana prescrizioni su: <br>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; prevede la possibilità di utilizzare frequenze a onde millimetriche a scopi di telecomunicazione soltanto se è fornita la prova che tale utilizzazione non produce effetti nocivi o molesti sull’uomo e sul suo ambiente naturale. <br><br><br></span><span><sup>1</sup></span><span> RS <strong>101</strong></span></description>
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<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la promozione del potere d’acquisto (Iniziativa sul potere d’acquisto)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=577">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 2 dicembre 2025 e terminerà circa nel giugno 2027.
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</p> <span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 130 cpv. 1–3</em></span><span><sup><em>quater</em></sup></span> <span><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto con un’aliquota normale massima dell’8,1 per cento e un’aliquota ridotta massima del 2,6 per cento: <br>a. sull’acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero, nonché sull’acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull’acquisto); e <br>b. sull’importazione di beni (imposta sull’importazione). <br></span><span><sup>2–3quater</sup></span> <span><em>Abrogati</em><br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’articolo 130 (Imposta sul valore aggiunto)</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> Entro un anno dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale riduce al 4 per cento l’aliquota normale dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Entro un anno dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale esenta dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni assoggettate all’aliquota ridotta e quelle assoggettate all’aliquota speciale. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Entro quattro anni dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale abolisce l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; si impegna inoltre a ridurre l’imposta sull’acquisto e quella sull’importazione a medio termine e ad abolirle completamente a più lungo termine. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span><span><br></span><span><sup>2</sup></span> <span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-577</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei diritti fondamentali e della democrazia nello spazio digitale (Iniziativa Internet)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=578">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 3 marzo 2026 e terminerà circa nel settembre 2027.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span><br><br><span><em>Art. 93a </em> Protezione nello spazio digitale </span><br><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dei diritti fondamentali e dei processi decisionali democratici nello spazio digitale. </span><br><span><sup>2</sup></span><span> Obbliga i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca e i fornitori che generano contenuti mediante sistemi automatizzati o basati sull’intelligenza artificiale a: </span><br><span></span></p><p><span>a. proteggere le persone dalle violazioni dei loro diritti fondamentali; </span><br><span>b. impedire la diffusione di contenuti comprendenti violenza sessualizzata o che istigano alla violenza o la esaltano; </span><br><span>c. limitare i rischi sistemici di manipolazione, in particolare attraverso la disinformazione o l’amplificazione algoritmica, dei processi decisionali democratici; </span><br><span>d. proteggere la popolazione dalla cibercriminalità. </span><br><span></span></p><p><span><sup>3</sup></span><span> I fornitori sono tenuti a esaminare gratuitamente le segnalazioni di violazioni degli obblighi di cui al capoverso 2, ad adottare le necessarie contromisure e a riferire pubblicamente in merito. La Confederazione disciplina le procedure e la vigilanza sui fornitori. </span><br><br><br><span><sup>1</sup></span><span>RS <strong>101</strong></span></p></description>
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<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un giusto equilibrio tra amministrazione federale e popolazione (Freno all’amministrazione)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=579">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 14 aprile 2026 e terminerà circa nel ottobre 2027.
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</p> <p><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup></span></span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 126a<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Uscite per il personale</span><sup></sup></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’aumento percentuale delle uscite complessive per il personale dell’amministrazione federale centrale e decentralizzata non può superare quello del salario mediano svizzero. Sono computate nelle uscite per il personale anche quelle per il conferimento di compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La limitazione delle uscite per il personale non si applica al settore dei politecnici federali né alla Scuola universitaria federale per la formazione professionale.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> L’Assemblea federale può decidere un aumento delle uscite per il personale se necessario per superare gravi turbamenti dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.</span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><span><br><br></span></p><p><em><span>Art. 159 cpv. 3 lett. d</span></em><sup></sup></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:</span></p><p><span>d. l’aumento delle uscite per il personale ai sensi dell’articolo 126<em>a</em> capoverso 3.</span><span></span></p><p></p><p><span><br><br></span></p><p><em><span>Art. 197 n. 17<sup>2</sup></span></em><em></em></p><p><em><span>17. Disposizione transitoria dell’art. 126a (Uscite per il personale)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’articolo 126<em>a</em> si applica per la prima volta al conto di Stato del terzo anno successivo all’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</span></p><div><br><div><p><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup>&nbsp;</span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-579</guid>
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<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'No agli F-35'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=581">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 28 aprile 2026 e terminerà circa nel ottobre 2027.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione non acquista aviogetti da combattimento del tipo F-35. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il budget dell’esercito è adeguato di conseguenza. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La presente disposizione decade il 1° gennaio 2040.</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span> <span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-581</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per un trasporto pubblico forte e prezzi dei voli equi (Iniziativa sul buono mobilità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=580">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 28 aprile 2026 e terminerà circa nel ottobre 2027.
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</p> <p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span></p><p><span><em>Art. 87c </em>Tassa sul traffico aereo <br></span><span><sup>1 </sup></span><span>Al fine di ridurre le emissioni di gas serra la Confederazione riscuote una tassa sul traffico aereo; questa si applica al traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e all’aviazione generale, inclusi gli aerei privati e d’affari (tassa sull’aviazione generale). La Confederazione può prevedere eccezioni alla tassa sull’aviazione generale, segnatamente per motivi di salute e di sicurezza. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La tassa è calcolata conformemente al principio di causalità e in modo da fornire un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. L’importo della tassa è verificato periodicamente e, se necessario, adeguato. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Il prodotto netto della tassa sul traffico aereo è distribuito per almeno due terzi in modo uniforme alla popolazione, segnatamente sotto forma di accrediti per la mobilità trasferibili e utilizzabili nei trasporti pubblici nazionali e internazionali su ferrovia e su strada. L’importo rimanente è impiegato per la riduzione ulteriore delle emissioni di gas serra del traffico e segnatamente per il promovimento del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori.</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><em></em></span></p><p></p><p><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2&nbsp;</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 87c (Tassa sul traffico aereo)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> Il Consiglio federale riscuote la tassa sul traffico aereo entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 87<em>c</em> da parte del Popolo e dei Cantoni ed emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> L’importo iniziale della tassa ammonta almeno a 30 franchi per ogni biglietto aereo nel traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e almeno a 500 franchi per ogni volo in partenza nell’aviazione generale (tassa sull’aviazione generale).</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup></sup></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span> <span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-580</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la salvaguardia dell’impollinazione delle piante coltivate e selvatiche da parte degli insetti (Iniziativa api)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=582">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2026 e terminerà circa nel novembre 2027.
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</p> La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br>Art. 78a Impollinazione<br><br><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni riconoscono il ruolo indispensabile dell’impollinazione per la conservazione delle basi vitali naturali. Nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a salvaguardare l’impollinazione delle piante coltivate e delle piante selvatiche da parte degli insetti. Impiegano le risorse necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.<br><sup>2</sup> La Confederazione emana prescrizioni per promuovere la diversità delle api e degli altri insetti impollinatori indigeni, nonché i loro effettivi, in particolare mediante provvedimenti che ne garantiscano la conservazione in condizioni favorevoli. Tale promozione dev’essere adeguata all’importanza economica e sociale dell’impollinazione.<br><sup>3</sup> La Confederazione sostiene gli sforzi dei Cantoni, dei Comuni e dell’economia. Occorre in particolare creare incentivi per mettere a disposizione, mantenere e migliorare sotto il profilo qualitativo spazi vitali in sintonia con la natura.<br><br><br>Art. 197 n. 17<sup>2</sup><br>17. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Impollinazione)<br><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 78a entro quattro anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</description>
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<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Per la sicurezza digitale della Svizzera'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=583">Pagina ufficiale</a></p><p>
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La raccolta delle firme è iniziata il 2 giugno 2026 e terminerà circa nel dicembre 2027.
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</p> <span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 57a </em>Sicurezza digitale <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione stabilisce le regole di sicurezza per tutti gli attori pubblici e privati nello spazio digitale della Svizzera e ne assicura l’applicazione. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Protegge i suoi dati e le sue infrastrutture digitali e fornisce sostegno in via sussidiaria ai gestori di infrastrutture critiche. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Garantisce la protezione dei dati personali e l’integrità digitale delle persone. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Garantisce che le infrastrutture, i servizi e le risorse digitali e informativi essenziali per lo Stato, l’economia e la società siano in qualsiasi circostanza indipendenti da ogni influenza contraria ai suoi interessi. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Promuove lo sviluppo dell’alfabetizzazione ai dati e delle competenze digitali della società. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> In coordinamento con gli attori del settore accademico e dell’economia, adotta disposizioni che consentono di prevedere rischi e opportunità e di mantenere così la Svizzera tra i Paesi più avanzati e sicuri in ambito digitale. <br><br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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