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<title>Iniziative popolari federali</title>
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<updated>2026-08-27T19:10:09.219215+02:00</updated>
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@@ -4002,4 +4002,13 @@ cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.<
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p>Art. 81a<span> </span>Trasporti pubblici<br>1 La Confederazione e i Cantoni sono responsabili per l’attuazione di una politica conforme alle esigenze della sostenibilità forte e della giustizia sociale nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare:<br>a.<span> </span>garantendo uno sviluppo di trasporti pubblici di qualità nonché un’offerta di collegamento sufficiente, equa e coerente in tutte le regioni del Paese tramite ferrovia, tram, bus, battelli e filovia;<br>b.<span> </span>garantendo l’accessibilità dei trasporti pubblici, in particolare tramite l’introduzione della gratuità nell’ambito dei trasporti pubblici, eccetto per il traffico a lunga distanza, per il quale si propone un abbonamento generale facoltativo a tariffa solidale di al massimo 1095 franchi all’anno; tale gratuità può essere estesa; per il traffico a lunga distanza, rimane possibile una tariffazione complementare; la gratuità universale è accordata a tutte le persone di età inferiore ai 26 anni, agli studenti, agli apprendisti e ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, di indennità di perdita di guadagno nonché di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’aiuto sociale;<br>c.<span> </span>tenendo conto, nell’ambito delle loro attività, della necessità di perseguire un trasferimento modale dai mezzi di trasporto individuali motorizzati verso i trasporti pubblici e le forme di mobilità attiva;<br>d.<span> </span>adottando tutte le altre misure necessarie al fine di promuovere l’attuazione di tale politica.<br><br>2 Tale politica è finanziata mediante un fondo. Quest’ultimo serve inoltre ad alimentare il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:&nbsp;<br>a.<span> </span>il prodotto netto delle entrate provenienti dal traffico a lunga distanza di cui al capoverso 1 lettera b;<br>b.<span> </span>un prelievo sulla massa salariale delle imprese, ad eccezione delle persone che esercitano un’attività indipendente e delle imprese con meno di 11 dipendenti;&nbsp;<br>c.<span> </span>contributi aggiuntivi e progressivi sull’acquisto e l’immatricolazione di veicoli a motore individuali di grossa cilindrata e di lusso, in base a criteri fondati sulla potenza, sul peso, sulle emissioni e sul valore, fatte salve le competenze fiscali cantonali;<br>d.<span> </span>una riassegnazione parziale delle entrate del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.<br>3 La governance del fondo è garantita da un organo indipendente composto in parti uguali da rappresentanti degli enti pubblici, delle imprese dei trasporti pubblici, dalle parti sociali e dagli utenti.<br><br><br><em>Art. 86 cpv. 2bis</em><br>2bis Una parte del fondo, eccetto quanto destinato ai programmi d’agglomerato e al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, è riassegnata al finanziamento del fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2.<br><br><br><br><br><em>Art. 87a cpv. 2 lett. e</em><br>2 L’infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:&nbsp;<br>e.<span> </span>un trasferimento parziale dal fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2.<br><br><br><em>Art. 197 n. 17<sup>2</sup></em><br><em>17. Disposizione transitoria degli art. 81a, 86 cpv. 2bis e 87a cpv. 2 lett. e (Trasporti pubblici)</em><br>1 Il finanziamento del fondo è attivato a partire dal primo anno successivo all’accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2bis e 87a capoverso 2 lettera e. Entro 24 mesi dalla loro accettazione, la Confederazione e i Cantoni:<br>a.<span> </span>istituiscono il fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2, in coordinamento con le imprese dei trasporti pubblici e le parti sociali, e adottano le leggi e le ordinanze necessarie alla sua attuazione;&nbsp;<br>b.<span> </span>costituiscono l’organo di governance del fondo di cui all’articolo 81a capoverso 3;<br>c.<span> </span>garantiscono un finanziamento minimo pari all’uno per cento del prodotto interno lordo annuale.<br>2 L’attuazione della gratuità non deve in alcun modo causare un peggioramento dell’offerta e delle condizioni di lavoro, né giustificare tagli di bilancio ad altre prestazioni di interesse pubblico. Essa si aggiunge agli impegni esistenti di finanziamento Line truncated
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<published>2026-06-23T00:00:00+02:00</published>
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<id>586</id>
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<title>Iniziativa popolare federale "Chi costringe a fuggire deve pagare (Iniziativa per una responsabilità finanziaria dello Stato di provenienza)"</title>
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<updated>2026-09-08T00:00:00+02:00</updated>
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<content type="html"><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=586">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 settembre 2026 e terminerà nel marzo 2028.
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</p><p><span></span><span>La Costituzione federale</span><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp; è modificata come segue:</span><span></span></p><p><span><span>Art. 121b </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Responsabilità finanziaria dello Stato di provenienza</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione riscuote dallo Stato di provenienza della persona che in Svizzera riceve protezione, sostegno o alloggio, una tassa a copertura della totalità dei costi di accoglienza, di assistenza, di alloggio, delle cure mediche, di formazione, di sicurezza, delle prestazioni sotto forma di rendita e di amministrazione. La tassa copre anche i costi di esecuzione, inclusi gli interessi di mora e i costi di esecuzione forzata.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Se lo Stato di provenienza non assolve la propria responsabilità finanziaria, la Confederazione può, nel quadro del diritto internazionale, bloccare, sequestrare o utilizzare a fini compensatori i valori patrimoniali che tale Stato o sue istituzioni detengono in Svizzera o all’estero, inclusi i proventi da risorse naturali. </span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Le prestazioni di sicurezza sociale svizzere nonché l’infrastruttura pubblica sono destinate in via prioritaria alla protezione e al sostentamento di coloro che, attraverso il versamento di contributi e il lavoro, hanno partecipato al mantenimento del sistema. L’accoglienza non può compromettere la stabilità a lungo termine del sistema di sicurezza sociale e la sicurezza del sostentamento della popolazione della Svizzera. </span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> Sono fatti salvi gli impegni internazionali della Svizzera.</span></p><p><span></span><span></span></p><p><span>Art. 197 n. 17</span><sup><span>2</span></sup></p><p><span>17. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Responsabilità finanziaria dello Stato di provenienza)</span></p><p><span></span><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 121b entro due anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><sup><span></span></sup><sup><span>1</span></sup><span> RS 101</span><br><sup><span>2</span></sup><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span><span></span></p></content>
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<published>2026-09-08T00:00:00+02:00</published>
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