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<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 14:28:55 +0200</lastBuildDate>
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<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 14:08:40 +0200</lastBuildDate>
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<title>Divieto della macellazione rituale</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=1">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1892-05-10.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 29 maggio 1874 riceve la seguente aggiunta: </p><p><i>Art. 25<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>È vietato espressamente di ammazzare gli animali senza averli prima storditi. Questa disposizione si applica ad ogni modo di uccisione e ad ogni specie di bestiame. </p></description>
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@@ -3324,9 +3324,7 @@ cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.<
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una politica al servizio del Popolo (No al lobbismo)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=571">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 marzo 2025 e terminerà nel settembre 2026.
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</p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br>Art. 161 cpv. 3–6<span> </span><br><sup>3</sup> I membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse non possono fare parte di commissioni il cui ambito di competenza presenta un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>4</sup> Nelle Camere e nelle commissioni, i membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse si ricusano quando il dibattito concerne temi che presentano un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>5</sup> La natura e la portata dei legami con gruppi d’interesse nonché l’onorario o le altre prestazioni valutabili in denaro devono essere dichiarati in un registro.<br><sup>6</sup> Le leggi e le ordinanze sono elaborate dall’amministrazione e senza il concorso di terzi.<br><br>Art. 197 n. 17<sup>2</sup>&nbsp;<br>17. Disposizione transitoria dell’art. 161 cpv. 3–6 (Divieto di ricevere istruzioni)<br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 161 capoversi 3–6 entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.&nbsp;</description>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=571">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-03-25.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br>Art. 161 cpv. 3–6<span> </span><br><sup>3</sup> I membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse non possono fare parte di commissioni il cui ambito di competenza presenta un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>4</sup> Nelle Camere e nelle commissioni, i membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse si ricusano quando il dibattito concerne temi che presentano un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>5</sup> La natura e la portata dei legami con gruppi d’interesse nonché l’onorario o le altre prestazioni valutabili in denaro devono essere dichiarati in un registro.<br><sup>6</sup> Le leggi e le ordinanze sono elaborate dall’amministrazione e senza il concorso di terzi.<br><br>Art. 197 n. 17<sup>2</sup>&nbsp;<br>17. Disposizione transitoria dell’art. 161 cpv. 3–6 (Divieto di ricevere istruzioni)<br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 161 capoversi 3–6 entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.&nbsp;</description>
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<guid isPermaLink="false">571</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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