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<title>Eidgenössisch Volksinitiativen</title>
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<description>RSS-Feed der föderalen Volksinitiativen</description>
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<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 12:27:11 +0200</lastBuildDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=363">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 marzo 2008 e terminerà circa nel</p> settembre 2009.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2008-03-04 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 marzo 2008 e terminerà circa nel</p> settembre 2009.
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</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p></p><p><b>Art. 140 cpv. 1 lett. d (nuova)</b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:</p><p>d. i trattati internazionali che:</p><ol><li>determinano un'unificazione multilaterale del diritto in settori importanti;</li><li>impegnano la Svizzera a trasporre future disposizioni contenenti norme di diritto in settori importanti;</li><li>delegano competenze giurisdizionali in settori importanti a istituzioni estere o internazionali;</li><li>comportano nuove spese uniche di oltre 1 miliardo di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 100 milioni di franchi.</li></ol></description>
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<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per giochi in denaro al servizio del bene comune'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=364">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 22 aprile 2008 e terminerà circa nel</p> ottobre 2009.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2008-04-22 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 22 aprile 2008 e terminerà circa nel</p> ottobre 2009.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><b>Art. 106 </b>Giochi in denaro<b></b></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>I giochi in denaro autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere al servizio dell'utilità pubblica. </p><p><sup><font>2 </font></sup>La Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinano le loro politiche in materia. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Provvedono a prevenire la dipendenza dal gioco.</p><p><b>Art. 106<i>a</i> </b><i>(nuovo) </i>Case da gioco<b></b></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione emana prescrizioni sulle case da gioco.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Rilascia le concessioni per l'apertura e la gestione delle case da gioco tenendo conto delle condizioni regionali. Ne assicura la vigilanza.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; l'aliquota è fissata dalla legge e deve adempiere i requisiti di utilità pubblica. Questa tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. </p><p><b>Art. 106<i>b</i> </b><i>(nuovo) </i>Lotterie e scommesse<b></b></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione stabilisce i principi applicabili alle lotterie e alle scommesse professionalmente organizzate. Per il resto, sono competenti i Cantoni. </p><p><sup><font>2 </font></sup>I Cantoni autorizzano lo svolgimento di lotterie e scommesse professionalmente organizzate, nonché dei giochi organizzati dai gestori. Ne assicurano la vigilanza. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Gli utili delle lotterie e delle scommesse professionalmente organizzate sono destinati integralmente a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.</p><p> </p></description>
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<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Contro nuovi aviogetti da combattimento'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=365">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 10 giugno 2008 e terminerà circa nel</p> dicembre 2009.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2008-06-10 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 10 giugno 2008 e terminerà circa nel</p> dicembre 2009.
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</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p>Art. 197 n. 8 (nuovo) Disposizione transitoria relativa all’articolo 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)</p><p><sup><font>1 </font></sup>Fino al 31 dicembre 2019 la Confederazione si astiene dall’acquistare nuovi aviogetti da combattimento.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Per nuovi aviogetti da combattimento s’intendono quelli acquistati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2019.</p></description>
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<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per i trasporti pubblici'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=366">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 marzo 2009 e terminerà circa nel</p> settembre 2010.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-03-17 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 marzo 2009 e terminerà circa nel</p> settembre 2010.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art.81a (nuovo) Trasporti pubblici</i></p><p>La Confederazione e i Cantoni promuovono in tutte le regioni del Paese i trasporti pubblici su strada, per ferrovia e vie d’acqua, nonché il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.</p><p><i>Art 86 cpv. 3, 3<sup><font>ter</font></sup> (nuovo), 4 e 5 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3 </font></sup>Impiega per i trasporti la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri. Questa quota a destinazione vincolata è ripartita come segue :<ol><li>una metà per i compiti di cui all’articolo 81<i>a</i>; il promovimento avviene principalmente mediante il finanziamento dell’infrastruttura;</li><li>l’altra metà per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:</li><ol><p><li>costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; </li></p><p><li>provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; </li></p><p><li>provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura die trasporti nelle città e negli agglomerati; </li></p><p><li>contributi ai costi delle strade principali; </li></p><p><li>contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedi¬menti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; </li></p><p><li>contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; </li></p><p><li>contributi ai Cantoni senza strade nazionali. </li></p></ol><p><sup><font>3 ter</font></sup> Il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è impiegato per i com¬piti e spese connessi alla circolazione stradale di cui al capoverso 3 lettera b.</p><p><sup><font>4</font></sup> Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento, differenziato secondo il tipo di carburante, sull’im¬posta di consumo. </p><p><sup><font>5</font></sup> Il prodotto netto del supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti die trasporti terrestri è impiegato in parti uguali per i compiti e le spese di cui al capoverso 3 lettere a e b.</p><p><b>II</b></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art 196 n. 3 cpv. 2 lett. C</i></p><p><i>3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)</i></p><p><sup><font>2</font></sup> Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:<li>utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui all’articolo 86 capoverso 3 lettera a.</li></p></ol><p><i>Art 197 n. 8 (nuovo</i>)<b></b></p><p></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’articolo 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico)</i></p><p>L’assegnazione die mezzi secondo l’articolo 86 capoverso 3 è attuata entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 81<i>a</i> da parte del Popolo e die Cantoni. </p></description>
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<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Difendiamo la Svizzera! Il segreto bancario nella Costituzione federale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=369">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 marzo 2009 e terminerà circa nel</p> settembre 2010.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-03-31 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 marzo 2009 e terminerà circa nel</p> settembre 2010.
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</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue</p><p><b>Art. 13</b> <b>Titolo e cpv. 3 a 5 (nuovi)</b></p><p>Titolo</p><p>Protezione della sfera privata e garanzia del segreto bancario </p><p><sup><font>3</font></sup> Ognuno ha diritto alla segretezza delle sue relazioni d’affari con le banche autorizzate ad operare in Svizzera. Senza il suo consenso, nessuna informazione sarà trasmessa a una entità estera o a un’autorità federale non vincolata dal al segreto bancario.</p><p><sup><font>4</font></sup> Il segreto bancario non copre attività criminali come terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro e la Svizzera assicura assistenza all’autorità estera quando l’attività perseguita sia punibile dal diritto interno (principio della doppia incriminazione).</p><p><sup><font>5</font></sup> La legge prevede provvedimenti per evitare che la garanzia del segreto bancario venga aggirata a scopi di indagine fiscale. L’autorità giudiziaria può rivedere la qualificazione del reato proposta dallo Stato richiedente.</p></description>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Protezione contro il fumo passivo'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=371">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2009 e terminerà circa nel</p> novembre 2010.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-05-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2009 e terminerà circa nel</p> novembre 2010.
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</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><b>Art. 118<i>a</i> </b>(nuovo) Protezione contro il fumo passivo</p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il fumo passivo.</p><p><sup><font>2</font></sup> È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.</p><p><sup><font>3 </font></sup>È di regola vietato fumare in tutti gli altri spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:</p><p>a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;</p><p>b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;</p><p>c. degli edifici adibiti all’istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;</p><p>d. degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all’esecuzione delle pene.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’articolo 118a (Protezione contro il fumo passivo)</i></p><p>Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 118<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell’articolo 118<i>a</i> capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore delle pertinenti leggi.</p></description>
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<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale '68 miliardi per la sicurezza sociale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=373">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 maggio 2009 e terminerà circa nel</p> novembre 2010.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-05-27 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 maggio 2009 e terminerà circa nel</p> novembre 2010.
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</p><p>I.</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 114a (nuovo) Finanziamento supplementare dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione</i></p><p><sup><font>1</font></sup> A complemento del finanziamento anteriore, la Confederazione mette a disposizione 68 miliardi di franchi per coprire le prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione. </p><p><sup><font>2</font></sup> Questo finanziamento supplementare può avvenire in particolare nelle seguenti forme:<ol><li>prestazioni uniche o ricorrenti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera; </li><li>prestiti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera;</li> <li>partecipazione della Confederazione o della Banca nazionale svizzera a una società veicolo, alla quale vengono provvisoriamente trasferiti attivi del Fondo di compensazione AVS, oppure concessione di un prestito a tale società veicolo da parte della Confederazione o della Banca nazionale svizzera.</li></ol>ll.<p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 numero 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’articolo 114a (nuovo)</i></p><p><i>(Finanziamento supplementare dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione) </i></p><p>La Confederazione emana le necessarie disposizioni d’esecuzione. Qualora esse non siano entrate in vigore nell’anno seguente l’accettazione dell’articolo 114<i>a</i> da parte di Popolo e Cantoni, l’articolo 114<i>a</i> si applica direttamente. </p></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì alla medicina di famiglia'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=374">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 settembre 2009 e terminerà circa nel</p> marzo 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-09-29 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 settembre 2009 e terminerà circa nel</p> marzo 2011.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 118b (nuovo) Medicina di famiglia</i></p><p><sup><font></font></sup></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup>Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione disponga di un’assistenza medica sufficiente, pluridisciplinare, accessibile a tutti e di elevata qualità da parte di medici specialisti della medicina di famiglia.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione e i Cantoni salvaguardano e promuovono la medicina di famiglia quale elemento essenziale delle cure di base, di regola, quale prima risorsa per la cura di malattie e infortuni, nonché per questioni riguardanti l’educazione alla salute e la prevenzione delle malattie.</p><p><sup><font>3</font></sup>Essi perseguono una ripartizione regionale equilibrata, creano condizioni favorevoli all’esercizio della medicina di famiglia e promuovono la collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni e istituzioni del settore sanitario e sociale.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione emana prescrizioni concernenti:<dl><dt>a.</dt><dd>la formazione universitaria, il perfezionamento professionale die medici specialisti e la ricerca clinica nell’ambito della medicina di famiglia;</dd>><dt>b.</dt><dd>l’accesso assicurato alla professione e l’agevolazione dell’esercizio della professione;</dd>><dt>c.</dt><dd>l’estensione e l’adeguata remunerazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e preventive della medicina di famiglia;</dd>><dt>d.</dt><dd>il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari attività volte alla consulenza e al coordinamento per i pazienti;</dd>><dt>e.</dt><dd>le semplificazioni amministrative e forme moderne di esercizio della professione.</dd></dl><p><sup><font>5</font></sup>Nella sua politica della sanità, la Confederazione tiene conto degli sforzi die Cantoni e die Comuni, nonché dell’economia nell’ambito della medicina di famiglia. Essa li sostiene nelle loro iniziative a favore di un impiego economico die mezzi e della garanzia della qualità delle prestazioni.</p></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale '1:12 - Per salari equi'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=375">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 6 ottobre 2009 e terminerà circa nel</p> aprile 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-10-06 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 6 ottobre 2009 e terminerà circa nel</p> aprile 2011.
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</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 110a (nuovo)</i> Politica salariale</p><p><sup><font>1</font></sup>Il salario massimo versato da un’impresa non può superare di oltre dodici volte il salario minimo versato dalla stessa impresa. Per salario si intende la somma delle prestazioni (denaro e valore delle prestazioni in natura o servizi) che sono corrisposte in relazione a un’attività lucrativa. </p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Disciplina in particolare:</p><p>a. le eccezioni, segnatamente per quanto concerne il salario delle persone in formazione, degli stagisti e delle persone con posti di lavoro protetti;</p><p>b. l’applicazione al lavoro a prestito e al lavoro a tempo parziale.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n.8 (nuovo)</i><sup><font> </font></sup></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 110a (nuovo)</i></p><p><i>(Politica salariale)</i></p><p>Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 110<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, sino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza. </p><br><br><br><br><p><sup><font>1</font></sup><font> RS <b>101</b></font></p><p><sup><font>2</font></sup><font> L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).</font></p></description>
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<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=376">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 ottobre 2009 e terminerà circa nel</p> aprile 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-10-20 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 ottobre 2009 e terminerà circa nel</p> aprile 2011.
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</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><b>Art. 123<i>c</i></b> (<i>nuovo</i>) Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento</p><p>Chi è condannato per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-376</guid>
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<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una posta forte'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=377">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 novembre 2009 e terminerà circa nel</p> maggio 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-11-24 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 novembre 2009 e terminerà circa nel</p> maggio 2011.
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</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:<b></b></p><p></p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 92 cpv. 3–5</i> <i>(nuovi) </i></p><p><sup><font>3</font></sup> La Confederazione garantisce a tutti gli abitanti una rete capillare di uffici postali e un accesso semplice e rapido a tutte le prestazioni di un servizio universale aperto al futuro.</p><p><sup><font>4</font></sup> La Confederazione incarica la Posta Svizzera di gestire la rete di uffici postali con per¬sonale che abbia un rapporto d’impiego con la Posta Svizzera.</p><p><sup><font>5</font></sup> Le spese per la rete di uffici postali e per il servizio universale sono coperte in particolare con:</p><ol><li>le entrate provenienti dal monopolio sulle lettere;</li><li>gli utili di una banca postale appartenente al 100 per cento alla Posta Svizzera.</li></ol></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-377</guid>
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<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Iniziativa a favore delle famiglie: deduzioni fiscali anche per i genitori che accudiscono personalmente i figli'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=378">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 gennaio 2010 e terminerà circa nel</p> luglio 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-01-26 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 gennaio 2010 e terminerà circa nel</p> luglio 2011.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup><b> </b>è modificata come segue: </p><p><i>Art. 129 cpv. 4 (nuovo)</i> </p><p><sup><font>4</font></sup> Ai genitori che accudiscono personalmente i figli è concessa una deduzione fiscale almeno equivalente a quella accordata ai genitori che affidano a terzi la custodia dei figli. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-378</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=380">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 gennaio 2010 e terminerà circa nel</p> luglio 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-01-26 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 gennaio 2010 e terminerà circa nel</p> luglio 2011.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 136 cpv. 2</i><b></b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.<sup><font></font></sup></p><p></p><p><i>Art. 168 cpv. 1</i><b> </b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> L’Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.</p><p><i>Art. 175 cpv. 2–7</i><b></b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup><i> </i>I membri del Consiglio federale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. </p><p><sup><font>3 </font></sup>L’elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all’elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un’elezione suppletiva.</p><p><sup><font>4</font></sup> La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest’ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.</p><p><sup><font>5</font></sup> Almeno due membri del Consiglio federale devono essere eletti fra i cittadini eleggibili domiciliati nei Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra o del Giura, nelle regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo o del Vallese o nelle regioni italofone del Cantone dei Grigioni. </p><p><sup><font>6</font></sup> Se dopo un’elezione del Consiglio federale non è soddisfatta l’esigenza di cui al capoverso 5, sono eletti i candidati domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 che hanno conseguito la media geometrica più elevata calcolata in base ai voti ottenuti in tutta la Svizzera, da un lato, e in tali Cantoni e regioni dall’altro. I candidati eletti che non sono domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 e che hanno ottenuto il minor numero di voti sono eliminati.</p><p><sup><font>7</font></sup> La legge disciplina i particolari. </p><p><i>Art. 176</i> <i>cpv. 2</i> </p><p><sup><font>2</font></sup> Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dal Consiglio federale fra i suoi membri. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-380</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Il finanziamento dell'aborto è una questione privata - Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=381">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 gennaio 2010 e terminerà circa nel</p> luglio 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-01-26 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 gennaio 2010 e terminerà circa nel</p> luglio 2011.
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</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I.</p><p>La Costituzione federale<sup><font> 1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Fatte salve rare eccezioni legate alla madre, l’interruzione di gravidanza e l’embrioriduzione non sono incluse nell’assicurazione obbligatoria.</p><p>II.</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 n.8 (nuovo)</i><sup><font> 2</font></sup></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)</i></p><p>Trascorso un periodo transitorio di nove mesi dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni e fino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, tutte le disposizioni in virtù delle quali l’interruzione di gravidanza o l’embrioriduzione sono incluse nell’assicurazione obbligatoria sono sostituite dalla disposizione dell’articolo 117 capoverso 3 della Costituzione federale.</p>
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<p><font><sup>1</sup>RS <b>101</b>
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<br><font><sup>2</sup>
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Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero de-finitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelle-ria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta uffi-ciale delle leggi federali (RU).
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</font></font></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-381</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una legge liberale sul fumo'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=383">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 23 febbraio 2010 e terminerà circa nel</p> agosto 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-02-23 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 23 febbraio 2010 e terminerà circa nel</p> agosto 2011.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 118 cpv. 3 e 4 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Sul divieto di fumare in spazi chiusi decide unicamente il proprietario dei medesimi. Questo principio vale anche per gli spazi chiusi accessibili al pubblico. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:</p><p>a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;</p><p>b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;</p><p>c. degli edifici adibiti all'istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero.</p><p><sup><font>4</font></sup> Gli spazi chiusi pubblici in cui è permesso fumare devono essere contraddistinti appositamente.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-383</guid>
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<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=385">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 marzo 2010 e terminerà circa nel</p> settembre 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-03-16 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 marzo 2010 e terminerà circa nel</p> settembre 2011.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 89 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup>, 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovi) e 3 </i></p><p><sup><font>1bis</font></sup> In collaborazione con l'economia, la Confederazione e i Cantoni garantiscono l'approvvigionamento energetico mediante il ricorso a energie rinnovabili, al fine di liberare la Svizzera dalla dipendenza dalle energie non rinnovabili, creare posti di lavoro e assicurare a lunga scadenza il benessere della popolazione.</p><p><sup><font>2bis</font></sup> La Confederazione sostiene le misure volte a promuovere le innovazioni nel settore dell'energia nonché gli investimenti pubblici e privati a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.</p><p><sup><font>3</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi. Per le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi nuovi tiene conto della migliore tecnologia disponibile.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'articolo 89 (Politica energetica)</i></p><p>Entro il 2030 la metà almeno del fabbisogno energetico complessivo della Svizzera è coperta con energie rinnovabili. Il Consiglio federale fissa obiettivi intermedi.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-385</guid>
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<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=386">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 7 aprile 2010 e terminerà circa nel</p> ottobre 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-04-07 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 7 aprile 2010 e terminerà circa nel</p> ottobre 2011.
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</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 130 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup> Alle prestazioni della ristorazione si applica la stessa aliquota vigente per la fornitura di alimenti. Tale aliquota non si applica tuttavia alle bevande alcoliche, agli articoli di tabacco e agli articoli per fumatori, offerti nell’ambito di prestazioni della ristorazione.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8.</i> Disposizione transitoria dell’art. 130 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup> (Aliquota dell’IVA applicabile alle prestazioni della ristorazione)</p><p>Fino all’entrata in vigore delle modifiche della legislazione sull’imposta sul valore aggiunto secondo l’articolo 130 capoverso 1<sup><font>bis</font></sup> il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-386</guid>
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<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Protezione contro i conducenti spericolati'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=384">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 aprile 2010 e terminerà circa nel</p> ottobre 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-04-27 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 aprile 2010 e terminerà circa nel</p> ottobre 2011.
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</p><p>La Costituzione federale<b> </b>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 123c Protezione contro i conducenti spericolati</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Chiunque, violando intenzionalmente le elementari norme della circolazione, determina un elevato rischio di provocare un incidente con feriti gravi o morti, segnatamente violando in modo particolarmente sconsiderato il limite di velocità massimo, eseguendo un sorpasso temerario o partecipando a una corsa di veicoli a motore non autorizzata, è punito come conducente spericolato con una pena detentiva da uno a quattro anni. Il superamento di almeno 40 km/h se il limite di velocità massimo è di 30 km/h, di almeno 50 km/h nelle località, di almeno 60 km/h fuori delle località e di almeno 80 km/h sulle autostrade è in ogni caso considerato una violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità massimo.</p><p><sup><font>2</font></sup>Se il conducente spericolato cagiona la morte o il ferimento grave di una persona, la pena deve essere inasprita.</p><p><sup><font>3</font></sup>I veicoli dei conducenti spericolati sono confiscati. Il ricavo della loro realizzazione è assegnato allo Stato e destinato in particolare a sostenere le vittime della strada. Sono fatti salvi gli interessi di terzi degni di protezione.</p><p><sup><font>4</font></sup>La licenza di condurre deve essere revocata:</p><p>a. per almeno due anni a chi commette il reato per la prima volta; </p><p>b. definitivamente in caso di recidiva; la legge può prevedere che la licenza di condurre possa essere eccezionalmente rilasciata di nuovo, ma al più presto dopo dieci anni.</p><p><sup><font>5</font></sup>Se a un conducente spericolato è stata revocata la licenza di condurre, la stessa potrà essere rilasciata di nuovo soltanto dopo che detto conducente abbia superato positivamente l'esame psicologico del traffico. Per il nuovo rilascio la legge può prevedere altre condizioni o stabilire che il rilascio sia vincolato a oneri.</p><p><sup><font>6</font></sup>Se sussiste il forte sospetto che sia stato commesso un reato di guida spericolata, la licenza di condurre è ritirata a titolo preventivo fino al momento in cui la decisione è passata in giudicato.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-384</guid>
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<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Applichiamo i diritti dell'uomo e della donna = Svizzera'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=389">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2010 e terminerà circa nel</p> novembre 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-05-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2010 e terminerà circa nel</p> novembre 2011.
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</p><p>La Costituzione federale<b> </b> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 8a (nuovo)</i></p><p>I trenta articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, sono parte integrante della presente Costituzione.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-389</guid>
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<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un reddito di base incondizionato finanziato mediante tasse di incentivazione sull'energia'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=388">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2010 e terminerà circa nel</p> novembre 2011.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-05-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2010 e terminerà circa nel</p> novembre 2011.
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</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 41 cpv. 1, frase introduttiva e lett. h-j (nuove)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano affinché:</p><p>h. la sicurezza sociale sia garantita da un reddito di base incondizionato finanziato mediante tasse di incentivazione sull'energia; </p><p>i. tutti i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali, tutte le imposte per il finanziamento delle assicurazioni sociali e tutti i contributi obbligatori alle casse pensioni siano sostituiti da tasse di incentivazione sull'energia per il finanziamento di un reddito di base incondizionato; <b></b></p><p></p><p>j. le tasse di incentivazione sull'energia siano finanziate mediante tasse di incentivazione alla fonte per energie non rinnovabili, canoni del diritto di superficie e tasse di utilizzazione del suolo e delle acque. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-388</guid>
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<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=391">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 6 luglio 2010 e terminerà circa nel</p> gennaio 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-07-06 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 6 luglio 2010 e terminerà circa nel</p> gennaio 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 59 </i>Servizio militare e servizio civile</p><p><sup><font>1</font></sup> Nessuno può essere obbligato al servizio militare.</p><p><sup><font>2</font></sup> La Svizzera ha un servizio civile volontario.</p><p><sup><font>3</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno delle persone che prestano servizio.</p><p><sup><font>4</font></sup> Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8<sup><font> 1</font></sup>(nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 59 (Servizio militare e servizio civile)</i></p><p>Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro cinque anni dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell’abolizione del servizio militare obbligatorio e dell’introduzione del servizio civile volontario ai sensi dell’articolo 59 capoversi 1 e 2, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.</p>
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<p><font><sup>1</sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</font></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-391</guid>
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<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sulle borse di studio'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=390">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 luglio 2010 e terminerà circa nel</p> gennaio 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-07-20 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 luglio 2010 e terminerà circa nel</p> gennaio 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 66 </i> Sussidi all'istruzione</p><p><sup><font>1 </font></sup>La legislazione sull'assegnazione di sussidi all'istruzione a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori e sul finanziamento di tali sussidi spetta alla Confederazione. Nell’adempimento di questi compiti, la Confederazione tiene conto degli interessi dei Cantoni.</p><p><sup><font>2 </font></sup>I sussidi all'istruzione garantiscono durante una prima formazione terziaria riconosciuta un tenore di vita minimo. Per i cicli di studi strutturati in livelli bachelor e master, la prima formazione terziaria riconosciuta li comprende entrambi; essa può essere seguita in scuole universitarie di diverso tipo.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione per altri livelli di formazione. Può promuovere, in complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, l’armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.</p><p><sup><font>4 </font></sup>L’esecuzione delle prescrizioni in materia di sussidi all'istruzione compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. I Cantoni possono assegnare sussidi all'istruzione più elevati rispetto a quelli della Confederazione.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i><sup><font> </font></sup></p><p><i>8.</i><b> </b><i>Disposizione transitoria dell’art. 66 (Sussidi all'istruzione)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 66 capoversi 1-4 non entrano in vigore entro quattro anni dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo transitorio le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Se è emanata un'ordinanza a titolo transitorio, il tenore di vita minimo viene determinato:<b></b></p><p></p><p>a. secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale; e</p><p>b. in funzione dei costi di formazione.</p><br><br><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b><br><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-390</guid>
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<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Pena di morte in caso di assassinio in concorso con abusi sessuali'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=392">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 agosto 2010 e terminerà circa nel</p> febbraio 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-08-24 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 agosto 2010 e terminerà circa nel</p> febbraio 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1 </font></sup> è modificata come segue:<b> </b></p><p></p><p><i>Art. 10 cpv. 1 e 3</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Ognuno ha diritto alla vita. Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, perde il diritto alla vita ed è punito con la pena di morte. In tutti gli altri casi la pena di morte è vietata.</p><p><sup><font>3</font></sup> La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degra-dante sono vietati. È fatta salva la pena di morte. </p><p><i>Art. 123a cpv. 4 (nuovo) </i></p><p><sup><font>4</font></sup> Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, è giustiziato a prescindere da perizie o conoscenze scientifiche. L’esecuzione capitale compete alla Confederazione. La pena capitale è eseguita entro tre mesi dal passaggio in giudicato della condanna. Il giudice stabilisce le modalità e la data dell’esecuzione capitale.</p><p>II </p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8</i><sup><font>2 </font></sup><i>(nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 1 e 3 e dell’art. 123a cpv. 4 (Pena di morte)</i></p><p>Gli articoli 10 capoversi 1 e 3 e 123<i>a</i> capoverso 4 sulla pena di morte entrano in vigore immediatamente dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Si applicano anche a reati commessi prima della loro entrata in vigore e che a tale momento non sono ancora stati oggetto di una sentenza passata in giudicato; non si applicano disposizioni contrarie di trattati internazionali.</p>
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<p><font><sup>1</sup> RS <b>101</b></font></p><p><sup>2</sup> Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-392</guid>
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<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la trasparenza dell'assicurazione malattie (Basta con la confusione tra assicurazione di base e assicurazione complementare)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=393">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 settembre 2010 e terminerà circa nel</p> marzo 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-09-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 settembre 2010 e terminerà circa nel</p> marzo 2012.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Gli assicuratori che sono autorizzati a esercitare l'assicurazione sociale malattie non possono esercitare l'assicurazione malattie complementare.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-393</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Stop alla burocrazia!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=394">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 ottobre 2010 e terminerà circa nel</p> aprile 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-10-12 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 ottobre 2010 e terminerà circa nel</p> aprile 2012.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 9a (nuovo)</i><b> </b>Esecuzione non burocratica delle leggi</p><p>Ognuno ha diritto:</p><p>a. a leggi comprensibili e applicate in modo semplice, non burocratico ed efficace;</p><p>b. alla trattazione rapida, semplice e non burocratica delle sue pratiche da parte delle autorità amministrative e giudiziarie.</p><p><i>Art. 94 cpv. 3, secondo periodo (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>… A tal proposito prendono i provvedimenti necessari per limitare il più possibile la densità normativa e l'onere amministrativo per l'economia; tengono conto in particolare delle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese.</p></description>
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<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una moratoria dell'adesione all'UE'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=395">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 23 novembre 2010 e terminerà circa nel</p> maggio 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-11-23 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 23 novembre 2010 e terminerà circa nel</p> maggio 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare è formulata come proposta generica e chiede che la Costituzione federale sia completa-ta come segue:</p><p>1. La Confederazione Svizzera non conduce negoziati di adesione all'UE per dieci anni almeno dall'entrata in vigore del relativo articolo costituzionale.</p><p>2. Alla scadenza del termine stabilito, è sottoposta al voto del Popolo svizzero una proroga della moratoria.</p><p>3. Gli interessi svizzeri sono attuati a livello mondiale mediante trattati internazionali bilaterali o multilaterali.</p></description>
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<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Non abusare delle nostre casse pensioni!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=398">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 18 gennaio 2011 e terminerà circa nel</p> luglio 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-01-18 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 18 gennaio 2011 e terminerà circa nel</p> luglio 2012.
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</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 113 cpv. 2 lett. F (nuovo)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>f. Gli istituti di previdenza obbligatoria esercitano i propri diritti d'azionista, segnatamente il diritto di essere consultati durante le assemblee generali, nel rispetto della volontà degli assicurati; prima delle assemblee generali, possono determinare la volontà dei propri assicurati mediante sondaggi rappresentativi.</p></description>
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<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Competenze più chiare per l'impiego dell'esercito in caso effettivo!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=397">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 18 gennaio 2011 e terminerà circa nel</p> luglio 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-01-18 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 18 gennaio 2011 e terminerà circa nel</p> luglio 2012.
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</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue: </p><p><i>Art. 58 cpv. 4 (nuovo)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Il Consiglio federale decide in merito all'impiego dell'esercito in caso effettivo con munizione da combattimento in Svizzera o all'estero. Tutti i membri del Consiglio federale devono partecipare al processo decisionale. L'impiego è deciso se almeno cinque membri votano a favore. Il processo decisionale è segreto e messo a verbale.</p></description>
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<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'La nostra Banca nazionale appartiene a tutti noi!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=396">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 18 gennaio 2011 e terminerà circa nel</p> luglio 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-01-18 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 18 gennaio 2011 e terminerà circa nel</p> luglio 2012.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 99 </i>Politica monetaria</p><p><sup><font>1</font></sup>Il settore monetario compete alla Confederazione. Essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote. La valuta nazionale è il franco svizzero.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Banca nazionale svizzera approvvigiona l’economia con franchi svizzeri. Garantisce la valuta con un portafoglio di investimenti di qualità ineccepibile. In linea di massima, realizza i suoi investimenti in Svizzera nell’interesse di tutti i rami economici e di tutte le regioni del Paese. Gli investimenti sono strutturati in modo da presentare gradi di liquidità diversi. La Banca nazionale evita i grandi rischi.</p><p><sup><font>3</font></sup>Nell’ambito dei propri investimenti, la Banca nazionale svolge una funzione regolatoria. In particolare, contrasta gli abusi. Opera nell’interesse generale dell’economia. Privilegia la creazione duratura di valore aggiunto alla redditività. </p><p><sup><font>4</font></sup>La politica monetaria della Banca nazionale tiene conto degli effetti sugli interessi prodotti sia dall’attivo che dal passivo del proprio bilancio. </p><p><sup><font>5</font></sup>Gli investimenti all’estero necessitano dell’approvazione dell’Assemblea federale. Gli investimenti realizzati in Svizzera dalla banca centrale estera sono presi in debita considerazione. Gli investimenti all’estero vanno diversificati. Devono essere di qualità ineccepibile. La Banca nazionale investe sulla base di valutazioni proprie (rating). </p><p><sup><font>6</font></sup>Alla Banca nazionale non è consentito contrarre in<i> </i>modo autonomo debiti all’estero per rifinanziare prestiti d’emergenza. Eventuali eccezioni devono essere approvate dall’Assemblea federale. </p><p><sup><font>7</font></sup>I rischi di cambio sono minimizzati e diversificati. Vanno dichiarati all’Assemblea federale e motivati. Alla Banca nazionale non è consentito contrarre in modo autonomo debiti in Svizzera per sostenere valute estere. In casi eccezionali, l’Assemblea federale può concedere una linea di credito nei limiti della quale la Banca nazionale può indebitarsi per sostenere valute estere mediante operazioni d’acquisto a breve termine.</p><p><sup><font>8</font></sup>Il portafoglio della Banca nazionale deve essere strutturato. La struttura necessita dell’approvazione dell’Assemblea federale. A scadenza quantomeno semestrale vanno definite in particolare le parti necessarie per stabilizzare il franco svizzero, per gestire eventuali crisi e per preparare la difesa nazionale. Appositi scenari di crisi devono essere allestiti. </p><p><sup><font>9</font></sup>L’Assemblea federale stabilisce l’ammontare delle riserve della Banca nazionale. Queste devono superare la base monetaria della banca centrale di almeno il 20 per cento. Parte di tali riserve è costituita in oro. </p><p><sup><font>10</font></sup>Il Consiglio di banca della Banca nazionale è nominato dall’Assemblea federale. Si compone di sette membri. Il Consiglio federale ha diritto di proposta. Al Consiglio di banca compete la responsabilità di garantire che gli investimenti della Banca nazionale siano effettuati nell’interesse generale del Paese. Al riguardo sottopone all’Assemblea federale un rapporto semestrale.</p><p><sup><font>11</font></sup>Il Consiglio di banca nomina la Direzione generale della Banca nazionale. La Direzione generale si compone di tre membri. Il Consiglio di banca fissa un limite per le operazioni giornaliere della Direzione generale. Tale limite equivale al massimo al volume della base monetaria della banca centrale. Eccezioni sono possibili unicamente previa autorizzazione dell’Assemblea federale.</p><p><sup><font>12</font></sup>I Cantoni esercitano i diritti di cui godono in quanto azionisti della Banca nazionale tenendo conto della volontà dei cittadini; in vista delle assemblee generali possono appurare la volontà dei cittadini mediante sondaggi rappresentativi. Lo stesso principio si applica ai diritti di cui godono le banche cantonali in quanto azioniste della Banca nazionale, sempreché siano finanziate con capitale di dotazione pubblico. Almeno due terzi dell’utile netto della Banca nazionale vanno ai Cantoni.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-396</guid>
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<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=399">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 gennaio 2011 e terminerà circa nel</p> luglio 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-01-25 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 gennaio 2011 e terminerà circa nel</p> luglio 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 110a</i> Protezione dei salari <i>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione e i Cantoni adottano misure intese a proteggere i salari sul mercato del lavoro.</p><p><sup><font>2</font></sup>A tal fine promuovono in particolare la determinazione nei contratti collettivi di lavoro di salari minimi usuali per il luogo, la professione e il ramo, nonché la loro osservanza.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione stabilisce un salario minimo legale. Quest'ultimo vale per tutti i lavoratori come limite inferiore vincolante del salario. Per rapporti di lavoro particolari, la Confederazione può emanare normative derogatorie.</p><p><sup><font>4</font></sup>Il salario minimo legale è adeguato periodicamente all'evoluzione dei salari e dei prezzi, ma almeno nella misura dell'indice delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.</p><p><sup><font>5</font></sup>Le normative derogatorie e gli adeguamenti del salario minimo legale all'evoluzione dei salari e dei prezzi sono emanati con la collaborazione delle parti sociali.</p><p><sup><font>6</font></sup>I Cantoni possono stabilire supplementi vincolanti al salario minimo legale.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i><sup><font> </font></sup></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Protezione dei salari)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il salario minimo legale ammonta a 22 franchi all'ora. All'entrata in vigore dell'articolo 110<i>a</i> sarà aggiunta l'evoluzione dei salari e dei prezzi di cui all'articolo 110<i>a</i> capoverso 4 intervenuta dall'anno 2011.</p><p><sup><font>2</font></sup>I Cantoni designano l'autorità competente per l'esecuzione del salario minimo legale.</p><p><sup><font>3</font></sup>Il Consiglio federale pone in vigore l'articolo 110<i>a</i> al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>4</font></sup> Se entro tale termine non sarà posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con la collaborazione delle parti sociali, le necessarie disposizioni esecutive.</p><br><br><br><p><sup><font>1</font></sup>RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione della Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-399</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una cassa malati pubblica'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=401">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 febbraio 2011 e terminerà circa nel</p> agosto 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-02-01 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 febbraio 2011 e terminerà circa nel</p> agosto 2012.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi)<sup><font></font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>3 </font></sup>L’assicurazione sociale contro le malattie è esercitata da un unico istituto nazionale di diritto pubblico. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.</p><p><sup><font>4 </font></sup>L’istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantonali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della rimunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell’assicurazione sociale contro le malattie.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)<sup><font> </font></sup> </i></p><p><i>8. Disposizioni transitorie dell’art. 117 cpv. 3 e 4 (Cassa malati nazionale di diritto pubblico)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Dopo l’accettazione dell’articolo 117 cpv. 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, l’Assemblea federale emana le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell’assicurazione sociale contro le malattie all’istituto nazionale di cui all’articolo 117 capoversi 3 e 4.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Se l’Assemblea federale non emana la pertinente legislazione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3 e 4, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale contro le malattie.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-401</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=402">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 marzo 2011 e terminerà circa nel</p> settembre 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-03-08 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 marzo 2011 e terminerà circa nel</p> settembre 2012.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 94a</i><b> </b><i>(nuovo)</i><b> </b>Economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse<b></b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni operano a favore di un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse. Promuovono la chiusura del ciclo della materia e provvedono affinché le attività economiche non pregiudichino il potenziale delle risorse naturali, evitando il più possibile i pericoli e i danni all'ambiente.</p><p><sup><font>2</font></sup> Per attuare i principi di cui al capoverso 1, la Confederazione fissa obiettivi a medio e a lungo termine. All'inizio di ogni legislatura redige un rapporto sul grado di raggiungimento di tali obiettivi. Nel caso in cui essi non vengano raggiunti, nell'ambito delle loro competenze la Confederazione, i Cantoni e i Comuni adottano misure supplementari o rafforzano quelle esistenti.</p><p><sup><font>3</font></sup> Per promuovere un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse, la Confederazione può segnatamente: </p><p>promuovere la ricerca, l'innovazione e la commercializzazione di beni e servizi, nonché le sinergie fra attività economiche;<u></u></p><p></p><p>emanare prescrizioni sui processi di produzione, sui prodotti e sui rifiuti, nonché sugli acquisti pubblici;<u></u></p><p></p><p>adottare misure di natura fiscale o budgetaria; in particolare può istituire incentivi fiscali positivi e prelevare sul consumo delle risorse naturali un'imposta di incentivazione a destinazione vincolata o senza incidenza sul bilancio.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i><sup><font>2</font></sup></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'articolo 94a (Economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse)</i></p><p>Entro il 2050 l'«impronta ecologica» della Svizzera viene ridotta in modo tale che, rapportata alla popolazione mondiale, non superi l'equivalente di un pianeta Terra. </p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-402</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=403">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 aprile 2011 e terminerà circa nel</p> ottobre 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-04-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 aprile 2011 e terminerà circa nel</p> ottobre 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 127 cpv. 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>2bis</font></sup> I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili. L'imposizione secondo il dispendio è vietata.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'art. 127 cpv. 2<sup><font>bis</font></sup> (Principi dell'imposizione fiscale)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 127 capoverso 2<sup><font>bis</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup> Se entro tale termine non è posta in vigore una legge d'esecuzione, l'articolo 127 capoverso 2<sup><font>bis</font></sup> si applica direttamente.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>_________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-403</guid>
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<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=404">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2011 e terminerà circa nel</p> novembre 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-05-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2011 e terminerà circa nel</p> novembre 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 14 cpv. 2 (nuovo)</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>Il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo e di una donna. Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica. Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-404</guid>
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<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=405">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2011 e terminerà circa nel</p> novembre 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-05-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2011 e terminerà circa nel</p> novembre 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 116 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>… Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono esenti da imposta. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-405</guid>
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<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Stop alla sovrappopolazione - sì alla conservazione delle basi naturali della vita'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=406">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2011 e terminerà circa nel</p> novembre 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-05-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2011 e terminerà circa nel</p> novembre 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 73a (nuovo) Popolazione</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione si adopera affinché nel territorio svizzero risieda un numero di abitanti com¬patibile con la conservazione a lungo termine delle basi naturali della vita. Essa sostiene que¬sto obiettivo anche in altri Paesi, segnatamente nell’ambito della cooperazione interna-zionale allo sviluppo.</p><p><sup><font>2 </font></sup>In Svizzera la popo¬lazione residente permanente non può crescere in seguito a immi¬grazione di oltre lo 0,2 per cento annuo nell’arco di tre anni.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confederazione investe in provvedimenti volti a promuovere la pianificazione familiare volontaria almeno il 10 per cento dei mezzi destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La Confederazione non può concludere trattati internazionali che contravvengano alle dispo¬sizioni del presente articolo oppure impediscano od ostacolino l’attuazione delle misure volte a raggiungere gli obiettivi dello stesso. </p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2 </font></sup>(nuovo)</i> </p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Popolazione)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Dopo l’accettazione dell’articolo 73<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni,<sup><font> </font></sup>i trattati interna-zionali in contrasto con gli obiettivi di tale articolo devono essere adeguati al più presto, ma al più tardi entro quattro anni. Se del caso i trattati interessati devono essere denunciati.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Dopo l’accettazione dell’articolo 73<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, la popo¬lazione residente permanente in Svizzera non può crescere in seguito a immi¬grazione di oltre lo 0,6 per cento nel primo anno e di oltre lo 0,4 per cento nel secondo anno. In seguito, e fino all’en¬trata in vigore della legislazione d’esecuzione dell’articolo 73<i>a</i>, la popo¬lazione resi¬dente permanente non può crescere di oltre lo 0,2 per cento all’anno. Un eventuale aumento supe¬riore negli anni che precedono l’entrata in vigore della legislazione d’ese¬cuzione dell’articolo 73<i>a </i>deve essere compensato entro cinque anni dall’entrata in vigore di tale legislazione d’esecuzione<i>.</i></p><p></p><p>___________________________</p><p> RS <b>101</b></p><p></p><p>2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-406</guid>
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<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=407">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 maggio 2011 e terminerà circa nel</p> novembre 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-05-17 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 maggio 2011 e terminerà circa nel</p> novembre 2012.
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</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 90 </i>Energia nucleare</p><p><sup><font>1 </font></sup>L’esercizio di centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica o calore è vietato.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La legislazione di esecuzione si fonda sull’articolo 89 capoversi 2 e 3; attribuisce particolare importanza alle misure di risparmio energetico, a un’utilizzazione efficiente dell’energia e alla produzione di energie rinnovabili.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Le centrali nucleari esistenti sono messe definitivamente fuori esercizio come segue:</p><p>la centrale di Beznau 1: un anno dopo l’accettazione dell’articolo 90 da parte del Popolo e dei Cantoni;</p><p>le centrali di Mühleberg, Beznau 2, Gösgen e Leibstadt: 45 anni dopo la loro messa in esercizio.</p><p><sup><font>2 </font></sup>È fatta salva la messa fuori esercizio anticipata al fine di preservare la sicurezza nucleare.</p><p></p><p></p><p></p><p>_________________________________</p><p>1 RS <b>101</b></p><p>2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-407</guid>
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<pubDate>Tue, 17 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Più chiarezza sui redditi dei politici (Iniziativa per la trasparenza)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=408">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 giugno 2011 e terminerà circa nel</p> dicembre 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-06-08 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 giugno 2011 e terminerà circa nel</p> dicembre 2012.
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</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 161a (nuovo)</i> Obblighi di informazione</p><p><sup><font>1</font></sup> All’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno, ciascun membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati indica:</p><p>a. le sue attività professionali;</p><p>b. l’entità e l’origine dei suoi redditi accessori e dei regali ricevuti, nella misura in cui abbiano un legame con il suo mandato.</p><p><sup><font>2</font></sup> I Servizi del Parlamento verificano la correttezza delle indicazioni fornite dai deputati. Compilano un registro pubblico di tali indicazioni.</p><p><sup><font>3</font></sup> I deputati che hanno un interesse personale in un oggetto in deliberazione sono tenuti a indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una commissione parlamentare.</p><p><sup><font>4</font></sup> Se viola gli obblighi di informazione, il deputato è escluso da tutte le commissioni per la rimanente durata del suo mandato.</p><p><sup><font>5</font></sup> Le procedure di voto nelle Camere permettono di rendere pubblico il voto espresso da ciascun deputato.</p><p><sup><font>6</font></sup> La legge può prevedere altri obblighi di informazione. Disciplina i dettagli.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-408</guid>
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<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Imposta sull'energia invece dell'IVA'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=409">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 giugno 2011 e terminerà circa nel</p> dicembre 2012.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-06-15 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 giugno 2011 e terminerà circa nel</p> dicembre 2012.
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</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 130a (nuovo) </i>Imposta sull’energia</p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione può riscuotere un’imposta sull’importazione e la produzione in Svizzera di energia non rinnovabile. Se l’energia è esportata, l’imposta viene restituita. L’imposta è calcolata per chilowattora di energia primaria.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza, la legge può prevedere un’imposta sull’energia grigia.</p><p><sup><font>3 </font></sup>L’aliquota dell’imposta è determinata in modo che il gettito dell’imposta corrisponda a una percentuale fissa del prodotto interno lordo.</p><p><sup><font>4 </font></sup>Ogni vettore energetico può essere assoggettato a un’aliquota diversa in funzione del suo bilancio ecologico globale.</p><p><sup><font>5 </font></sup>Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza e semplificare la riscossione dell’imposta, la legge può prevedere eccezioni a un’imposizione integrale.</p><p><sup><font>6 </font></sup>Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, il 13,1 per cento al massimo del gettito d’imposta può essere impiegato a tal fine.</p><p><sup><font>7 </font></sup>Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e<sup><font>bis</font></sup></i><b> </b><i>(nuova)</i></p><p><i>3. Disposizione transitoria dell’art. 87 </i>(Ferrovie e altri mezzi di trasporto)</p><p><i>Cpv. 2 lett. e<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>2 </font></sup>Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:</p><p>e<sup><font>bis</font></sup>. utilizzare l’1,5 per cento del gettito dell’imposta sull’energia di cui all’articolo 130<i>a</i>;</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)<sup><font> </font></sup></i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 130a (Imposta sull’energia)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>All’entrata in vigore della legislazione relativa all’articolo 130<i>a</i>, ma al più tardi il 31 dicembre del quinto anno seguente l’accettazione dello stesso:</p><p>a. gli articoli 130, 196 numero 3 capoverso 2 lettera e nonché 196 numero 14 sono abrogati;</p><p>b. l’articolo 134 è modificato come segue:</p><p><i>Art. 134 </i>Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale</p><p>Ciò che la legislazione federale sottomette alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La percentuale fissa del prodotto interno lordo di cui all’articolo 130<i>a</i> capoverso 3 è stabilita in modo che il gettito dell’imposta sull’energia corrisponda al gettito medio dell’imposta sul valore aggiunto dei cinque anni precedenti la soppressione della stessa.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Se la legislazione relativa all’articolo 130<i>a</i> non entra in vigore al più tardi il 1° gennaio del sesto anno seguente l’accettazione dello stesso, il Consiglio federale disciplina i particolari.</p><p><b></b></p><p></p><p><b></b></p><p></p><p><b>________________________________________</b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> RS 101</p><p><sup><font>2 </font></sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-409</guid>
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<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Disattivare le centrali nucleari'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=411">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 luglio 2011 e terminerà circa nel</p> gennaio 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-07-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 luglio 2011 e terminerà circa nel</p> gennaio 2013.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 90 cpv. 2 (nuovo)</i></p><p>L'esercizio di centrali nucleari è vietato.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'articolo 90 (Energia nucleare)</i></p><p>Al più tardi entro sette anni dall'accettazione dell'articolo 90 capoverso 2 le centrali nucleari esistenti sono disattivate.</p><p></p><p></p><p>______________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-411</guid>
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<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Radio e TV - la Confederazione non riscuote alcun canone di ricezione'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=410">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 luglio 2011 e terminerà circa nel</p> gennaio 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-07-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 luglio 2011 e terminerà circa nel</p> gennaio 2013.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 93 cpv. 6 (nuovo)</i></p><p><sup><font>6 </font></sup>La Confederazione non riscuote alcun canone di ricezione. </p><p></p><p></p><p>___________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-410</guid>
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<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la stabilizzazione della popolazione'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=412">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 luglio 2011 e terminerà circa nel</p> gennaio 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-07-26 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 luglio 2011 e terminerà circa nel</p> gennaio 2013.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 73a (nuovo</i>) Stabilizzazione della popolazione</p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione prende provvedimenti contro la sovrappopolazione della Svizzera. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Essa provvede affinché l’immigrazione non superi l’emigrazione. Tale disposizione non è applicabile agli Svizzeri all’estero.</p><p></p><p></p><p></p><p>_____________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-412</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Contro l'immigrazione di massa'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=413">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 luglio 2011 e terminerà circa nel</p> gennaio 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-07-26 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 luglio 2011 e terminerà circa nel</p> gennaio 2013.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art 121 rubrica (nuova)</i></p><p>Legislazione sugli stranieri e sull'asilo</p><p><i>Art. 121a (nuovo) </i>Regolazione dell'immigrazione</p><p><sup><font>1</font></sup> La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.</p><p><sup><font>3 </font></sup>I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.</p><p><sup><font>4</font></sup> Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.</p><p><sup><font>5</font></sup> La legge disciplina i particolari.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 121a (Regolazione dell'immigrazione)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121<i>a</i> devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>2</font></sup> Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121<i>a</i> non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.</p><p></p><p></p><p>______________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-413</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=414">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 agosto 2011 e terminerà circa nel</p> febbraio 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-08-16 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 agosto 2011 e terminerà circa nel</p> febbraio 2013.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 112 cpv. 3 lett. a<sup><font>bis</font></sup> (nuova) </i></p><p><sup><font>3 </font></sup>L’assicurazione è finanziata:</p><p>a<sup><font>bis</font></sup>. con il gettito dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni;</p><p><i>Art. 129a (nuovo) </i>Imposta sulle successioni e sulle donazioni</p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione riscuote un’imposta sulle successioni e sulle donazioni. I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Due terzi del gettito dell’imposta sono destinati al Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, un terzo ai Cantoni. </p><p><sup><font>2 </font></sup>L’imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera. L’imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore.</p><p><sup><font>3 </font></sup>L’aliquota d’imposta è del 20 per cento. Sono esentati dall’imposta: </p><p>una franchigia unica di 2 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni assoggettate all’imposta;</p><p>le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato;</p><p>le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall’imposta;</p><p>i regali di al massimo 20 000 franchi per anno e per donatario.</p><p><sup><font>4</font></sup> Il Consiglio federale adegua periodicamente gli importi al rincaro.</p><p><sup><font>5</font></sup> Qualora la successione o la donazione comprenda un’azienda agricola o un’impresa e gli eredi o i donatari ne proseguano l’attività per almeno dieci anni, si applicano riduzioni particolari all’imposizione al fine di non pregiudicarne l’esistenza e preservare i posti di lavoro.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9 (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 3 lett. a<sup><font>bis</font></sup> e dell’art. 129a (imposta sulle successioni e sulle donazioni)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Gli articoli 112 capoverso 3 lettera a<sup><font>bis</font></sup> e 129<i>a</i> entrano in vigore quali norme direttamente applicabili il 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro accettazione. Alla stessa data gli atti normativi cantonali in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni sono abrogati. Le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione dal 1° gennaio 2012.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione per il periodo che intercorre fino all’entrata in vigore di una legge federale d’esecuzione. Tiene conto di quanto segue:</p><p>a.<sup><font> </font></sup>la successione assoggettata all’imposta si compone: </p><p> 1. del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso,</p><p> 2. delle donazioni assoggettate all’imposta effettuate dal defunto,</p><p> 3. dei valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l’imposta;</p><p>b. l’imposta sulle successioni è riscossa non appena l’importo di cui all’articolo 129<i>a</i> capoverso 3 lettera a è superato. Il computo dell’imposta sulle successioni tiene conto dell’imposta sulle donazioni già corrisposta;</p><p>c. nel caso delle imprese, la riduzione di cui all’articolo 129<i>a</i> capoverso 5 è concessa applicando una franchigia sul valore complessivo dell’impresa e un’aliquota d’imposta ridotta sul valore residuo imponibile. Per dieci anni al massimo, inoltre, può essere autorizzato il pagamento rateale; </p><p>d.<sup><font> </font></sup>nel caso delle aziende agricole, la riduzione di cui all’articolo 129<i>a</i> capoverso 5 è concessa considerando nullo il valore dell’azienda sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l’azienda. Se l’azienda cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di dieci anni, l’imposta è riscossa a posteriori pro rata.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-414</guid>
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<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera neutrale nell'apertura al mondo e nell'impegno umanitario (Iniziativa per la neutralità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=416">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 13 settembre 2011 e terminerà circa nel</p> marzo 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-09-13 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 13 settembre 2011 e terminerà circa nel</p> marzo 2013.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 54a (nuovo) </i>Neutralità</p><p>La Svizzera è neutrale. Osserva il principio della neutralità armata permanente.</p><p><i>Art. 58, cpv. 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>2bis </font></sup>L’impiego dell’esercito all'estero è previsto esclusivamente nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe.</p><p></p><p></p><p>___________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p></description>
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<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=415">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 settembre 2011 e terminerà circa nel</p> marzo 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-09-20 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 settembre 2011 e terminerà circa nel</p> marzo 2013.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 99a (nuovo) </i>Riserve auree della Banca nazionale svizzera</p><p><sup><font>1 </font></sup>Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Esse sono depositate in Svizzera.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in oro. Questa parte non può scendere sotto il venti per cento.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall'accettazione dell'articolo 99<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 99<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p></p><p></p><p>__________________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-415</guid>
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<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Lupo, orso e lince'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=417">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 ottobre 2011 e terminerà circa nel</p> aprile 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-10-11 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 ottobre 2011 e terminerà circa nel</p> aprile 2013.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 80 cpv. 4 (nuovo)</i></p><p><sup><font>4</font></sup> Il lupo, l'orso e la lince sono considerate specie animali strettamente protette.</p><p></p><p></p><p></p><p>___________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-417</guid>
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<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un'economia utile a tutti'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=418">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 novembre 2011 e terminerà circa nel</p> maggio 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-11-01 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 novembre 2011 e terminerà circa nel</p> maggio 2013.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 94 cpv. 1 e 4 </i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione e i Cantoni si adoperano per un’economia rispettosa dell’ambiente e del tessuto socioeconomico locale.</p><p><sup><font>4 </font></sup><i>Abrogato</i></p><p><i>Art. 96 Politica di concorrenza</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione emana prescrizioni contro la concorrenza sleale e il dumping.</p><p><sup><font>2</font></sup> Emana prescrizioni al fine di proteggere la produzione nazionale; segnatamente:</p><p>disciplina il mercato imponendo dazi sui prodotti importati;</p><p>disciplina il mercato contingentando le importazioni;</p><p>esige che i prodotti importati siano conformi a norme in materia sociale, ambientale e di produzione equivalenti a quelle svizzere. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Prende provvedimenti per:</p><p>impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;</p><p> b. lottare contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi della concorrenza al ribasso.</p><p><i>Art. 100 cpv. 3</i></p><p><i><sup><font>3 </font></sup>Abrogato</i></p><p><i>Art. 101 cpv. 2</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>Può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. </p><p><i>Art. 102 cpv. 2</i></p><p><sup><font>2 </font></sup><i>Abrogato</i></p><p><i>Art. 103 secondo periodo</i></p><p><i>Abrogato</i></p><p><i>Art. 104 cpv. 2</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo) </i></p><p><i>9. Disposizione transitoria degli art. 94 cpv. 1 e 4, 96, 100 cpv. 3, 101 cpv. 2, 102 cpv. 2, 103 secondo periodo e 104 cpv. 2</i></p><p>Tra l'accettazione dell'articolo 96 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni e l'entrata in vigore della nuova legislazione, non entrerà in vigore né sarà firmato o ratificato alcun accordo di libero scambio.</p><p></p><p></p><p>____________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-418</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a una deduzione dall'imponibile per la partecipazione a elezioni e votazioni'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=419">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 novembre 2011 e terminerà circa nel</p> maggio 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-11-29 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 novembre 2011 e terminerà circa nel</p> maggio 2013.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 39 cpv. 5 e 6 (nuovi)</i></p><p><sup><font>5</font></sup> Gli aventi diritto di voto che partecipano a una votazione o a un'elezione beneficiano delle seguenti deduzioni dall'imponibile:</p><p>a. per le votazioni e le elezioni comunali: 25 franchi per ogni oggetto sottoposto a votazione o per ogni elezione;</p><p>b. per le votazioni e le elezioni cantonali: 50 franchi per ogni oggetto sottoposto a votazione o per ogni elezione;</p><p>c. per le votazioni e le elezioni federali: 100 franchi per ogni oggetto sottoposto a votazione o per ogni elezione.</p><p><sup><font>6</font></sup> I responsabili delle votazioni o delle elezioni rilasciano una ricevuta di partecipazione alla votazione o all'elezione e registrano la partecipazione in un sistema codificato al fine di permettere ai partecipanti e alle autorità di verificare la partecipazione durante l'anno civile in corso e di provvedere alla corrispondente deduzione dalle imposte comunali e cantonali. La deduzione è effettuata ogni anno.</p><p></p><p></p><p>_________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-419</guid>
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<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì alla verifica del proprio voto'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=421">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 gennaio 2012 e terminerà circa nel</p> luglio 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-01-31 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 gennaio 2012 e terminerà circa nel</p> luglio 2013.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 136 cpv. 3 (nuovo) </i></p><p><sup><font>3</font></sup> Ogni scheda elettorale e ogni scheda di voto deve essere munita nei Comuni di un codice personale e specifico per ogni votante. Tale codice permette al votante, dopo ogni elezione o votazione, di verificare su Internet il voto che ha dato per scritto. </p><p>ll</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9 (nuovo)<sup><font>2</font></sup></i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'art.136 cpv. 3 (Diritti politici)</i></p><p>Entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 136 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione appronta, insieme con i Cantoni e i Comuni, l'infrastruttura e i mezzi tecnici necessari. </p><p></p><p></p><p>_______________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-421</guid>
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<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano e meno code (Iniziativa sulle moto)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=420">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 7 febbraio 2012 e terminerà circa nel</p> agosto 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-02-07 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 7 febbraio 2012 e terminerà circa nel</p> agosto 2013.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 82 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup>, 4, 5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup> La libera scelta del mezzo di trasporto è garantita.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La Confederazione emana prescrizioni per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano. In particolare, in tutte le città è introdotta la sincronizzazione dei semafori (il principio dell'onda verde). </p><p><sup><font>5 </font></sup>La Confederazione incoraggia l'uso di veicoli a motore a due ruote quali mezzi di trasporto funzionali e poco ingombranti. In particolare permette ai loro conducenti di sorpassare lentamente le colonne di veicoli fermi e di usare le corsie preferenziali. Provvede alla creazione di parcheggi per motoscooter e motoveicoli all'interno delle località. </p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup>, 4 e 5 (circolazione stradale)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 82 capoversi 1<sup><font>bis</font></sup>, 4 e 5 entrano in vigore al più tardi tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. </p><p><sup><font>2</font></sup> Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge d’esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p></p><p>______________________________</p><p>1 RS <b>101</b></p><p></p><p>2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-420</guid>
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<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'A favore del servizio pubblico'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=422">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 febbraio 2012 e terminerà circa nel</p> agosto 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-02-28 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 febbraio 2012 e terminerà circa nel</p> agosto 2013.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><span>1</span></sup> è modificata come segue: </p><p><em>Art. 43b (nuovo) </em>Principi delle prestazioni di base della Confederazione</p><p><sup><span>1</span></sup> In materia di prestazioni di base, la Confederazione non mira a conseguire profitti, non sovvenziona trasversalmente altri settori dell'amministrazione e non persegue interessi fiscali.<strong></strong></p><strong><p></p></strong><p></p><p><sup><span>2</span></sup> I principi di cui al capoverso 1 si applicano per analogia alle imprese che assolvono compiti legali inerenti a prestazioni di base della Confederazione oppure sono direttamente o indirettamente controllate dalla Confederazione mediante una partecipazione maggioritaria. La Confederazione provvede affinché i salari e gli onorari die collaboratori di tali imprese non siano superiori a quelli dell'Amministrazione federale.</p><p><sup><span>3</span></sup> La legge disciplina i dettagli; in particolare definisce le prestazioni di base distinguendole dalle altre prestazioni e garantisce la trasparenza riguardo ai loro costi e all'impiego delle entrate che ne derivano. </p><p></p><p></p><p>___________________</p><p><sup><span>1</span></sup> RS <strong>101</strong></p><strong><p></p></strong><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-422</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un reddito di base incondizionato'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=423">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 aprile 2012 e terminerà circa nel</p> ottobre 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-04-11 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 aprile 2012 e terminerà circa nel</p> ottobre 2013.
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</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 110a (nuovo) </i>Reddito di base incondizionato</p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione provvede all’istituzione di un reddito di base incondizionato.</p><p><sup><font>2</font></sup> Il reddito di base deve consentire a tutta la popolazione di condurre un’esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica.</p><p><sup><font>3</font></sup> La legge disciplina in particolare il finanziamento e l’importo del reddito di base.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-423</guid>
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<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare' 1</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=424">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 aprile 2012 e terminerà circa nel</p> ottobre 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-04-17 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 aprile 2012 e terminerà circa nel</p> ottobre 2013.
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</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 11 cpv. 3-7 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> L'educazione sessuale spetta ai genitori.</p><p><sup><font>4</font></sup> Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.</p><p><sup><font>5</font></sup> Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di età.</p><p><sup><font>6</font></sup> Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.</p><p><sup><font>7</font></sup> I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-424</guid>
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<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei grandi predatori (orso, lupo e lince)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=431">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 giugno 2012 e terminerà circa nel</p> dicembre 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-06-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 giugno 2012 e terminerà circa nel</p> dicembre 2013.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1 </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 79 cpv. 2–5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>L’orso, il lupo e la lince sono grandi predatori rigorosamente protetti in tutto il territorio svizzero per il loro ruolo biologico e regolatore. Essi non possono essere abbattuti.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti preventivi necessari alla protezione degli animali da reddito.</p><p><sup><font>4</font></sup> Eccezionalmente e quale ultimo rimedio, la Confederazione può autorizzare tiri di dissuasione con proiettili di gomma e spostamenti.</p><p><sup><font>5 </font></sup>Chiunque viola il divieto di cui al capoverso 2 è punito con una pena detentiva di almeno sei mesi o con una pena pecuniaria di almeno 5000 franchi.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n 9</i><sup><font>2</font></sup><i> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 79 cpv. 2–5 (nuovi) (Pesca e caccia)</i></p><p>Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 79 capoversi 2–5 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni d’applicazione mediante ordinanza. Esse sono applicabili sino all’entrata in vigore della relativa legislazione federale.</p><p></p><p>__________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-431</guid>
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<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Iniziativa popolare federale 'Protezione della salute contro il fumo passivo - Per una protezione realmente efficace e senza discriminazione, in base alle norme dell'OMS'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=430">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 giugno 2012 e terminerà circa nel</p> dicembre 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-06-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 giugno 2012 e terminerà circa nel</p> dicembre 2013.
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</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1 </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 118c</i> <i>(nuovo)</i> Protezione contro il fumo passivo</p><p><sup><font>1</font></sup> Ognuno ha diritto a una protezione efficace contro gli effetti tossici del fumo passivo sul proprio luogo di lavoro e negli spazi chiusi accessibili al pubblico.</p><p><sup><font>2</font></sup> In particolare è vietato fumare:</p><p>a. nei locali in cui si esercita un’attività professionale;</p><p>b. negli esercizi della ristorazione e del settore alberghiero, nonché negli spacci di</p><p>bevande;</p><p>c. nei negozi e nei centri commerciali;</p><p>d. negli edifici pubblici;</p><p>e. negli stabilimenti ospedalieri o socio-sanitari;</p><p>f. nelle strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia;</p><p>g. nelle case per anziani;</p><p>h. negli stabilimenti e luoghi di detenzione;</p><p>i. negli istituti d’insegnamento e di formazione;</p><p>j. nei luoghi culturali;</p><p>k. nelle installazioni sportive e nei luoghi di svago e di divertimento;</p><p>l. in ogni installazione, provvisoria o no, comprendente più di una copertura e una</p><p>parete, indipendentemente dai materiali utilizzati;</p><p>m. nei veicoli dei trasporti pubblici.</p><p><sup><font>3</font></sup> È inoltre vietato fumare negli spazi aperti, se ciò è necessario per proteggere talune</p><p>categorie di persone, in particolare:</p><p>a. i malati;</p><p>b. i bambini;</p><p>c. gli anziani.</p><p><sup><font>4</font></sup> Sono ammissibili deroghe, per quanto non espongano altre persone agli effetti del </p><p>fumo passivo; tali deroghe sono limitate esclusivamente:</p><p>a. alle persone private della libertà;</p><p>b. alle persone che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero o socio-sanitario e si</p><p>trovano nell’incapacità durevole di spostarsi.</p><p><sup><font>5</font></sup> È punito con la multa da 200 a 20 000 franchi chiunque:</p><p>a. viola un divieto di fumare;</p><p>b. omette di fare applicare il divieto di fumare negli spazi di cui ai capoversi 2 e 3.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 118c (Protezione contro il fumo passivo)</i></p><p>Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 118<i>c</i> capoversi 1‒5 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione. Tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale.</p><p>___________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-430</guid>
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<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=432">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 giugno 2012 e terminerà circa nel</p> dicembre 2013.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-06-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 giugno 2012 e terminerà circa nel</p> dicembre 2013.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 11 cpv. 3-7 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> L'educazione sessuale spetta ai genitori.</p><p><sup><font>4</font></sup> Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.</p><p><sup><font>5</font></sup> Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di età.</p><p><sup><font>6</font></sup> Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.</p><p><sup><font>7</font></sup> I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.</p><p></p><p>___________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>SR <b>101</b></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-432</guid>
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<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=433">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 luglio 2012 e terminerà circa nel</p> gennaio 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-07-24 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 luglio 2012 e terminerà circa nel</p> gennaio 2014.
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</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999<sup><span>1</span></sup> sono modificate come segue:</p><p><strong></strong></p><p></p><p><em>Art. 197 n. 9 (nuovo)</em></p><p></p><p><em>9. Disposizione transitoria direttamente applicabile dell’art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)</em></p><p></p><p><sup><span>1 </span></sup>Ai fini dell’attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati si applicano le disposizioni seguenti:</p><p></p><p><em>I. Espulsione</em></p><p>1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:</p><p>a. omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale, CP<sup><span>2</span></sup>), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP);</p><p>b. lesioni personali gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP);</p><p>c. effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art. 139 CP), del danneggiamento (art. 144 CP) e della violazione di domicilio (art. 186 CP);</p><p>d. furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), rapina (art. 140 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), estorsione qualificata (art. 156 n. 2, 3 e 4 CP), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);</p><p>e. truffa (art. 146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali (n. V.1);</p><p>f. tratta di esseri umani (art. 182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184 CP), presa d’ostaggio (art. 185 CP);</p><p>g. coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP);</p><p>h. genocidio (art. 264 CP), crimini contro l’umanità (art. 264<em>a</em> CP), crimini di guerra (art. 264<em>b</em>–264<em>j</em> CP);</p><p>i. infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951<sup><span>3</span></sup> sugli stupefacenti (LStup).</p><p>2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti questi è già stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:</p><p>a. lesioni personali semplici (art. 123 CP), abbandono (art. 127 CP), rissa (art. 133 CP), aggressione (art. 134 CP);</p><p>b. violazione di domicilio (art. 186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art. 144 CP) oppure furto (art. 139 n. 1 CP);</p><p>c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte- chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP);</p><p>d. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);</p><p>e. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), pornografia (Art. 197 n. 3 CP);</p><p>f. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP);</p><p>g. contraffazione di monete (art. 240 cpv. 1 CP), alterazione di monete (art. 241 cpv. 1 CP);</p><p>h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale (art. 260<sup><span>ter</span></sup> CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260<sup><span>quater</span></sup> CP), finanziamento del terrorismo (art. 260<sup><span>quinquies</span></sup> CP);</p><p>i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), violazione del bando (art. 291 CP);</p><p>j. denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art. 305<sup><span>bis</span></sup> n. 2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art. 307 cpv. 1 e 2 CP);</p><p>k. infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup><span>4</span></sup> sugli stranieri;</p><p>l. infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.</p><p>3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l’espulsione è pronunciata appena l’interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.</p><p>4. Si può rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 CP) o in stato di necessità discolpante (art. 18 CP).</p><p>5. A prescindere dallo statuto riconosciutogli dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.</p><p></p><p><em>II. Termine di partenza e divieto d’entrata</em></p><p>1. Se pronuncia l’espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.</p><p>2. In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d’entrata è di almeno 10 anni.</p><p>3. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.</p><p></p><p><em>III. Esecuzione</em></p><p>1. L’autorità cantonale competente esegue senza indugio l’espulsione appena la condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.</p><p>2. L’espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.</p><p>3. Nel prendere la sua decisione, l’autorità cantonale competente presume che l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell’articolo 6<em>a</em> capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998<sup><span>5</span></sup> sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.</p><p>4. Se sono invocati motivi di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l’autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva.</p><p></p><p><em>IV. Rapporto con il diritto internazionale</em></p><p>Le disposizioni concernenti l’espulsione e le sue modalità d’esecuzione prevalgono sul diritto internazionale non cogente.<sup>6 </sup></p><p></p><p><em>V. Abuso di prestazioni sociali</em></p><p>1. Chiunque indebitamente ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri prestazioni dell’aiuto sociale o di un’assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacendo fatti essenziali o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un’altra disposizione commini una pena più severa.</p><p>2. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.</p><p><sup><span>2</span></sup> Il capoverso 1 è direttamente applicabile.</p><p></p><p></p><p></p><p>_____________________________</p><p><sup><span>1 </span></sup>RS <strong>101</strong></p><p></p><p><sup><span>2 </span></sup>RS <strong>311.0</strong></p><p></p><p><sup><span>3 </span></sup>RS <strong>812.121</strong></p><p></p><p><sup><span>4 </span></sup>RS <strong>142.20</strong></p><p></p><p><sup><span>5 </span></sup>RS <strong>142.31</strong></p><p><sup>6</sup> L'iniziativa popolare del 28 dicembre 2012 "Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)" (FF 2012 6597) è stato dichiarato in parte valido da parte dell'Assemblea federale. Il proposto articolo 197 numero 9 capoverso 1 numero IV secondo periodo della Costituzione federale è nullo e non è sottoposto al voto. Il periodo ha il tenore seguente: "Per diritto internazionale cogente s'intende esclusivamente il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata" (FF 2015 2247).<strong></strong></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-433</guid>
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<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un finanziamento ragionevole dei costi della salute'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=427">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 agosto 2012 e terminerà circa nel</p> febbraio 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-08-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 agosto 2012 e terminerà circa nel</p> febbraio 2014.
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</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 117 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni sono finanziate mediante tasse d’incentivazione su:</p><p>a. energie non rinnovabili;</p><p>b. alcol, tabacco e case da gioco;</p><p>c. stupefacenti;</p><p>d. zuccheri e grassi.</p><p></p><p></p><p>_______________________</p><p><sup><font></font></sup></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-427</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico (Iniziativa per l'efficienza elettrica)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=436">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 agosto 2012 e terminerà circa nel</p> febbraio 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-08-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 agosto 2012 e terminerà circa nel</p> febbraio 2014.
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</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p></p><p>I</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 89a (nuovo) </i>Efficienza elettrica</p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione definisce gli obiettivi per il miglioramento sostanziale dell’efficienza elettrica.</p><p><sup><font>2</font></sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi.</p><p></p><p>II</p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><b></b></p><p></p><p><i>Art. 197 n. 9</i><sup><font>2</font></sup><i> (nuovo)</i></p><p></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 89a (Efficienza elettrica)</i></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>L’efficienza elettrica deve essere aumentata entro il 2035 in modo che in tale anno il consumo elettrico finale annuo non superi il livello del 2011. Il Consiglio federale fissa obiettivi intermedi.</p><p><sup><font>2</font></sup> Il Consiglio federale adegua il limite massimo e gli obiettivi intermedi se si rilevano differenze considerevoli rispetto allo scenario «Nuova politica energetica» previsto dal rapporto «Basi per la strategia energetica del Consiglio federale; primavera 2011. Aggiornamento delle Prospettive energetiche 2035 (modelli di economia energetica)»<sup><font>3</font></sup> in relazione:</p><p> a. all’evoluzione demografica;</p><p> b. all’impiego di elettricità in sostituzione di vettori energetici fossili, sempre che si basino sulla migliore tecnica disponibile. </p><p></p><p></p><p>____________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Ufficio federale dell’energia (ed.): «Basi per la strategia energetica del Consiglio federale; primavera 2011. Aggiornamento delle Prospettive energetiche 2035 (modelli di economia energetica)», Berna, 25 maggio 2011 (disponibile soltanto in tedesco, con riassunto in italiano). Scaricabile dal seguente sito Internet: http://www.bfe.admin.ch/strategiaenergetica2050 > Strategia energetica 2050 (stato: 9 luglio 2012).</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-436</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Contro la speculazione sulle derrate alimentari'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=437">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 settembre 2012 e terminerà circa nel</p> marzo 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-09-25 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 settembre 2012 e terminerà circa nel</p> marzo 2014.
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</p><p>I</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue: </p><p></p><p><i>Art. 98a</i> <i>(nuovo)</i> Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari</p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni volte a combattere la speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>a. le banche, i commercianti di valori mobiliari, le assicurazioni private, gli investimenti collettivi di capitale e le persone responsabili della loro gestione e amministrazione patrimoniale, gli istituti delle assicurazioni sociali, gli altri investitori istituzionali e i gerenti patrimoniali indipendenti con sede o domicilio in Svizzera non possono investire né per proprio conto o per conto dei clienti, né direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari che concernono materie prime agricole e derrate alimentari. Tale divieto si applica anche alla vendita dei relativi prodotti strutturati;</p><p>b. è ammessa la conclusione di contratti con produttori e commercianti di materie prime agricole e derrate alimentari che vertono sulla garanzia delle scadenze o dei prezzi per la consegna di determinate quantità. </p><p><sup><font>2 </font></sup>La Confederazione provvede all’esecuzione efficace delle prescrizioni. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>a. la vigilanza nonché il perseguimento e il giudizio penali competono alla Confederazione;</p><p>b. le imprese inadempienti sono punibili a prescindere da carenze organizzative interne.</p><p><sup><font>3</font></sup> La Confederazione s’impegna a livello internazionale a favore di una lotta efficace su scala mondiale alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari.</p><p></p><p></p><p>II</p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p></p><p><i>Art. 197 n. 10<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p></p><p><i>10. Disposizione transitoria dell’art. 98a</i> <i>(Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari)</i></p><p>Se le disposizioni legali non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 98<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.</p><p>_______________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> La numerazione definitiva della presente disposizione transitoria sarà stabilita dopo la votazione dalla Cancelleria federale.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-437</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'La protezione della vita colma una lacuna miliardaria'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=438">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 febbraio 2013 e terminerà circa nel</p> agosto 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-02-26 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 febbraio 2013 e terminerà circa nel</p> agosto 2014.
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</p><p>I</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 7</i> Protezione della vita umana e della dignità della persona</p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La vita umana è protetta.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La dignità della persona va rispettata e protetta.</p><p></p><p>II</p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p></p><p><i>Art. 197 n. 10<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p></p><p><i>10. Disposizione transitoria dell’art. 7 (Protezione della vita umana e della dignità della persona)</i></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>L'articolo 7 capoverso 1 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Se entro cinque anni dall’accettazione dell'articolo 7 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni la legislazione d'applicazione non è ancora entrata in vigore, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive che si applicano sino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale. </p><p></p><p></p><p>__________________</p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-438</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un equo finanziamento dei trasporti'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=439">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 5 marzo 2013 e terminerà circa nel</p> settembre 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-03-05 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 5 marzo 2013 e terminerà circa nel</p> settembre 2014.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 86 cpv. 2bis (nuovo), cpv. 3, cpv. 3bis, frase introduttiva, cpv. 4, cpv. 5 (nuovo) e cpv. 6 (nuovo)</i></p><p></p><p><sup><font>2bis</font></sup> Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:</p><p>a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;</p><p>b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;</p><p>c. provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;</p><p>d. contributi ai costi delle strade principali;</p><p>e. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;</p><p>f. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;</p><p>g. contributi ai Cantoni senza strade nazionali per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade cantonali.</p><p><sup><font>3</font></sup> <i>Abrogato</i></p><p><sup><font>3bis</font></sup> Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:</p><p><sup><font>4</font></sup> L’introduzione o l’aumento di imposte, tasse o emolumenti nel settore della circolazione stradale devono essere sottoposti al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141.</p><p><sup><font>5</font></sup> Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i relativi carburanti.</p><p><sup><font>6 </font></sup>È vietato qualsiasi uso, diverso da quello previsto, del prodotto netto di cui ai capoversi 2<sup><font>bis</font></sup> e 3<sup><font>bis</font></sup> e del prodotto netto del supplemento sull’imposta di consumo di cui al capoverso 5.</p><p></p><p></p><p>__________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-439</guid>
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<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'AVSplus: per un'AVS forte'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=440">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 marzo 2013 e terminerà circa nel</p> settembre 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-03-12 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 marzo 2013 e terminerà circa nel</p> settembre 2014.
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</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione<sup><font>1</font></sup> federale sono completate come segue:</p><p></p><p><i>Art. 197 n. 10<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p></p><p><i>10. Disposizione transitoria dell’articolo 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad un supplemento del 10 per cento della loro rendita.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Il supplemento è versato al più tardi dall’inizio del secondo anno che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p></p><p></p><p>_______________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS<b> 101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-440</guid>
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<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Più posti di formazione nel campo della medicina umana - Per prevenire la carenza di medici'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=441">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 9 aprile 2013 e terminerà circa nel</p> ottobre 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-04-09 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 9 aprile 2013 e terminerà circa nel</p> ottobre 2014.
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</p><p>I </p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 63b</i> <i>(nuovo)</i> Formazione di medici</p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> La formazione di medici deve soddisfare il fabbisogno a lungo termine su scala nazionale.</p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> La formazione di medici compete ai Cantoni. I Cantoni accertano il fabbisogno a lungo termine su scala nazionale e rilevano la capacità effettiva del sistema di formazione. Decidono insieme una pianificazione a livello nazionale. Prendono le misure necessarie affinché non vi sia una differenza tra la capacità effettiva del sistema di formazione e il fabbisogno.</p><p></p><p><sup><font>3 </font></sup>Se non vi è da attendersi che i Cantoni adempiano i loro compiti tempestivamente o se la Confederazione accerta un fabbisogno diverso, quest’ultima determina immediatamente il fabbisogno e impartisce istruzioni ai Cantoni per eliminare senza indugio la differenza. La Confederazione ripartisce tra i Cantoni eventuali costi non coperti dovuti all’eliminazione di tale differenza.</p><p></p><p>II </p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p></p><p><i>Art. 197 n. 11<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i> </p><p></p><p><i>11. Disposizione transitoria dell’articolo 63b (Formazione di medici)</i></p><p></p><p>Un anno dopo l’accettazione dell’articolo 63<i>b</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale presenta un rapporto sull’attuazione di tale articolo e se del caso prende senza indugio le misure di cui all’articolo 63<i>b</i> capoverso 3.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>____________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> Il numero definitivo della disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-441</guid>
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<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a limitazioni di velocità ragionevoli'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=444">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 maggio 2013 e terminerà circa nel</p> novembre 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-05-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 maggio 2013 e terminerà circa nel</p> novembre 2014.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 82 cpv. 4-6 (nuovi)</i></p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni sulle limitazioni di velocità nell’ambito della circolazione stradale.</p><p></p><p><sup><font>5</font></sup> La velocità massima è di 130 km/h sulle autostrade e di 100 km/h sulle strade principali fuori delle località.</p><p></p><p><sup><font>6</font></sup> La velocità massima all’interno delle località è di 50 km/h. Se le condizioni lo consentono, può essere stabilita una velocità superiore. </p><p></p><p>__________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-444</guid>
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<pubDate>Tue, 28 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Riservare alla strada i fondi generati dalla strada'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=443">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 maggio 2013 e terminerà circa nel</p> novembre 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-05-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 maggio 2013 e terminerà circa nel</p> novembre 2014.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 86 cpv. 3 e 5 (nuovo)</i></p><p></p><p><sup><font>3</font></sup> Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:</p><p></p><p>a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;</p><p>b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;</p><p>b<sup><font>bis</font></sup>. provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;</p><p>c. contributi ai costi delle strade principali;</p><p>d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;</p><p>e. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;</p><p>f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali.</p><p></p><p><sup><font>5</font></sup> Se la somma del cumulo delle eccedenze dell’imposta di consumo sui carburanti e della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è superiore a 3 miliardi di franchi, la tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è ridotta proporzionalmente. La riduzione della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali può essere sostituita o integrata dalla riduzione dell’imposta di consumo sui carburanti.</p><p></p><p>_________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-443</guid>
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<pubDate>Tue, 28 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Basta con gli intasamenti. Sì al traffico fluido!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=442">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 maggio 2013 e terminerà circa nel</p> novembre 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-05-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 maggio 2013 e terminerà circa nel</p> novembre 2014.
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</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 83 cpv. 3–6 (nuovi)</i></p><p></p><p><sup><font>3</font></sup> Attraverso opportuni ampliamenti la Confederazione assicura che l’efficienza della rete delle strade nazionali sia adeguata all’aumento del volume del traffico. </p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> I seguenti tratti di strada nazionale contano almeno sei corsie:</p><p>Ginevra – Losanna;</p><p>Berna – diramazione di Zurigo Nord;</p><p>Winterthur Töss – Winterthur Est.</p><p></p><p><sup><font>5</font></sup> La galleria stradale del Gottardo conta almeno quattro corsie.</p><p></p><p><sup><font>6</font></sup> Nell’ambito degli ampliamenti della rete delle strade nazionali il diritto di ricorso delle associazioni è escluso.</p><p></p><p>____________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-442</guid>
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<pubDate>Tue, 28 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione della sfera privata'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=445">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 giugno 2013 e terminerà circa nel</p> dicembre 2014.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-06-04 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 giugno 2013 e terminerà circa nel</p> dicembre 2014.
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</p><p>I </p><p>La Costituzione federale<sup><span>1 </span></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p>Art. 13 Protezione della sfera privata </p><p></p><p><sup><span>1</span></sup> Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata. </p><p></p><p><sup><span>2</span></sup> Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché alla protezione della sua sfera finanziaria privata. </p><p></p><p><sup><span>3</span></sup> Ognuno ha diritto di essere protetto da un impiego abusivo die suoi dati personali. </p><p></p><p><sup><span>4</span></sup> In relazione a imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, terzi sono autorizzati a fornire alle autorità informazioni su una persona domiciliata o avente sede in Svizzera, e che non acconsente alla comunicazione di tali informazioni, soltanto nell’ambito di un procedimento penale ed esclusivamente se: </p><p>a. sussiste il sospetto fondato che per commettere una sottrazione d’imposta si sia fatto uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o </p><p>b. sussiste il sospetto fondato di sottrazione, intenzionale e continuata, di un’importante somma d’imposta oppure di assistenza o istigazione a tale atto. </p><p></p><p><sup><span>5</span></sup> Un tribunale decide se sussiste un sospetto fondato ai sensi del capoverso 4. </p><p></p><p><sup><span>6</span></sup> Le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano per analogia alle informazioni che possono essere fornite alle autorità in relazione a imposte indirette. </p><p></p><p><sup><span>7</span></sup> La legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite informazioni in relazione a questioni che non rientrano nell’ambito fiscale. </p><p></p><p></p><p>II </p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: </p><p>Art. 197 n. 11<sup><span>2</span></sup> <em>(nuovo) </em></p><p><em>11. Disposizione transitoria dell’art. 13 (Protezione della sfera privata) </em></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup> L’articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l’accettazione da parte del Popolo e die Cantoni. </p><p></p><p><sup><span>2</span></sup> L’articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto. </p><p></p><p><sup><span>3</span></sup> Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all’articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 4‒7. Entro un anno il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie relative all’articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.</p><p>_______________________</p><p><sup><span>1</span></sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup><span>2</span></sup> La numerazione definitiva della presente disposizione transitoria sarà stabilita dopo la votazione dalla Cancelleria federale.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-445</guid>
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<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Radio e televisione – senza Billag'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=446">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 novembre 2013 e terminerà circa nel</p> maggio 2015.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-11-12 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 novembre 2013 e terminerà circa nel</p> maggio 2015.
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</p><p><span>I</span></p><p><span><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 93 cpv. 4</span></em></p><p><span>La radio e la televisione si autofinanziano. La Confederazione non riscuote canoni. La ricezione di programmi non comporta alcun obbligo di finanziamento.</span></p><p><em><span><span>Art. 93 cpv. 4</span><sup>bis</sup></span></em></p><p><span>Le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive sono soggette all’obbligo di concessione. La concessione è rilasciata per una località, una regione o una regione linguistica, per un programma radiofonico o un programma televisivo e per un periodo massimo di dieci anni; nessuna emittente può ottenere più di una concessione. La Confederazione veglia affinché per ogni località, regione o regione linguistica possano essere rilasciate più concessioni. </span></p><p><span>II</span></p><p><span>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono&nbsp;modificate come segue: </span></p><p><em><span><span>Art. 197 n. 11</span><span> </span></span></em></p><p><em><span><span>Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 4 e 4</span><sup>bis</sup><span> (Radiotelevisione)</span></span></em></p><p><span><span>11. Il 1° gennaio 2018 il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione se entro tale data la pertinente legislazione non è entrata in vigore; qualora il Popolo e i Cantoni approvino l’articolo 93 capoversi 4 e 4</span><sup>bis</sup><span> dopo tale data, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione il 1° gennaio dell’anno successivo alla votazione. Alla data dell’emanazione delle disposizioni d’esecuzione le concessioni radiotelevisive sono revocate senza indennizzo; il saldo attivo della Società svizzera di radiotelevisione e dell’Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi spetta alla Confederazione che lo impiega a destinazione vincolata per la promozione cinematografica.</span></span></p><div>______________<br><div><p><span> RS 101</span></p></div><div><p><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-446</guid>
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<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la sicurezza alimentare'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=447">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 febbraio 2014 e terminerà circa nel</p> agosto 2015.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-02-04 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 febbraio 2014 e terminerà circa nel</p> agosto 2015.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup> </span></span><span>è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><em><span>Art. 104a</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Sicurezza alimentare </span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione rafforza l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari di produzione indigena variata e sostenibile; a questo scopo adotta misure efficaci in particolare contro la perdita di terre coltive, incluse le superfici d'estivazione, e volte ad attuare una strategia in materia di qualità. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confederazione provvede affinché l'onere amministrativo nell'agricoltura sia contenuto e affinché siano garantite la certezza del diritto e un’adeguata sicurezza degli investimenti. </span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 11</span></em><span><sup>2</sup></span></p><p><em><span>11. Disposizione transitoria dell'art. 104a (Sicurezza alimentare)</span></em><em></em></p><p><span>Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale pertinenti disposizioni legali al più tardi due anni dopo l'accettazione dell'articolo 104a da parte di Popolo e Cantoni.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup>&nbsp;</span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>2</sup>&nbsp;</span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale<span> </span>dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-447</guid>
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<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=448">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 aprile 2014 e terminerà circa nel</p> ottobre 2015.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-04-01 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 aprile 2014 e terminerà circa nel</p> ottobre 2015.
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</p><p><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup></span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art. 124a</span></em><span> Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni provvedono a riparare i torti subiti in particolare da bambini collocati coattivamente in istituti o famiglie, da persone internate sulla base di una decisione amministrativa oppure sottoposte a sterilizzazione o adozione forzata e da nomadi, per effetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché queste misure siano oggetto di un'analisi scientifica indipendente e promuovono il dibattito pubblico al riguardo.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 196<sup>2</sup> n. 12</span></em><span><strong><span><sup>3</sup></span></strong></span></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell'art. 124a (Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione istituisce un fondo di 500 milioni di franchi destinati alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari disposti prima del 1981.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Ha diritto alle prestazioni del fondo chiunque abbia subito un pregiudizio diretto e grave a causa di queste misure. L'importo della riparazione è commisurato ai torti subiti. Una commissione indipendente decide in merito all'erogazione delle prestazioni.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Il fondo è sciolto vent'anni dopo la sua istituzione. Un eventuale importo residuo è restituito ai contributori in misura proporzionale ai loro conferimenti.</span></p><p><br></p><div><div><p><span><span><sup>1</sup></span>&nbsp;RS<strong> 101</strong></span></p><span><p><sup>2</sup> Nell’articolo 196, indicato dal comitato d’iniziativa, figurano le «Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale» (rubrica dell’art. 196). La presente disposizione transitoria va invece inserita nell’articolo 197 (rubrica dell’art. 197: «Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999»). </p></span><p></p><p></p><p><span><strong></strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>3</sup></span>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-448</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=450">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 aprile 2014 e terminerà circa nel</p> ottobre 2015.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-04-29 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 aprile 2014 e terminerà circa nel</p> ottobre 2015.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><span><span>Art. 123</span><em><span>e</span></em><span></span><span>&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></span><span>&nbsp;Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti</span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L'autorità competente risponde dell’eventuale recidiva del criminale che al momento della condanna è considerato pericoloso e a rischio di recidiva e che viene liberato anticipatamente mentre è detenuto, internato o soggetto a un'altra misura oppure che ottiene un congedo o beneficia di una misura che lo autorizza a lasciare lo stabilimento in cui è collocato. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L'autorità responsabile di tale decisione errata riconosce alla vittima o ai suoi congiunti un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Qualora in seguito a tale decisione una persona perda la vita, subisca lesioni gravi o sia vittima di violenza carnale, le persone che hanno autorizzato la liberazione anticipata, il congedo o la misura grazie alla quale il criminale ha potuto lasciare lo stabilimento sono sollevate dall’incarico; il loro rapporto di lavoro è risolto.</span></p><p></p><p><sup><span><span></span></span></sup></p><p></p><p></p><div><br><div><p><span><span>&nbsp;&nbsp;</span><strong><span><span>RS 101</span></span></strong></span></p></div><div><p><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>Un articolo 123</span><em><span>c</span></em><span> Cost. e un articolo 123<em>d</em> sono proposti da due altre iniziative popolari. La numerazione definitiva della presente disposizione sarà pertanto stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-450</guid>
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<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=449">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 aprile 2014 e terminerà circa nel</p> ottobre 2015.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-04-29 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 aprile 2014 e terminerà circa nel</p> ottobre 2015.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><span><span><span><span><sup>1</sup></span></span></span></span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><span>Art. 123</span><em><span>d</span></em><span><span><span><span><span><sup>2</sup></span></span></span></span></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span><span>&nbsp;Registro concernente i criminali sessuomani o violenti condannati</span></span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span>È tenuto un registro centrale svizzero concernente i criminali sessuomani o violenti condannati con una sentenza passata in giudicato. Il registro ha lo scopo di facilitare le operazioni di ricerca di criminali pericolosi e di evitare che lacune informative conducano a valutare in modo errato i criminali pericolosi.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Per ogni criminale sono registrate le seguenti informazioni: tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, le autorità giudicanti, le date e i luoghi di tutti reati commessi, le fattispecie penali, le date e i luoghi di pronuncia delle sentenze, l'entità delle pene inflitte, le misure ordinate e le norme di condotta impartite, le valutazioni concernenti l'imputabilità, tutte le motivazioni delle sentenze, tutte le perizie, le informazioni concernenti tutte le collocazioni nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, i luoghi di collocazione, le registrazioni dei movimenti in entrata e in uscita, il primo congedo, l'inizio del regime carcerario aperto e tutti i cambiamenti di nome.</span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span>Il registro può essere consultato dalle persone seguenti: giudici, pubblici ministeri, periti, avvocati e rappresentanti delle parti lese che hanno o hanno avuto a che fare con il criminale nell'esercizio delle loro funzioni; inoltre tutte le istituzioni dell'esecuzione delle pene e delle misure e tutti gli specialisti che operano, dietro mandato di queste istituzioni, per ridurre il rischio di recidiva dei criminali, ad esempio terapisti e operatori dell'assistenza riabilitativa. Inoltre possono consultare il registro gli studiosi che eseguono indagini autorizzate. Il registro è pure a disposizione dei funzionari di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.</span></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span>I giudici, i pubblici ministeri, i periti, i terapisti e gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti, nel quadro della loro attività, a consultare sistematicamente e con attenzione le informazioni contenute nel registro. È necessario garantire che tutte le informazioni contenute nel registro possano essere utilizzate dai giudici per la pronuncia di sentenze e dai periti nell'ambito delle valutazioni dei rischi. </span></p><p></p><p><sup><span>5</span></sup><span>I dati e le informazioni contenuti nel registro non possono essere cancellati.</span></p><div><br><div><p><span><span><span><span><sup>1</sup></span></span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span><span><sup>2</sup></span></span></span></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>Un articolo 123<em>c</em> Cost. è proposto anche da un’altra iniziativa popolare. La numerazione definitiva della presente disposizione sarà pertanto stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare</span><span>.</span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un limite di velocità di 140 km/h sulle autostrade'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=451">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 maggio 2014 e terminerà circa nel</p> novembre 2015.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-05-20 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 maggio 2014 e terminerà circa nel</p> novembre 2015.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><em><span>Art. 82 cpv. 4</span></em><span>–</span><em><span>7</span></em><em></em></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span><span>S</span><span>ulle autostrade, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, il limite generale di velocità dei veicoli è di 140 km/h.</span></span></p><p></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Il limite generale della velocità di 140 km/h sulle autostrade vale a partire dal segnale «Autostrada» e termina al segnale «Fine dell’autostrada».</span></p><p></p><p><sup><span>6</span></sup><span> </span><span><span>Se dei segnali indicano altri limiti di velocità sulle autostrade, essi sono applicabili al posto del limite generale </span><span>di cui al capoverso 4.</span></span></p><p></p><p><sup><span>7</span></sup><span> </span><span>Il segnale «Via libera» sulle autostrade indica che sono soppresse più limitazioni di circolazione segnalate in precedenza e che è di nuovo valido il limite generale di velocità di cui al capoverso 4. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata con questo segnale, purché non sussista o non inizi una restrizione segnalata; le restrizioni che restano valide devono essere ripetute.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup></span>&nbsp;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 20 May 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell’ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=452">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 maggio 2014 e terminerà circa nel</p> novembre 2015.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-05-27 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 maggio 2014 e terminerà circa nel</p> novembre 2015.
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</p><p><span>La Costituzione federale è modificata come segue:</span></p><p><span></span></p><p><em><span>Art. 104</span></em><span>a<strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong>Derrate alimentari</span></p><p></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>La Confederazione rafforza l’offerta di derrate alimentari di buona qualità e sicure, prodotte nel rispetto dell’ambiente e delle risorse, degli animali e di condizioni di lavoro eque. Stabilisce le esigenze in materia di produzione e trasformazione.</span></p><p><span></span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Assicura che i prodotti agricoli importati utilizzati come derrate alimentari soddisfino in linea di massima almeno le esigenze previste nel capoverso 1; persegue questo obiettivo per le derrate alimentari altamente trasformate, le derrate alimentari composte e gli alimenti per animali. Privilegia i prodotti importati provenienti dal commercio equo e dalle aziende contadine che coltivano il suolo.</span></p><p><span></span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>Provvede affinché siano ridotte le ripercussioni negative del trasporto e del deposito di derrate alimentari e alimenti per animali sull’ambiente e sul clima.</span></p><p><span></span></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:</span></p><p><span>a. emana prescrizioni sull’autorizzazione di derrate alimentari e alimenti per animali, nonché sulla dichiarazione del loro&nbsp;modo di produzione e di trasformazione;</span></p><p><span>b. può disciplinare l’attribuzione di contingenti doganali e graduare dazi all’importazione;</span></p><p><span>c. può concludere convenzioni vincolanti sugli obiettivi con il settore alimentare, in particolare con importatori e commercio al dettaglio;</span></p><p><span>d. promuove la trasformazione e la commercializzazione di derrate alimentari provenienti dalla produzione regionale e stagionale;</span></p><p><span>e. prende provvedimenti per limitare lo spreco di derrate alimentari.</span></p><p><span></span></p><p></p><p><sup><span>5&nbsp;</span></sup><span>Il Consiglio federale fissa obiettivi a medio e lungo termine e riferisce periodicamente sul loro raggiungimento. Se tali obiettivi non sono raggiunti prende provvedimenti supplementari o rafforza gli obiettivi già fissati.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 12</span></em><em></em></p><p><strong></strong></p><p><span>12. Disposizione transitoria dell’articolo 104<em>a</em> (Derrate alimentari)</span></p><p></p><span>Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 104<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni non è entrata in vigore una legge d’esecuzione, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</span><div><p></p><p></p><p></p><div><p><span> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-452</guid>
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<pubDate>Tue, 27 May 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=453">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 giugno 2014 e terminerà circa nel</p> dicembre 2015.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-06-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 giugno 2014 e terminerà circa nel</p> dicembre 2015.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><strong></strong></p><p><em><span>Art. 99</span></em><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Ordinamento monetario e dei mercati finanziari</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Confederazione garantisce lʼapprovvigionamento dellʼeconomia in denaro e servizi finanziari. Può in questo derogare al principio della libertà economica.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Soltanto la Confederazione emette monete, banconote e moneta scritturale come mezzi legali di pagamento.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Sono consentiti lʼemissione e lʼuso di altri mezzi di pagamento, per quanto ciò sia compatibile con il mandato legale della Banca nazionale svizzera.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;La legge disciplina i mercati finanziari nellʼinteresse generale del Paese. Disciplina in particolare:</span></p><p><span>a. gli obblighi fiduciari dei fornitori di servizi finanziari;</span></p><p><span>b. la vigilanza sulle condizioni generali dei fornitori di servizi finanziari;</span></p><p><span>c. lʼautorizzazione e la sorveglianza dei prodotti finanziari;</span></p><p><span>d. le esigenze relative ai fondi propri;</span></p><p><span>e. la limitazione delle operazioni per conto proprio.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;I fornitori di servizi finanziari gestiscono i conti per il traffico dei pagamenti dei clienti esternamente al loro bilancio. Questi conti non entrano nella massa fallimentare.</span></p><p><strong></strong></p><p><em><span>Art. 99a</span></em><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Banca nazionale svizzera</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nellʼinteresse generale del Paese; regola la massa monetaria e garantisce il buon funzionamento del traffico dei pagamenti nonché lʼapprovvigionamento creditizio dellʼeconomia tramite i fornitori di servizi finanziari.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Può fissare termini minimi di detenzione per investimenti finanziari.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Nellʼambito del suo mandato legale, mette in circolazione denaro nuovamente emesso, non gravato da debito, tramite la Confederazione, i Cantoni, oppure tramite la distribuzione diretta ai cittadini. Inoltre può concedere alle banche prestiti a tempo determinato.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;Costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;Lʼutile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;Nellʼadempimento dei suoi compiti la Banca nazionale svizzera sottostà unicamente alla legge.</span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><em><span></span></em></p><p><em><span>Art. 197 n.12</span></em><span><sup>2</sup></span></p><p><em><span>12. Disposizioni transitorie dellʼart. 99 (Ordinamento monetario e dei mercati finanziari) e dellʼart. 99a (Banca nazionale svizzera)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Le disposizioni dʼesecuzione prevedono che, il giorno della loro entrata in vigore, tutta la moneta scritturale diventi un mezzo legale di pagamento. In quanto tale, essa costituisce la base dei relativi impegni dei fornitori di servizi finanziari nei confronti della Banca nazionale svizzera. Questa provvede affinché gli obblighi risultanti dalla conversione della moneta scritturale siano estinti in un ragionevole periodo transitorio. I contratti di credito in vigore restano invariati.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;In particolare durante il periodo transitorio la Banca nazionale svizzera provvede affinché non si crei scarsità o eccedenza di denaro. Durante questo periodo può concedere ai fornitori di servizi finanziari un accesso facilitato al credito.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro</span><span> </span><span><span>due anni dallʼaccettazione degli art.&nbsp;99 e 99</span><em>a</em><span> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana entro un anno mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.</span></span></p><div><br><div><p><span></span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup>&nbsp;<span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span></p><p></p><p></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-453</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=454">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 giugno 2014 e terminerà circa nel</p> dicembre 2015.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-06-11 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 giugno 2014 e terminerà circa nel</p> dicembre 2015.
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</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p></p><p><span>Art. 93 cpv. 2–6</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Ex cpv. 3</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La Confederazione mette periodicamente all'asta concessioni per la radio e la televisione.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La Confederazione non sovvenziona alcuna emittente radiofonica o televisiva. Può remunerare la diffusione di comunicazioni ufficiali urgenti. </span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> La Confederazione o terzi da essa incaricati non possono riscuotere canoni. </span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> In tempo di pace la Confederazione non gestisce emittenti radiofoniche e televisive proprie. </span></p><p></p><p><span>Art. 197 n. 12<sup>2</sup></span></p><p><sup></sup></p><p><span>12. Disposizione transitoria dell'art. 93 cpv. 3–6</span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Se l'entrata in vigore delle disposizioni legali è successiva al 1° gennaio 2018, entro tale data il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Se l'articolo 93 capoversi 3–6 è accettato dopo il 1° gennaio 2018, le disposizioni d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla votazione.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Alla data d'entrata in vigore delle disposizioni legali le concessioni con partecipazione al canone sono revocate senza indennizzo. Sono fatte salve le pretese di indennizzo per i diritti acquisiti coperti dalla garanzia della proprietà. </span></p><p></p><p></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> RS 101</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-454</guid>
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<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=456">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 23 settembre 2014 e terminerà circa nel</p> marzo 2016.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-09-23 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 23 settembre 2014 e terminerà circa nel</p> marzo 2016.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span></span></em></p><p><em><span>Art. 104 cpv. 3 lett. b</span></em></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:</span></p><p><span>b. </span><span>promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali; in tale ambito, provvede in particolare affinché i detentori di vacche, tori riproduttori, capre e becchi riproduttori siano sostenuti finanziariamente fintanto che gli animali adulti portano le corna</span><span>;</span></p><p></p><p><span>__________________</span></p><p></p><p><span><sup>1</sup>RS </span><strong><span>101</span></strong></p><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-456</guid>
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<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare 'Per la sovranità alimentare. L’agricoltura riguarda noi tutti'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=455">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 settembre 2014 e terminerà circa nel</p> marzo 2016.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-09-30 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 settembre 2014 e terminerà circa nel</p> marzo 2016.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><span><span></span></span></p><p><em><span><span>Art. 104c</span></span></em><span><span><sup>2</sup></span></span><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span><span>Sovranità alimentare</span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Al fine di attuare la sovranità alimentare, la Confederazione promuove un’agricoltura contadina indigena, rimunerativa e diversificata, che fornisca derrate alimentari sane e confacenti alle aspettative sociali ed ecologiche della popolazione. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confederazione provvede affinché l’approvvigionamento in derrate alimentari indigene e in alimenti indigeni per animali sia preponderante e la loro produzione preservi le risorse naturali. </span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La Confederazione prende provvedimenti efficaci allo scopo di: </span></p><p><span>a. favorire l’aumento della popolazione attiva nell’agricoltura e la varietà delle strutture; </span></p><p><span>b. preservare le superfici coltivabili, segnatamente quelle per l’avvicendamento delle colture, sotto il profilo quantitativo e qualitativo;</span></p><p><span>c. garantire il diritto dei contadini all’utilizzo, alla moltiplicazione, allo scambio e alla commercializzazione delle sementi.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La Confederazione vieta l’impiego nell’agricoltura di organismi geneticamente modificati nonché di piante e animali risultanti da nuove tecnologie di modifica o ricombinazione non naturale del genoma.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> La Confederazione ha segnatamente i compiti seguenti: </span></p><p><span>a. sostiene la creazione di organizzazioni contadine che mirino ad assicurare l’adeguatezza tra l’offerta dei contadini e i bisogni della popolazione;</span></p><p><span>b. garantisce la trasparenza del mercato e favorisce la fissazione di prezzi equi in ciascuna filiera; </span></p><p><span><span>c. rafforza gli scambi commerciali diretti</span><span> tra contadini e consumatori, nonché le strutture regionali di trasformazione, di stoccaggio e di commercializzazione.</span></span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> La Confederazione presta particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei salariati agricoli e provvede ad armonizzarle sul piano federale. </span></p><p><sup><span>7</span></sup><span> Per preservare e sviluppare la produzione indigena, la Confederazione riscuote dazi sull’importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari e regola il volume di tali importazioni.</span></p><p><sup><span>8</span></sup><span> Per favorire una produzione conforme alle norme sociali e ambientali svizzere, la Confederazione riscuote dazi sull’importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari non conformi a tali norme e può vietarne l’importazione.</span></p><p><sup><span>9</span></sup><span> La Confederazione non accorda alcuna sovvenzione all’esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari.</span></p><p><sup><span>10</span></sup><span> La Confederazione assicura l’informazione e la sensibilizzazione sulle condizioni di produzione e di trasformazione delle derrate alimentari indigene e importate. Può stabilire norme di qualità a prescindere dalle norme internazionali.</span></p><p></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 197 n. 12</span></em><span><sup>3</sup></span></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell’articolo 104c (Sovranità alimentare)</span></em></p><p><span><span>Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale le disposizioni legali necessarie all’esecuzione dell’articolo 104</span><em>c</em><span> entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></span></p><p></p><div><br><div><p><span><span><sup>1 </sup>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2 </sup>Il numero definitivo del presente articolo sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div><div><p><span><span><sup>3</sup></span>&nbsp;</span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-455</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per l'espulsione dei criminali di sesso maschile'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=457">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 18 novembre 2014 e terminerà circa nel</p> maggio 2016.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-11-18 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 18 novembre 2014 e terminerà circa nel</p> maggio 2016.
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</p><p><strong><span>Iniziativa popolare federale </span></strong><strong><span>«Per l’espulsione dei criminali di sesso maschile»</span></strong></p><p><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup></span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art.&nbsp;25 cpv.&nbsp;1</span></em></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Le cittadine svizzere non possono essere espulse dal Paese. Ai cittadini svizzeri e stranieri di sesso maschile si applicano le disposizioni seguenti:</span></p><p><span>I. <em>Espulsione</em></span></p><p><span>1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero la persona di sesso maschile condannata per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:</span></p><p><span>a. <span>&nbsp;&nbsp; </span>omicidio intenzionale (art.&nbsp;111 del Codice penale<span><sup>2</sup></span>, CP), assassinio (art.&nbsp;112 CP), omicidio passionale (art.&nbsp;113 CP);</span></p><p><span>b. <span>&nbsp;&nbsp; </span>lesioni personali gravi (art.&nbsp;122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art.&nbsp;129 CP);</span></p><p><span>c. <span>&nbsp;&nbsp; </span>effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art.&nbsp;139 CP), del danneggiamento (art.&nbsp;144 CP) e della violazione di domicilio (art.&nbsp;186 CP);</span></p><p><span>d. <span>&nbsp;&nbsp; </span>furto qualificato (art.&nbsp;139 n.&nbsp;2 e 3 CP), rapina (art.&nbsp;140 CP), truffa per mestiere (art.&nbsp;146 cpv.&nbsp;2 CP), estorsione qualificata (art.&nbsp;156 n.&nbsp;2, 3 e 4 CP), ricettazione per mestiere (art.&nbsp;160 n.&nbsp;2 CP);</span></p><p><span>e. <span>&nbsp;&nbsp; </span>truffa (art.&nbsp;146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali;</span></p><p><span>f. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>tratta di esseri umani (art.&nbsp;182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art.&nbsp;184 CP), presa d’ostaggio (art.&nbsp;185 CP);</span></p><p><span>g. <span>&nbsp;&nbsp; </span>coazione sessuale (art.&nbsp;189 CP), violenza carnale (art.&nbsp;190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art.&nbsp;191 CP), promovimento della prostituzione (art.&nbsp;195 CP);</span></p><p><span>h. <span>&nbsp;&nbsp; </span>genocidio (art.&nbsp;264 CP), crimini contro l’umanità (art.&nbsp;264<em>a</em> CP), crimini di guerra (art.&nbsp;264<em>b</em></span><span>‒</span><span>264<em>j</em> CP);</span></p><p><span>i. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951<span><sup>3</sup></span> sugli stupefacenti (LStup).</span></p><span><br></span><p><span>2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero la persona di sesso maschile condannata per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti è già stata condannata con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:</span></p><p><span>a. <span>&nbsp;&nbsp; </span>lesioni personali semplici (art.&nbsp;123 CP), abbandono (art.&nbsp;127 CP), rissa (art.&nbsp;133 CP), aggressione (art.&nbsp;134 CP);</span></p><p><span>b. <span>&nbsp;&nbsp; </span>violazione di domicilio (art.&nbsp;186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art.&nbsp;144 CP) oppure furto (art.&nbsp;139 n.&nbsp;1 CP);</span></p><p><span>c. <span>&nbsp;&nbsp; </span>appropriazione indebita qualificata (art.&nbsp;138 n.&nbsp;2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati (art.&nbsp;147 cpv.&nbsp;2 CP), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art.&nbsp;148 cpv.&nbsp;2 CP), usura per mestiere (art.&nbsp;157 n.&nbsp;2 CP);</span></p><p><span>d. <span>&nbsp;&nbsp; </span>sequestro di persona e rapimento (art.&nbsp;183 CP);</span></p><p><span>e. <span>&nbsp;&nbsp; </span>atti sessuali con fanciulli (art.&nbsp;187 n.&nbsp;1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art.&nbsp;188 n.&nbsp;1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art.&nbsp;192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art.&nbsp;193 CP), pornografia (Art.&nbsp;197 n.&nbsp;3 CP);</span></p><p><span>f. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>incendio intenzionale (art.&nbsp;221 cpv.&nbsp;1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art.&nbsp;223 n.&nbsp;1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art.&nbsp;224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art.&nbsp;226 CP);</span></p><p><span>g. <span>&nbsp;&nbsp; </span>contraffazione di monete (art.&nbsp;240 cpv.&nbsp;1 CP), alterazione di monete (art.&nbsp;241 cpv.&nbsp;1 CP);</span></p><p><span>h. <span>&nbsp;&nbsp; </span>pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art.&nbsp;259 CP), partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale (art.&nbsp;260<sup>ter</sup> CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art.&nbsp;260<sup>quater</sup> CP), finanziamento del terrorismo (art.&nbsp;260<sup>quinquies</sup> CP);</span></p><p><span>i. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art.&nbsp;285 CP), violazione del bando (art.&nbsp;291 CP);</span></p><p><span>j. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>denuncia mendace (art.&nbsp;303 n.&nbsp;1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art.&nbsp;305<sup>bis</sup> n.&nbsp;2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art.&nbsp;307 cpv.&nbsp;1 e 2 CP);</span></p><p><span>k. <span>&nbsp;&nbsp; </span>infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005<span><sup>4</sup></span> sugli stranieri;</span></p><p><span>l. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.</span></p><p><span>3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l’espulsione è pronunciata appena l’interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.</span></p><p><span>4. Si può rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art.&nbsp;16 CP) o in stato di necessità discolpante (art.&nbsp;18 CP).</span></p><p><span>5. A prescindere dallo statuto riconosciutogli dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.</span></p><p><span>II. <em>Termine di partenza e divieto d’entrata</em></span></p><p><span>1. Se pronuncia l’espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.</span></p><p><span>2. In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d’entrata è di almeno 10 anni.</span></p><p><span>3. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.</span></p><p><span>III. <em>Esecuzione</em></span></p><p><span>1. L’autorità cantonale competente esegue senza indugio l’espulsione appena la condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.</span></p><p><span>2. L’espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.</span></p><p><span>3. Nel prendere la sua decisione, l’autorità cantonale competente presume che l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell’articolo 6<em>a</em> capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998<span><sup>5</sup></span> sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.</span></p><p><span>4. Se sono invocati motivi di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l’autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva. </span></p><p></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup></span>&nbsp;</span><span>RS</span><span> </span><strong><span>101</span></strong></p></div><div><p><span><span><span><sup>2</sup></span> </span>RS <strong>311.0</strong></span></p></div><div><p><span><span><span><sup>3</sup></span> </span>RS <strong>812.121</strong></span></p></div><div><p><span><span><span><sup>4</sup></span> </span>RS <strong>142.20</strong></span></p></div><div><p><span><span><span><sup>5</sup></span> </span>RS <strong>142.31</strong></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=458">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 dicembre 2014 e terminerà circa nel</p> giugno 2016.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-12-02 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 dicembre 2014 e terminerà circa nel</p> giugno 2016.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 121a e 197 n. 11</span></em></p><em><span>Abrogati</span></em><div><br><div><p><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=459">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 marzo 2015 e terminerà circa nel</p> settembre 2016.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-03-03 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 marzo 2015 e terminerà circa nel</p> settembre 2016.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> </span><span>è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 88</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Sentieri e percorsi pedonali e vie ciclabili</span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali, nonché sulle reti di vie ciclabili destinate al traffico quotidiano e del tempo libero.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Promuove e coordina, nel rispetto delle competenze dei Cantoni, i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di reti sicure e attrattive nonché per informare sulle medesime.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Se deve sopprimere da tali reti sentieri e percorsi pedonali o vie ciclabili, li sostituisce.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>RS </span></span><strong>101</strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-459</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=460">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 10 marzo 2015 e terminerà circa nel</p> settembre 2016.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-03-10 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 10 marzo 2015 e terminerà circa nel</p> settembre 2016.
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</p><p><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup></span> è modificata come segue:</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 5 cpv. 1 e 4 </span></em></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. </span></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 56a<strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></span></em><span>Obblighi di diritto internazionale</span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.</span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.</span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.</span></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 190</span></em><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Diritto determinante</span></p><p><span>Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.</span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 12</span></em><span><span><sup>2</sup></span></span></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante)</span></em></p><p><span>Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.</span></p><div><p></p><p></p><p></p><div><p><span><span><sup>1</sup></span>&nbsp;RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>2</sup></span>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-460</guid>
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<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Fermare la dispersione degli insediamenti – per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=461">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 aprile 2015 e terminerà circa nel</p> ottobre 2016.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-04-21 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 aprile 2015 e terminerà circa nel</p> ottobre 2016.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale</span></span><sup>1</sup><span> <span>è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><em><span>Art. 75 cpv. 4</span></em><em><span>–</span></em><em><span>7</span></em></p><p><sup><span>4</span></sup><span> Nell’ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a creare condizioni quadro favorevoli a forme abitative e lavorative sostenibili, in strutture di dimensioni ridotte, caratterizzate da un’alta qualità di vita e da vie di comunicazione brevi (quartieri sostenibili).</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Va perseguito uno sviluppo degli insediamenti verso l’interno che si concili con un’alta qualità di vita e particolari disposizioni di protezione.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> La delimitazione di nuove zone edificabili è ammessa soltanto se è tolta dalla zona edificabile un’altra superficie non impermeabilizzata di dimensioni almeno equivalenti e con un potenziale valore di reddito agricolo comparabile.</span></p><p><sup><span>7 </span></sup><span>Fuori della zona edificabile sono autorizzati esclusivamente edifici e impianti a ubicazione vincolata destinati all’agricoltura dipendente dal suolo o edifici a ubicazione vincolata d’interesse pubblico. La legge può prevedere eccezioni. Gli edifici esistenti sono protetti nella loro situazione di fatto e possono subire ampliamenti e cambiamenti di destinazione di lieve entità. </span><sup></sup></p><p><br></p><div><div><div><div><p><span><span><sup>1</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>RS </span></span><strong>101</strong></span></p></div></div></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-461</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=462">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 aprile 2015 e terminerà circa nel</p> ottobre 2016.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-04-21 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 aprile 2015 e terminerà circa nel</p> ottobre 2016.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 101a </em>Responsabilità delle imprese</p><p><sup>1</sup> La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.</p><p><sup>2</sup> La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi:</p><p>a. le imprese sono tenute a rispettare anche all’estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle imprese da esse controllate; i rapporti effettivi determinano se un’impresa ne controlla un’altra; il controllo può risultare di fatto anche dall’esercizio di un potere economico;</p><p>b. le imprese sono tenute a usare la dovuta diligenza; in particolare, devono individuare le ripercussioni effettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull’ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le relazioni d’affari; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l’obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti;</p><p>c. le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell’esercizio delle loro incombenze d’affari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;</p><p>d. le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a–c si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Più abitazioni a prezzi accessibili'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=463">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 settembre 2015 e terminerà circa nel</p> marzo 2017.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-09-01 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 settembre 2015 e terminerà circa nel</p> marzo 2017.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 108 cpv. 1 e 5–8</em></p><p><sup>1</sup> In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione promuove l’offerta d’abitazioni
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a pigione moderata. Promuove l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il
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fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla
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costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.</p><p><sup>5</sup> Assicura che i programmi degli enti pubblici volti a promuovere risanamenti non
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comportino la perdita d’abitazioni a pigione moderata.</p><p><sup>6</sup> In collaborazione con i Cantoni, persegue un aumento costante della percentuale
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d’abitazioni appartenenti a enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità
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pubblica rispetto al numero complessivo d’abitazioni. In collaborazione con i Cantoni,
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provvede affinché a livello nazionale almeno il 10 per cento delle abitazioni di
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nuova edificazione siano di proprietà di tali enti.</p><p><sup>7</sup> Per la promozione della costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica autorizza
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i Cantoni e i Comuni a introdurre a loro favore un diritto di prelazione su fondi
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idonei. Concede loro inoltre un diritto di prelazione in caso di vendita di fondi
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appartenenti alla Confederazione o ad aziende vicine alla Confederazione.</p><p><sup>8</sup> La legge stabilisce i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi
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perseguiti dal presente articolo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 108 cpv. 1 e 5–8
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(Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà)</em></p><p>Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 108 capoversi 1 e 5–8 non è
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entrata in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo
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e dei Cantoni, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le
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disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria
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federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-463</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì alla medicina del movimento'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=464">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 22 dicembre 2015 e terminerà circa nel</p> giugno 2017.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-12-22 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 22 dicembre 2015 e terminerà circa nel</p> giugno 2017.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1 </sup></span><span>è modificata come segue:</span></span></p><p><span><span></span></span></p><p><em><span><span>Art. 117b</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Medicina del movimento</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Tutti possono ottenere un sostegno, indipendentemente dalle loro condizioni socioeconomiche, per condurre uno stile di vita sano e organizzare un contesto di vita favorevole alla salute.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confederazione emana prescrizioni sull’assunzione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei costi dei programmi di fitness certificati che hanno effetti benefici sulla salute cardiocircolatoria e muscolo-scheletrica.</span></p><p><em><span>Art. 197 n. 12<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell</span></em><span><span>’</span><em>art. 117b (Medicina del movimento)</em></span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span><span>Se le disposizioni legislative di esecuzione non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117</span><em>b</em><span> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza. Queste ultime si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</span></span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Riguardo alle disposizioni di esecuzione vale quanto segue:</span></p><p><span>a. la Confederazione emana prescrizioni sull’assunzione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:</span></p><p><span>1. dei costi dei programmi di fitness certificati da associazioni o istituzioni autorizzate e offerti nei settori:</span></p><p><span><span><span>-</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>della salute muscolo-scheletrica, sotto forma di allenamento assistito della forza muscolare con apposite macchine o accessori</span></p><p><span><span><span>-</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>della salute cardiocircolatoria, sotto forma di allenamento assistito della resistenza</span></p><p><span><span><span>-</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>della prevenzione delle malattie vascolari,</span></p><p><span>2. dei costi di una consulenza personalizzata per cambiare stile di vita;</span></p><p><span>b. alle persone che non hanno mai praticato un’attività fisica salutare è rimborsato durante ventiquattro mesi il 100 per cento dei costi di un programma di fitness certificato;</span></p><p><span>c. alle persone che praticano già un’attività fisica salutare e provano di frequentare regolarmente un centro fitness o un altro centro per l’attività fisica è rimborsato l’80 per cento dei costi di un programma di fitness certificato;</span></p><p><span>d. l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie versa un importo equivalente all’80 per cento dei costi di un programma di fitness certificato alle persone che praticano già un’attività fisica salutare senza seguire un programma di fitness certificato e che provano di godere di una buona salute cardiocircolatoria e muscolo-scheletrica sottoponendosi a un test convalidato che ne misuri la forza, la resistenza, la coordinazione e la mobilità.</span></p><p><span></span></p><div><div><p><span><span><sup>1</sup> RS </span><strong>101</strong></span></p><p><sup>2</sup> <span><strong></strong></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-464</guid>
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<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di dissimulare il proprio viso'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=465">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 marzo 2016 e terminerà circa nel</p> settembre 2017.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-03-15 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 marzo 2016 e terminerà circa nel</p> settembre 2017.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 10a </em>Divieto di dissimulare il proprio viso</p><p><sup>1</sup> Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.</p><p><sup>2</sup> Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.</p><p><sup>3</sup> La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.</p><p><em>Art. 197, n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)</em></p><p>La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10<em>a</em> è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-465</guid>
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<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=466">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 aprile 2016 e terminerà circa nel</p> ottobre 2017.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-04-26 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 aprile 2016 e terminerà circa nel</p> ottobre 2017.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 39a </em>Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto</p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento:</p><p>a. dei partiti;</p><p>b. delle campagne in vista di elezioni nell’Assemblea federale;</p><p>c. delle campagne in vista di votazioni a livello federale.</p><p><sup>2</sup> I partiti rappresentati nell’Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi all’anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.</p><p><sup>3</sup> Chiunque impiega più di 100 000 franchi in vista di un’elezione nell’Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell’elezione o della votazione, il preventivo globale, l’ammontare dei fondi propri nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.</p><p><sup>4</sup> La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell’elezione o della votazione; dopo l’elezione o la votazione pubblica il conto finale.</p><p><sup>5</sup> L’accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.</p><p><sup>6</sup> La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>Disposizione transitoria dell’art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto)</em></p><p>Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 39a l’Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.</p><p></p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-466</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Stop agli eccessi di Via sicura (Per un sistema di sanzioni giusto e proporzionato)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=467">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2016 e terminerà circa nel</p> novembre 2017.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-05-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2016 e terminerà circa nel</p> novembre 2017.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><em><span>Art. 82 cpv. 4–7 </span></em><span><!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p><p><span><span><sup><span>4 </span></sup><span>La Confederazione provvede ad attuare e a garantire un sistema di sanzioni proporzionato e adeguato per le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale. </span><o:p></o:p></span></span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> <span><span>Chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, assume il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore è punito con una pena detentiva sino a quattro anni o con una pena pecuniaria. </span><o:p></o:p></span></span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> <span><span>L’assicuratore che copre la responsabilità civile del detentore del veicolo a motore e delle persone per le quali questi è responsabile ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legislazione applicabile, in particolare se il conducente ha causato il danno guidando in stato di ebrietà o di inattitudine alla guida o violando un limite di velocità nell’ambito del reato di guida spericolata. L’entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica della persona nei confronti della quale è esercitato il regresso.</span><o:p></o:p></span></span></p><p><span><span><sup><span>7 </span></sup><span>Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno sei mesi se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha assunto il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. Se negli ultimi cinque anni il conducente è già stato oggetto di un provvedimento di revoca per uno di questi motivi, la licenza è revocata per almeno 18 mesi</span></span><span><span>.<br></span><o:p></o:p></span></span></p><br><p><span><span></span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span><span>RS </span><strong>101</strong></span><span><br></span></p><p><span><span><br></span></span></p><span><span></span></span><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-467</guid>
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<pubDate>Tue, 03 May 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un congedo di paternità ragionevole – a favore
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di tutta la famiglia'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=468">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 maggio 2016 e terminerà circa nel</p> novembre 2017.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-05-24 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 maggio 2016 e terminerà circa nel</p> novembre 2017.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3 e 4</em></p><p>Assegni familiari, assicurazione per la maternità e la paternità</p><p><sup>3</sup> La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità e un’assicurazione per la paternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari, all’assicurazione per la maternità e all’assicurazione per la paternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 116 cpv. 3 e 4 (Assicurazione per la paternità)</em></p><p><sup>1</sup> Nel Codice delle obbligazioni3 è previsto il diritto a un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L’indennità di paternità è disciplinata nella legge del 25 settembre 1952<sup>4</sup> sulle indennità di perdita di guadagno in modo analogo all’indennità di maternità.</p><p><sup>2</sup> Se entro tre anni dall’accettazione della modifica dell’articolo 116 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione di esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> RS <strong>220</strong><br><sup>4</sup> RS <strong>834.1</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-468</guid>
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<pubDate>Tue, 24 May 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=469">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 settembre 2016 e terminerà circa nel</p> marzo 2018.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-09-20 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 settembre 2016 e terminerà circa nel</p> marzo 2018.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 96 cpv. 1</em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. Prende in particolare provvedimenti che garantiscano l’acquisto senza discriminazioni di beni e servizi all’estero e impediscano alle imprese che hanno una posizione di potere sul mercato di limitare la concorrenza mediante pratiche unilaterali.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 96 cpv. 1</em></p><p><sup>1</sup> Entro due anni dallʼaccettazione del nuovo articolo 96 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni, e fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali, il Consiglio federale emana le disposizioni dʼesecuzione necessarie.</p><p><sup>2</sup> Le disposizioni dʼesecuzione dellʼAssemblea federale e del Consiglio federale rispettano i seguenti principi:</p><p>a. le pratiche ritenute illecite per le imprese che dominano il mercato sono considerate tali anche per le imprese da cui altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze (imprese che hanno una posizione dominante relativa);</p><p>b. in assenza di motivi oggettivi che le giustifichino, sono ritenute illecite le pratiche delle imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa consistenti nel limitare la possibilità dei compratori di acquistare nello Stato di loro scelta ai prezzi praticati dalle imprese locali beni o servizi offerti in Svizzera e all’estero; le differenze di prezzo continuano a essere considerate lecite qualora le imprese non perseguano obiettivi contrari a dinamiche di concorrenza o non provochino distorsioni della concorrenza;</p><p>c. le imprese possono limitare mediante pratiche unilaterali l’acquisto all’estero dei beni che esportano, se questi sono destinati a essere reimportati e rivenduti senza ulteriore lavorazione nel Paese di produzione;</p><p>d. le pratiche abusive illecite delle imprese che hanno una posizione dominante relativa non possono essere punite con sanzioni dirette ai sensi della legislazione sui cartelli;</p><p>e. l’acquisto senza discriminazioni nel settore del commercio elettronico è in linea di principio garantito, in particolare mediante una disposizione contro la concorrenza sleale.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-469</guid>
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<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera senza pesticidi sintetici'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=471">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 novembre 2016 e terminerà circa nel</p> maggio 2018.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-11-29 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 novembre 2016 e terminerà circa nel</p> maggio 2018.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 74 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>2bis</sup> L’utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata. L’importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 74 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>1</sup> La legislazione di esecuzione dell’articolo 74 capoverso 2<sup>bis</sup> entra in vigore entro dieci anni dall’accettazione di questa disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p>2 Il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione necessarie mediante ordinanza, provvedendo ad assicurare un’attuazione progressiva dell’articolo 74 capoverso 2<sup>bis</sup>.</p><p><sup>3</sup> Fintanto che l’articolo 74 capoverso 2<sup>bis</sup> non sia interamente attuato, il Consiglio federale può autorizzare provvisoriamente derrate alimentari non trasformate contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi soltanto se sono indispensabili per far fronte a una minaccia fondamentale per l’uomo o la natura, in particolare a una grave situazione di penuria o a una minaccia eccezionale per l’agricoltura, la natura o l’uomo.</p><p></p><p>1 RS <strong>101</strong><br>2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-471</guid>
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<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=472">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 gennaio 2017 e terminerà circa nel</p> luglio 2018.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-01-17 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 gennaio 2017 e terminerà circa nel</p> luglio 2018.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117c</em><sup><em>2</em></sup> Cure infermieristiche</p><p><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell’assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.</p><p><sup>2</sup> Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 117c (Cure infermieristiche)</em></p><p><sup>1</sup> Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:</p><p>a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:</p><p>1. sotto la propria responsabilità,</p><p>2. su prescrizione medica;</p><p>b. l’adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;</p><p>c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;</p><p>d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.</p><p><sup>2</sup> L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 117<em>c</em> da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall’accettazione dell’articolo 117<em>c</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; la Cancelleria federale coordinerà la numerazione con le disposizioni vigenti al momento dell’accettazione del presente articolo da parte del Popolo e dei Cantoni e procederà agli adeguamenti necessari in tutto il testo dell’iniziativa.<br><sup>3</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-472</guid>
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<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=473">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 marzo 2017 e terminerà circa nel</p> settembre 2018.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-03-21 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 marzo 2017 e terminerà circa nel</p> settembre 2018.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g e 4</em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:</p><p>a. garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sane e acqua potabile pulita;</p><p><sup>3</sup> La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:</p><p>a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; tali esigenze comprendono la conservazione della biodiversità, una produzione esente da pesticidi e un effettivo di animali che può essere nutrito con il foraggio prodotto nell’azienda;</p><p>e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento, purché queste misure sostengano l’agricoltura conformemente alle lettere a e g nonché al capoverso 1;</p><p>g. esclude da pagamenti diretti le aziende agricole che fanno un uso profilattico di antibiotici nella detenzione di animali o il cui sistema di produzione rende necessario l’uso regolare di antibiotici.</p><p><sup>4</sup> Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali, controlla l’esecuzione delle prescrizioni e gli effetti conse-guiti e informa regolarmente il pubblico sui risultati del controllo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g e 4</em></p><p>Dopo l’accettazione dell’articolo 104 capoversi 1 lettera a, 3 lettere a, e, g e 4 da parte di Popolo e Cantoni si applica un termine transitorio di otto anni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-473</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=474">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 aprile 2017 e terminerà circa nel</p> ottobre 2018.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-04-11 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 aprile 2017 e terminerà circa nel</p> ottobre 2018.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 107a </em>Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico</p><p><sup>1</sup> Il finanziamento dei produttori di materiale bellico da parte della Banca nazionale svizzera, delle fondazioni e degli istituti della previdenza statale e professionale è vietato.</p><p><sup>2</sup> Per produttori di materiale bellico s’intendono le imprese che realizzano oltre il 5 per cento della loro cifra d’affari annua con la fabbricazione di materiale bellico. Non sono considerati materiale bellico gli apparecchi per lo sminamento umanitario, nonché le armi da caccia e da sport e le relative munizioni.</p><p><sup>3</sup> Per finanziamento dei produttori di materiale bellico s’intende:</p><p>a. la concessione a produttori di materiale bellico di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili;</p><p>b. la partecipazione a produttori di materiale bellico e l’acquisto di titoli emessi da produttori di materiale bellico;</p><p>c. l’acquisto di quote di prodotti finanziari quali investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati, se tali prodotti finanziari contengono prodotti d’investimento ai sensi della lettera b.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione si adopera a livello nazionale e internazionale affinché alle banche e alle assicurazioni si applichino condizioni analoghe.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 107a (Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico)</em></p><p><sup>1</sup> Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 107<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p><sup>2</sup> Dall’accettazione dell’articolo 107<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni non possono essere erogati nuovi finanziamenti ai sensi dell’articolo 107<em>a</em>. I finanziamenti in corso devono essere liquidati entro quattro anni.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-474</guid>
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<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Spegnere le centrali nucleari – assumere responsabilità nei confronti dell'ambiente'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=475">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 maggio 2017 e terminerà circa nel</p> novembre 2018.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-05-16 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 maggio 2017 e terminerà circa nel</p> novembre 2018.
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</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p><em><span>Art. 90 <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Energia nucleare</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’esercizio di centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica o calore è vietato. Alle persone giuridiche svizzere di diritto privato o pubblico non è consentito costruire centrali nucleari all’estero allo scopo di rifornire il mercato energetico svizzero o partecipare al finanziamento della loro costruzione.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La legislazione di esecuzione si fonda sull’articolo 89 capoversi 2 e 3; è imperniata sull’utilizzazione efficiente e parsimoniosa dell’energia, in particolare sull’utilizzazione delle energie rinnovabili.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 12<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Le centrali nucleari esistenti sono messe definitivamente fuori esercizio come segue:</span></p><ol><li><span>la centrale nucleare di Gösgen nel 2024, la centrale nucleare di Leibstadt nel 2029;</span></li><li><span>la centrale nucleare di Beznau 1, la centrale nucleare di Beznau 2 e la centrale nucleare di Mühleberg: un anno dopo l’accettazione della modifica dell’articolo 90 da parte del Popolo e dei Cantoni. </span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span> Se la centrale nucleare non è messa fuori esercizio entro il termine di cui al capoverso 1, il Consiglio federale emana le relative disposizioni di esecuzione entro un anno mediante ordinanza.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> È fatta salva la messa fuori esercizio definitiva di un reattore nucleare per motivi di sicurezza.</span></p><p></p><p>1 RS <strong>101</strong></p><p>2 <span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p></p><p><strong></strong><span></span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-475</guid>
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<pubDate>Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Priorità ai lavoratori indigeni'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=476">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 13 giugno 2017 e terminerà circa nel</p> dicembre 2018.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-06-13 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 13 giugno 2017 e terminerà circa nel</p> dicembre 2018.
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</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p></p><p><em><span>Art. 121b</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata</span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Svizzera limita l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro non appena la disoccupazione in Svizzera, secondo la definizione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, supera il 3,2 per cento.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Durante il periodo in cui l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato, possono essere assunte in Svizzera soltanto persone che sono domiciliate in Svizzera e:</span></p><p><span>a. hanno la cittadinanza svizzera;</span></p><p><span>b. hanno frequentato l’ultimo anno dell’istruzione scolastica di base obbligatoria in Svizzera;</span></p><p><span>c. hanno terminato una formazione professionale di base in Svizzera o gli studi in una scuola universitaria svizzera; </span></p><p><span>d. hanno diritto o hanno avuto diritto a un’indennità di disoccupazione in Svizzera; oppure</span></p><p><span>e. il cui reddito netto convenuto al momento della firma del contratto di lavoro è almeno il doppio del valore del reddito disponibile equivalente medio in Svizzera ponderato secondo la scala d’equivalenza più recente dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Se in una professione secondo la legislazione sulla formazione professionale o in una professione per la quale sono necessari studi presso una scuola universitaria la disoccupazione è inferiore all’1,0 per cento secondo i dati della Segreteria di Stato dell’economia, il Consiglio federale può, su richiesta, stabilire un contingente di permessi di lavoro per stranieri che dimostrano di avere assolto tale formazione professionale o tali studi.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La Svizzera promuove prioritariamente la formazione continua e la riqualificazione professionale delle persone in cerca d’impiego domiciliate in Svizzera.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.</span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 12<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Se dopo l’accettazione dell’articolo 121<em>b</em> da parte del Popolo e dei Cantoni la disoccupazione supera il valore percentuale di cui all’articolo 121<em>b</em> capoverso 1, l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato con effetto immediato.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L’Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è denunciato tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’articolo 121<em>b</em>, sempreché non sia stato reso conforme a tale articolo o non sia già stato denunciato.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> RS <strong>101</strong></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> RS <strong>0.142.112.681</strong></span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-476</guid>
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<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un Parlamento indipendente dalle casse malati'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=480">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 144 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>2bis</sup> I membri dell’Assemblea federale non possono essere membri di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un assicuratore autorizzato a esercitare l’assicurazione sociale malattie o di un ente ad essa economicamente legato, né ottenere qualsivoglia compenso da parte loro. La legge definisce la procedura e le modalità della fine del mandato parlamentare in caso di incompatibilità ai sensi del presente capoverso o di violazione grave del divieto di ottenimento di un compenso.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 144 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p>Il mandato parlamentare decade per i membri dell’Assemblea federale che entro sei mesi dall’accettazione dell’articolo 144 capoverso 2<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni non hanno rinunciato a sedere in uno degli organi di cui al detto capoverso.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=478">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 3–5</em></p><p><sup>3</sup> I Cantoni possono, in via legislativa, creare un’istituzione cantonale o intercantonale incaricata di adempiere i compiti elencati qui di seguito nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:</p><p>a. fissare e riscuotere i premi;</p><p>b. finanziare i costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;</p><p>c. acquistare e controllare l’esecuzione dei compiti amministrativi delegati agli assicuratori autorizzati a praticare l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;</p><p>d. contribuire a finanziare programmi di prevenzione e promozione della salute.</p><p><sup>4</sup> I Cantoni sono garanti dell’indipendenza dell’istituzione cantonale o intercantonale e la dotano di un organo direttivo nel quale devono essere rappresentati in particolare i fornitori di prestazioni e gli assicurati.</p><p><sup>5</sup> I Cantoni sono garanti del finanziamento e del funzionamento dell’istituzione nonché dell’esecuzione dei compiti amministrativi di cui al capoverso 3 lettera c.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art.117 cpv. 3–5 (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie)</em></p><p><sup>1</sup> Dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3–5, ogni Cantone può esercitare la propria competenza di creare un’istituzione ai sensi delle disposizioni citate. In questo caso stabilisce l’importo delle riserve, proporzionali al numero di assicurati sul suo territorio, per ogni assicuratore che eserciti l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o l’abbia esercitata durante i cinque anni precedenti. Gli assicuratori in questione collaborano a stabilire l’importo delle riserve.</p><p><sup>2</sup> Entro due anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3–5, la Confederazione disciplina le modalità di trasferimento delle riserve di cui al capoverso 1 alle istituzioni cantonali o intercantonali.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sgravare i salari, tassare equamente il capitale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=479">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 127a </em>Imposizione del reddito da capitale e del reddito da lavoro</p><p><sup>1</sup> La parte del reddito da capitale che eccede l’importo stabilito dalla legge è imponibile in ragione del 150 per cento.</p><p><sup>2</sup> Il gettito supplementare risultante dall’imposizione in ragione del 150 per cento invece che del 100 per cento della parte del reddito da capitale di cui al capoverso 1 è destinato alla riduzione dell’imposizione delle persone con redditi da lavoro bassi o medi o a uscite a titolo di riversamento in favore del benessere sociale.</p><p><sup>3</sup> La legge disciplina i particolari.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani - Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=477">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4</em></p><p><sup>2</sup> [La Confederazione] Disciplina in particolare:</p><p>b. Abrogata</p><p><sup>3</sup> Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:</p><p>a. la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;</p><p>b. a decorrere dall’entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali;</p><p>c. la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l’immissione sul mercato, la diffusione e l’immissione nell’ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;</p><p>d. agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.</p><p><sup>4</sup> L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.</p><p><em>Art. 118b cpv. 2 lett. c e 3</em></p><p><sup>2</sup> Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:</p><p>c. Abrogata</p><p><sup>3</sup> I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80 capoverso 3 lettera a.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria degli art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4, nonché 118b cpv. 2 lett. c e 3 (Divieto degli esperimenti sugli animali e degli esperimenti sugli esseri umani)</em></p><p>Entro due anni dall’accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonché 118<em>b</em> capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Favorire la donazione di organi e salvare vite umane'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=481">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-17 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 ottobre 2017 e terminerà circa nel</p> aprile 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 119a cpv. 4</em></p><p><sup>4</sup> La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo presunto consenso, a meno che la persona non abbia espresso in vita la propria volontà contraria.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 119a cpv. 4 (Medicina dei trapianti)</em></p><p>Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 119<em>a</em> capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=483">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 gennaio 2018 e terminerà circa nel</p> luglio 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-01-16 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 gennaio 2018 e terminerà circa nel</p> luglio 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 121b</em> Immigrazione senza libera circolazione delle persone</p><p><sup>1</sup> La Svizzera disciplina autonomamente l’immigrazione degli stranieri.</p><p><sup>2</sup> Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.</p><p><sup>3</sup> I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone)</em></p><p><sup>1</sup> Occorre condurre negoziati affinché l’Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall’accettazione dell’articolo 121<em>b</em> da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup>2</sup> Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l’Accordo di cui al capoverso&nbsp;1.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> RS <strong>0.142.112.681</strong>; RU <strong>2002 </strong>1529</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-483</guid>
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<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=484">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 marzo 2018 e terminerà circa nel</p> settembre 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-03-20 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 marzo 2018 e terminerà circa nel</p> settembre 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 41 cpv. 1 lett. g</em></p><p><sup>1</sup> A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:</p><p>g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.</p><p><em>Art. 118 cpv. 2 lett. b</em></p><p><sup>2</sup> Emana prescrizioni su:</p><p>b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti;</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute)</em></p><p>L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-484</guid>
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<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Agire autonomamente nella famiglia e nell’impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=485">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 maggio 2018 e terminerà circa nel</p> novembre 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-05-15 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 maggio 2018 e terminerà circa nel</p> novembre 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 14a </em>Protezione dei minori e degli adulti</p><p><sup>1</sup> Se una persona è o diviene incapace di discernimento oppure incapace di agire, i suoi congiunti, nell’ordine di priorità seguente, hanno il diritto di provvedere alla cura di tale persona e dei suoi interessi patrimoniali nonché di rappresentarla nelle sue relazioni giuridiche:</p><p>a. il coniuge o il partner registrato;</p><p>b. i parenti di primo grado;</p><p>c. i parenti di secondo grado;</p><p>d. il convivente di fatto.</p><p><sup>2</sup> Chi ha la capacità di agire può, per il caso in cui divenga incapace di discernimento o incapace di agire, senza la partecipazione né il consenso delle autorità e nella forma del testamento:</p><p>a. modificare l’ordine di priorità di cui al capoverso 1; o</p><p>b. incaricare una o più persone fisiche o giuridiche di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali oppure di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche.</p><p><sup>3</sup> La modifica o l’incarico secondo il capoverso 2 è preminente sul diritto di cui al capoverso 1.</p><p><sup>4</sup> Soltanto un giudice nell’ambito di un procedimento ordinario può accertare l’incapacità di discernimento o l’incapacità di agire nonché revocare o limitare i diritti di cui ai capoversi 1 e 2. La legge disciplina i particolari.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 14a (Protezione dei minori e degli adulti)</em></p><p><sup>1</sup> L’articolo 14<em>a</em> entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni d’esecuzione.</p><p><sup>2</sup> Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 14<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=486">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 maggio 2018 e terminerà circa nel</p> novembre 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-05-15 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 maggio 2018 e terminerà circa nel</p> novembre 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 145 </em>Durata del mandato</p><p><sup>1</sup> I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. Il mandato dei giudici del Tribunale federale cessa cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.</p><p><sup>2</sup> Su proposta del Consiglio federale, l’Assemblea federale plenaria può, a maggioranza dei votanti, destituire un giudice del Tribunale federale se questi:</p><p>a. ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o</p><p>b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.</p><p><em>Art. 168 cpv. 1</em></p><p><sup>1</sup> L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e il generale.</p><p><em>Art. 188a </em>Designazione dei giudici del Tribunale federale</p><p><sup>1</sup> I giudici del Tribunale federale sono designati per sorteggio. La relativa procedura è concepita in modo tale che in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali siano equamente rappresentate.</p><p><sup>2</sup> L’ammissione al sorteggio è stabilita esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di idoneità professionale e personale a esercitare la funzione di giudice del Tribunale federale.</p><p><sup>3</sup> L’ammissione al sorteggio è decisa da una commissione peritale. I membri della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile della durata di dodici anni. Nell’esercizio della loro attività sono indipendenti da autorità e da organizzazioni politiche.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria degli art. 145 (Durata del mandato), 168 cpv. 1 e 188a (Designazione dei giudici del Tribunale federale)</em></p><p>I giudici ordinari del Tribunale federale in carica all’entrata in vigore degli arti-coli 145, 168 capoverso 1 e 188<em>a</em> possono restare in carica sino alla fine dell’anno in cui compiono 68 anni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento intensivo)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=487">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 giugno 2018 e terminerà circa nel</p> dicembre 2019.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-06-12 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 giugno 2018 e terminerà circa nel</p> dicembre 2019.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 80a Detenzione di animali a scopo agricolo</em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione tutela la dignità dell’animale nell’ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell’animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.</p><p><sup>2</sup> L’allevamento intensivo consiste nell’allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell’ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.</p><p><sup>3</sup> La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell’animale, l’accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull’importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo)</em></p><p><sup>1</sup> Le disposizioni d’esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l’articolo 80<em>a</em> possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.</p><p><sup>2</sup> La legislazione d’esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell’animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 2018<sup>3</sup>.</p><p><sup>3</sup> Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 80<em>a</em> la legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch.</p></description>
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<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Previdenza professionale – Lavoro invece di povertà'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=488">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 10 luglio 2018 e terminerà circa nel</p> gennaio 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-07-10 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 10 luglio 2018 e terminerà circa nel</p> gennaio 2020.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 113 cpv. 3</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>3bis</sup> Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati per tutti gli assicurati sulla base della stessa aliquota, indipendentemente dall’età. Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del diciassettesimo anno di età.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=489">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 ottobre 2018 e terminerà circa nel</p> aprile 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-10-16 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 ottobre 2018 e terminerà circa nel</p> aprile 2020.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 3 e 4</em></p><p><sup>3</sup> La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni, disciplina l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in modo che, mediante incentivi efficaci, i costi evolvano conformemente all’economia nazionale e ai salari medi. A tal fine introduce un freno ai costi.</p><p><sup>4</sup> La legge disciplina i particolari.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 e 4 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)</em></p><p>Se due anni dopo l’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni l’aumento dei costi medi per assicurato e per anno nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è superiore di oltre un quinto all’evoluzione dei salari nominali ed entro tale data gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni (partner tariffali) non hanno definito misure vincolanti per contenere l’aumento dei costi, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende provvedimenti per ridurre i costi, con effetto a partire dall’anno successivo.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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</p></description>
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<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=490">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 dicembre 2018 e terminerà circa nel</p> giugno 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-12-11 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 dicembre 2018 e terminerà circa nel</p> giugno 2020.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 107 cpv. 2–4</em></p><p><sup>2</sup> [La Confederazione] Emana, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.</p><p><sup>3</sup> Affari con l’estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se:</p><p>a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale; la legge può prevedere eccezioni, segnatamente per:</p><p>1. Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero,</p><p>2. Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;</p><p>b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;</p><p>c. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile; o</p><p>d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.</p><p><sup>4</sup> In deroga al capoverso 3 la legge può prevedere eccezioni per i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario come pure per singole armi da fuoco portatili o corte e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 107 cpv. 2–4 (Armi e materiale bellico)</em></p><p>Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 107 capoversi 2–4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-490</guid>
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<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=491">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 febbraio 2019 e terminerà circa nel</p> agosto 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-02-26 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 febbraio 2019 e terminerà circa nel</p> agosto 2020.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 3</em><sup><em>2</em></sup></p><p><sup>3</sup> Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l’importo rimanente dai Cantoni.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie)</em></p><p>Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popo-lare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br><sup>3</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-491</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Integrazione del contrassegno nazionale nella targa (Iniziativa sulle targhe)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=492">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 5 marzo 2019 e terminerà circa nel</p> settembre 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-03-05 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 5 marzo 2019 e terminerà circa nel</p> settembre 2020.
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</p><p>L’iniziativa popolare è formulata come proposta generica secondo l’articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> e ha il tenore seguente:</p><p>L’aspetto delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi deve essere modificato in modo che non sia più necessario applicare l’adesivo CH sul veicolo quando si viaggia all’estero. Ciò significa che nella nuova targa dovrà figurare obbligatoriamente almeno il contrassegno nazionale CH. Il legislatore è libero di apportare nel contempo eventuali altre modifiche necessarie.</p><p>Le nuove targhe sono introdotte al più tardi due anni dopo che Popolo e Cantoni hanno approvato la relativa disposizione costituzionale.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-492</guid>
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<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=493">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 marzo 2019 e terminerà circa nel</p> settembre 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-03-12 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 marzo 2019 e terminerà circa nel</p> settembre 2020.
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</p><p><span></span></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 39 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup> </p><p><sup>1bis</sup> L’impiego di procedure di voto elettroniche è vietato. </p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 39 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Impiego di procedure di voto elettroniche)</em></p><p><sup>1</sup> L’articolo 39 capoverso 1<sup>bis</sup> entra in vigore accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale e del diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono più applicabili.<br><sup>2</sup> L’Assemblea federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto, segnatamente se, nel rispetto del segreto del voto:</p><p>a.&nbsp;i votanti possono verificare senza conoscenze specialistiche particolari le fasi essenziali del voto elettronico;</p><p>b.&nbsp;tutti i voti sono conteggiati così come sono stati espressi dai votanti, in conformità alla loro libera e reale volontà e in assenza di influenze esterne; e</p><p>c.&nbsp;i risultati parziali del voto elettronico possono essere determinati in modo univoco e inalterato e all’occorrenza possono essere verificati in modo affidabile e senza conoscenze specialistiche particolari mediante un nuovo conteggio, così da escludere il riconoscimento di risultati parziali che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b.</p><p><sup>3</sup> L’Assemblea federale può revocare il divieto al più presto cinque anni dopo la sua entrata in vigore.</p><p></p><p></p><p></p><p><br><sup>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><div><div><p><span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-493</guid>
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<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=494">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 marzo 2019 e terminerà circa nel</p> settembre 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-03-26 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 marzo 2019 e terminerà circa nel</p> settembre 2020.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 78a Paesaggio e biodiversità</em></p><p><sup>1</sup> A complemento dell’articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell’ambito delle loro competenze, affinché:</p><p>a. siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;</p><p>b. la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;</p><p>c. siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.</p><p><sup>2</sup> Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d’importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d’importanza cantonale.</p><p><sup>3</sup> Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza cantonale o nazionale. L’essenza dei valori protetti dev’essere conservata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l’articolo 78 capoverso 5.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Paesaggio e biodiversità)</em></p><p>Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 78<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-494</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=495">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 marzo 2019 e terminerà circa nel</p> settembre 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-03-26 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 marzo 2019 e terminerà circa nel</p> settembre 2020.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 75c </em>Separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili</p><p><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili.</p><p><sup>2</sup> Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino. In particolare si applicano i seguenti principi:</p><p>a. i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l’agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l’ubicazione;</p><p>b. gli edifici utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo non possono essere destinati a scopo abitativo;</p><p>c. i cambiamenti di destinazione di edifici a favore di utilizzazioni commerciali extra-agricole non sono ammessi.</p><p><sup>3</sup> Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore.</p><p><sup>4</sup> Eccezioni al capoverso 2 lettere b e c sono ammesse se servono alla conservazione di edifici degni di protezione e dei loro dintorni. Eccezioni al capoverso 3 sono ammesse se comportano un miglioramento sostanziale della situazione generale locale per quanto riguarda la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.</p><p><sup>5</sup> La legge disciplina le modalità con cui i Cantoni riferiscono in merito all’esecuzione delle disposizioni del presente articolo.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-495</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una previdenza per la vecchiaia rispettosa dell’equità intergenerazionale (Previdenza sì – ma equa)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=496">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 aprile 2019 e terminerà circa nel</p> ottobre 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-04-02 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 aprile 2019 e terminerà circa nel</p> ottobre 2020.
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</p><p>L’iniziativa popolare è formulata come proposta generica secondo l’articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> e ha il tenore seguente:</p><p>La stabilità finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e della previdenza professionale deve essere garantita a lungo termine nel rispetto dell’equità intergenerazionale.</p><p>A tal fine devono essere rispettate le seguenti direttive:</p><ol><li>la previdenza professionale è finanziata secondo il sistema di capitalizzazione. Va evitata una ridistribuzione non conforme a tale sistema;</li><li>i contributi e le prestazioni sono determinati in modo da garantire a lungo termine l’equità intergenerazionale. Le rendite di vecchiaia della previdenza professionale sono costantemente adeguate, sulla base di regole chiaramente definite, alle condizioni quadro (in particolare ai redditi da investimento, tenuto conto dei relativi rischi, alla demografia e al rincaro). Nel determinare le prestazioni è data la priorità al mantenimento del tenore di vita e non al valore nominale della rendita;</li><li>le correnti rendite di vecchiaia della previdenza professionale possono essere ridotte a scaglioni moderati al fine di limitare la ridistribuzione tra le generazioni. Se le condizioni quadro migliorano, le rendite sono aumentate;</li><li>l’età di pensionamento di riferimento necessaria per la gestione delle rendite (nel 1° e 2° pilastro) è regolarmente adeguata tenendo conto dell’aspettativa di vita. L’età di pensionamento di riferimento è identica per donne e uomini. Il momento del pensionamento effettivo è determinato individualmente.</li></ol><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-496</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì all’abolizione del cambio dell’ora'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=497">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 9 aprile 2019 e terminerà circa nel</p> ottobre 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-04-09 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 9 aprile 2019 e terminerà circa nel</p> ottobre 2020.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 125 cpv. 2</em></p><p><sup>2</sup> In Svizzera vige durante tutto l’anno l’ora dell’Europa centrale. Non vi è alcun cambio dell’ora da solare a legale e viceversa.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 125 cpv. 2 (Metrologia)</em></p><p>Il legislatore emana le disposizioni d’esecuzione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo all’accettazione dell’articolo 125 capoverso 2 da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-497</guid>
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<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=498">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 aprile 2019 e terminerà circa nel</p> ottobre 2020.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-04-30 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 aprile 2019 e terminerà circa nel</p> ottobre 2020.
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</p><p>La Costituzione federale1 è modificata come segue: </p><p><em>Art. 74a</em> Politica climatica </p><p><sup>1</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico. </p><p><sup>2</sup> Per quanto in Svizzera continuino a verificarsi emissioni di gas serra causate dall’uomo, al più tardi dal 2050 il loro impatto sul clima deve essere durevolmente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri. </p><p><sup>3</sup> Dal 2050 in Svizzera non sono più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, per quanto pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera ne neutralizzino durevolmente l’impatto sul clima. </p><p><sup>4</sup> La politica climatica è volta a un rafforzamento dell’economia e alla sostenibilità sociale e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l’innovazione e la tecnologia. </p><p><em>Art. 197 n. 12<sup>2 </sup></em><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Politica climatica) </em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. </p><p><sup>2</sup> La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso. </p><p><sup>1</sup> RS <strong>101 </strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a più potere decisionale per la popolazione nell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni' </title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=499">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 luglio 2019 e terminerà circa nel</p> gennaio 2021.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-07-02 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 luglio 2019 e terminerà circa nel</p> gennaio 2021.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 2</em><br><sup>2</sup> [La Confederazione] Accetta più modelli d’assicurazione che corrispondono ai differenti bisogni della popolazione. Ognuno ha il diritto di decidere liberamente il tipo e la portata dell’assicurazione.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-499</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Nuovo finanziamento delle cure – Diminuire i premi dell’assicurazione malattie! (Iniziativa sul finanziamento delle cure)' </title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=500">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 agosto 2019 e terminerà circa nel</p> febbraio 2021.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-08-27 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 agosto 2019 e terminerà circa nel</p> febbraio 2021.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117a cpv. 3</em></p><p><sup>3</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a un’offerta di cure di qualità. La Confederazione riconosce e promuove l’offerta di cure come componente fondamentale delle cure mediche di base. Essa finanzia l’offerta di cure; sono eccettuate le prestazioni di vitto e alloggio fornite in case di cura e da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong>
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<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite AVS e AI esenti da imposta'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=501">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 settembre 2019 e terminerà circa nel</p> marzo 2021.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-09-24 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 settembre 2019 e terminerà circa nel</p> marzo 2021.
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</p><p><span><sup><span><span><sup><span></span></sup></span></span><span>La Costituzione federale1&nbsp; è modificata come segue:</span><span><strong></strong></span></sup></span></p><p><span>Art. 111 cpv. 1bis</span></p><p><sup><span>1bis </span></sup><span>Se una persona percepisce una rendita dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e il suo reddito annuo ammonta al massimo a 72&nbsp;000 franchi, la rendita è esente da imposta.</span></p><p></p><p></p><p>RS 101</p><em><div><div></div></div></em></description>
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<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Aiuto sul posto nel settore dell’asilo'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=502">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 ottobre 2019 e terminerà circa nel</p> aprile 2021.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-10-08 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 ottobre 2019 e terminerà circa nel</p> aprile 2021.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue: </p><p>Art. 121b Aiuto sul posto nel settore dell’asilo </p><p><sup>1</sup> In collaborazione con altri Paesi la Svizzera istituisce all’estero zone di protezione nelle quali le persone del settore dell’asilo possano trovare alloggio, assistenza e protezione nel loro Paese di provenienza o il più vicino possibile allo stesso. La Confederazione fornisce contributi finanziari a progetti di aiuto in queste zone di protezione. </p><p><sup>2</sup> Le persone del settore dell’asilo non possono scegliere autonomamente il luogo di soggiorno né il Paese di destinazione. Ottengono protezione in un Paese loro attribuito. </p><p><sup>3</sup> Le persone che presentano una domanda d’asilo in Svizzera sono: </p><p>a. in primo luogo rinviate in un Paese di transito sicuro, sempreché vi siano corrispondenti trattati internazionali quali accordi di riammissione; </p><p>b. in secondo luogo trasferite in una zona di protezione dove rimangono fintanto che la loro identità sia stata accertata e possano tornare nel loro Paese di provenienza o siano riconosciute come rifugiati da uno Stato terzo o dalla Svizzera e vi siano ammesse; </p><p>c. in terzo luogo trasferite in un centro della Confederazione per richiedenti l’asilo; fino al passaggio in giudicato della decisione sulla loro domanda d’asilo soggiornano in luoghi che consentono di controllare in ogni momento dove si trovano. </p><p><sup>4 </sup>I fondi destinati al settore dell’asilo sono impiegati in linea di massima all’estero, in zone di protezione o altrove, per progetti di aiuto grazie ai quali è possibile aiutare sul posto molte più persone che non in Svizzera. In Svizzera le persone del settore dell’asilo beneficiano esclusivamente di prestazioni in natura, fino a quando possono sopperire autonomamente alle proprie necessità.&nbsp;</p><p><span><sup>1</sup> <span>RS <span>101</span><br></span></span></p><em><p><sup><span>&nbsp;</span></sup></p><div><br><div><p></p></div></div></em><p><br></p><em></em><em></em><p><em><sup><span><br></span></sup></em></p><em><p><sup><span></span></sup></p><div><p></p></div></em></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-502</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=503">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 ottobre 2019 e terminerà circa nel</p> aprile 2021.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-10-15 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 15 ottobre 2019 e terminerà circa nel</p> aprile 2021.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 118 cpv. 2 lett. d</em></p><p><sup>2</sup> [La Confederazione] Emana prescrizioni su:</p><p>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; in merito alle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile o alle radiazioni a microonde, la legge disciplina quanto segue:</p><p>1. i valori limite dell’impianto di 4–6 volt per metro iscritti nell’ordinanza del 23 dicembre 1999<sup>2</sup> sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere aumentati, nemmeno a seguito di nuove procedure di misurazione,</p><p>2. la fornitura di telefonia mobile e Internet deve essere distinta tra fornitura per l’esterno e quella per l’interno; la prestazione e di conseguenza anche il consumo di elettricità delle antenne di telefonia mobile e delle reti locali senza filo è da ridurre affinché le emissioni non attraversino più l’attenuazione degli edifici; all’interno degli edifici i dati non sono trasmessi via onde elettromagnetiche ma attraverso fibre ottiche o cavi coassiali,</p><p>3. in relazione alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, la legge si attiene esplicitamente ai diritti fondamentali quali la protezione della propria abitazione, il diritto all’integrità fisica e psichica e la libertà di movimento, secondo gli articoli 13 capoverso 1 e 10 capoverso 2,</p><p>4. la legge disciplina anche le fonti private di radiazione ad alta frequenza all’interno degli edifici, al fine di evitare che le onde elettromagnetiche passino in locali vicini,</p><p>5. la Confederazione, tramite gli istituti di formazione e il sistema sanitario, informa in modo esaustivo la popolazione sui rischi per la salute dovuti alle radiazioni non ionizzanti, sulle possibili misure di protezione e sui sintomi di elettrosensibilità,</p><p>6. la Confederazione rileva ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 dati concernenti le radiazioni non ionizzanti e il quadro clinico di elettrosensibilità: questi dati devono essere significativi riguardo alla sintomatologia individuale,</p><p>7. i luoghi in cui sono collocate antenne emittenti non visibili sono contrassegnati e i dati delle antenne sono pubblicati,</p><p>8. se pianificano nuovi impianti che emettono radiazioni elettromagnetiche o pianificano un aumento della potenza di impianti esistenti, le ditte di telecomunicazione necessitano del consenso scritto degli abitanti residenti nel raggio di 400 metri,</p><p>9. esperti indipendenti sono autorizzati a misurare senza preavviso le immissioni elettromagnetiche e comparare i loro dati con quelli delle ditte di telecomunicazione; questi dati sono pubblicati in forma sinottica entro una settimana su una piattaforma della Confederazione,</p><p>10. in tutti i mezzi di trasporto pubblici è disponibile un gruppo di posti a sedere contrassegnati in cui è vietato l’uso di apparecchi elettronici,</p><p>11. le persone con sintomi di elettrosensibilità hanno accesso gratuitamente a consultori indipendenti,</p><p>12. i locali negli edifici pubblici, quali scuole dell'infanzia, scuole e istituti di formazione superiore, negli edifici comunali, negli ospedali, nelle case per anziani, per disabili e di cura sono allestiti in modo che non vi siano radiazioni elettromagnetiche.</p><p><em>Articolo 197 n. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. d (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)</em></p><p>L’articolo 118 capoverso 2 lettera d è da attuare entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. La Confederazione, le ditte di telecomunicazione, gli utilizzatori di apparecchi e i Cantoni partecipano ai costi occasionati dai cambiamenti perseguiti.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> RU <strong>2000 </strong>213, <strong>2007 </strong>4477, <strong>2008 </strong>2809, <strong>2009 </strong>3565, <strong>2016 </strong>1135, <strong>2019 </strong>1491<br><sup>3</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-503</guid>
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<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Responsabilità in materia di telefonia mobile'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=504">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 22 ottobre 2019 e terminerà circa nel</p> aprile 2021.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-10-22 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 22 ottobre 2019 e terminerà circa nel</p> aprile 2021.
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</p><div>La Costituzione<sup>1</sup> è modificata come segue:<br>Art. 74<em>a</em><sup>2</sup>&nbsp; Responsabilità in materia di telefonia mobile<br><sup>1</sup> Il concessionario risponde dei danni corporali o materiali causati dall’esercizio di un impianto di trasmissione per telefonia mobile o per apparecchi riceventi senza filo.<br><sup>2 </sup>La responsabilità decade soltanto se il concessionario fornisce la prova che il danno non è stato causato dall’esercizio dell’impianto di trasmissione.<br><sup>3</sup> Se il concessionario e il proprietario dell’impianto di trasmissione non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale.</div><div><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-504</guid>
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<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=505">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 5 novembre 2019 e terminerà circa nel</p> maggio 2021.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-11-05 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 5 novembre 2019 e terminerà circa nel</p> maggio 2021.
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</p><div><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 112 cpv. 2 lett. a</em><sup><em>ter</em></sup><br><sup>2</sup> In tale ambito [assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità] [la Confederazione] si attiene ai principi seguenti:</p></div><div><p>a<sup>ter</sup>.&nbsp;l’età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all’età di 65 anni; detta speranza di vita il 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’entrata in vigore della presente disposizione funge da valore di riferimento; l’età di pensionamento è pari alla differenza tra la speranza di vita e il valore di riferimento moltiplicata per 0,8 più 66; l’età di pensionamento è adeguata ogni anno in scaglioni di due mesi al massimo; è comunicata agli interessati cinque anni prima che essi la raggiungano;</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup>2</sup> &nbsp;<br></p></div><div><em>12.&nbsp;Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 2 lett. a<sup>ter</sup> (Età di pensionamento)</em></div><div><sup>1</sup> Dal 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>, l’età di pensionamento degli uomini è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.</div><div><sup>2</sup> Dal 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>, l’età di pensionamento delle donne è aumentata di quattro mesi ogni anno finché è pari a quella degli uomini. In seguito, è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.</div><div><sup>3 </sup>Dal 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>, l’età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all’età di 65 anni.</div><div><p><sup>4</sup> Se entro tre anni dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup> le relative disposizioni d’esecuzione non sono entrate in vigore, il 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione di detto articolo il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative. Nell’ordinanza il Consiglio federale può derogare alla legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.</p><p></p><p><sup><span></span>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br></p></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-505</guid>
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<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=506">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 febbraio 2020 e terminerà circa nel</p> agosto 2021.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2020-02-25 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 febbraio 2020 e terminerà circa nel</p> agosto 2021.
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</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><em></em></span></p><p><span><em>Art. 128</em>&nbsp;Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti<br><sup>1</sup> La Confederazione riscuote una microimposta con un’aliquota unica su ogni addebito e ogni accredito nel traffico scritturale dei pagamenti. Persegue in tal modo un’imposizione fiscale semplice e la trasparenza dei flussi finanziari. L’aliquota massima della microimposta ammonta al 5 per mille.<br><sup>2</sup> La microimposta sostituisce l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta e la tassa di bollo. <br><sup>3</sup> Il gettito della microimposta è impiegato per finanziare i compiti della Confederazione e per fornire una compensazione ai Cantoni.<br><sup>4</sup> La legge disciplina la microimposta secondo i principi seguenti:<br>a.&nbsp;in Svizzera i prestatori di servizi di pagamento scritturale sono tenuti a prelevare la microimposta automaticamente; sono indennizzati per tale prelievo;<br>b.&nbsp;sono parimenti soggette alla microimposta le compensazioni sistematiche; l’adempimento dell’obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;<br>c.&nbsp;sono parimenti soggetti alla microimposta i pagamenti scritturali effettuati all’estero da persone con residenza fiscale in Svizzera; l’adempimento dell’obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;<br>d.&nbsp;la Confederazione conclude convenzioni per evitare la doppia imposizione con gli Stati che riscuotono un’imposta equivalente alla microimposta svizzera.<br><sup>5</sup> Il senso e lo scopo della microimposta vanno rispettati.<br></span></p><p><span><em>Art. 130</em><br><em>Abrogato</em></span></p><p><span><em>Art. 132, rubrica e cpv. 1</em><br>Imposta preventiva<br><sup>1</sup> <em>Abrogato</em><br><em>Art. 197 n. 12</em><sup>2</sup>&nbsp;<br><em>12. Disposizione transitoria dell’articolo 128 (Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti)</em><br><em>1</em> Entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, l’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione relative a tale articolo, come pure le disposizioni relative all’abolizione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta federale diretta e della tassa di bollo.<br><sup>2</sup> Il primo anno dopo l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione, l’aliquota della microimposta ammonta allo 0,05 per mille. Successivamente l’aliquota è adeguata in modo che l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta e la tassa di bollo possano essere ridotte e abolite non appena possibile.<br><sup>3</sup> Dopo l’accettazione dell’articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Banca nazionale svizzera pubblica ogni mese la totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.</span></p><p><span><sup>1</sup> &nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> &nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br></span><span><br></span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-506</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=507">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 marzo 2020 e terminerà circa nel</p> settembre 2021.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2020-03-03 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 marzo 2020 e terminerà circa nel</p> settembre 2021.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)</em></p><p><sup>1</sup> I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua.</p><p><sup>2</sup> Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup>3</sup> La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-507</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale '7500 franchi a ogni persona avente la cittadinanza svizzera (Iniziativa per l'elicottero monetario)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=509">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 ottobre 2020 e terminerà circa nel</p> aprile 2022.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2020-10-20 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 20 ottobre 2020 e terminerà circa nel</p> aprile 2022.
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</p><div><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</span></p></div><div><p><span><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup>&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><em>12. Versamento unico a persone aventi la cittadinanza svizzera mediante un aumento della massa monetaria</em></span><span><br></span></p><p><span><sup>1</sup> Ogni persona avente la cittadinanza svizzera il giorno dell’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni riceve dalla Banca nazionale svizzera 7500 franchi.&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><sup>2</sup> La Banca nazionale svizzera emette moneta per la somma complessiva necessaria.</span><span><br></span></p><p><span><sup>3</sup> Ogni beneficiario riceve l’importo al più tardi entro un anno dall’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><sup>4</sup> L’importo ricevuto è esente dall’imposta sul reddito.</span></p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><p><sup>2 </sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.&nbsp;</p></div><br></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-509</guid>
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<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la libertà e l’integrità fisica'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=510">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 dicembre 2020 e terminerà circa nel</p> giugno 2022.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2020-12-01 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 dicembre 2020 e terminerà circa nel</p> giugno 2022.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 10 cpv. 2<sup>bis </sup></em><br><sup>2bis</sup>&nbsp;Gli interventi nell’integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art.10&nbsp;cpv. 2bis (Diritto all’integrità fisica e psichica)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 10 capoverso 2bis al più tardi entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup><span> RS </span><strong>101</strong><br><sup>2 </sup><span>Il numero definitivo
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della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria
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federale dopo la votazione popolare.</span><span></span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-510</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>'Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=511">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 9 marzo 2021 e terminerà circa nel</p> settembre 2022.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-03-09 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 9 marzo 2021 e terminerà circa nel</p> settembre 2022.
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</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br></p><p>Art. 127 cpv. 2<sup>bis</sup><br><sup>2bis</sup> Le persone fisiche sono soggette a imposizione a prescindere dal loro stato civile.<br></p><p>Art. 197 n. 12<sup>2</sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Imposizione individuale a prescindere dallo stato civile)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 127 capoverso 2<sup>bis</sup> al più tardi entro tre anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS 101<br><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-511</guid>
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<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per veicoli più sicuri'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=512">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 marzo 2021 e terminerà circa nel</p> settembre 2022.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-03-16 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 marzo 2021 e terminerà circa nel</p> settembre 2022.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1&nbsp;</sup>è modificata come segue:<br><br>Art. 82 cpv. 1bis–1octies<br><br><sup>1bis</sup> Il legislatore si basa sui seguenti principi fondamentali:<br>a.<span> </span>l’ergonomia dell’attività è lo studio scientifico della relazione tra l’utente e i suoi mezzi, i suoi metodi e il suo ambiente nel quadro della guida di un veicolo; la messa in pratica di tali conoscenze deve garantire il massimo comfort, il massimo senso di sicurezza e la massima efficienza per il maggior numero di utenti della rete stradale;</p><p>b.<span> </span>la protezione è l’atto di fare in modo che non vengano arrecati danni a persone o cose; essa mira inoltre a ridurre i danni in caso di incidente;</p><p>c.<span> </span>la sicurezza è la condizione di ciò che è sicuro, la proprietà di ciò che funziona in modo affidabile e conforme alla propria tipologia; essa caratterizza lo stato o la situazione senza pericolo; il requisito della sicurezza si applica sia all’oggetto stesso che al suo utilizzo;&nbsp;</p><p>d.<span> </span>il senso di sicurezza è lo stato d’animo di fiducia e tranquillità che deriva dalla sensazione, fondata o no, di essere al sicuro dal pericolo.</p><p><sup>1ter</sup> La Confederazione garantisce che le responsabilità inerenti all’ambito della guida di un veicolo siano ripartite tra i costruttori di veicoli e accessori, i conducenti, i proprietari, i committenti e gli assicuratori (di seguito: attori) per quanto concerne i loro atti e la loro competenza. Definisce i mezzi di informazione, di formazione e di controllo.</p><p><sup>1quater</sup> Essa stabilisce le condizioni per l’informazione dell’acquirente in modo da consentirgli una scelta consapevole, sia che si tratti di un veicolo o di un accessorio nuovo oppure usato.</p><p><sup>1quinquies</sup> Essa incarica i costruttori o i loro rappresentanti di garantire che i loro prodotti siano conformi allo stato dell’arte in termini di ergonomia dell’attività, di protezione e di sicurezza. Adegua il quadro legale in funzione dell’evoluzione dello stato dell’arte negli ambiti dell’ergonomia dell’attività, della protezione e della sicurezza.</p><p><sup>1sexies</sup> Gli attori sono civilmente e penalmente responsabili di tutte le conseguenze di lacune in detti ambiti che causano l’insorgenza di eventi atti a perturbare lo svolgimento soddisfacente della guida del veicolo, quali la disattenzione, la messa in pericolo o gli incidenti. Per il calcolo concernente la responsabilità di ciascun attore viene applicata una ponderazione basata sulla capacità di ciascuno di essi di agire preventivamente per diminuire il rischio d’insorgenza di un siffatto evento.</p><p><sup>1septies </sup>La Confederazione definisce la procedura e i requisiti di conformità dei veicoli e degli accessori nel quadro della circolazione stradale negli ambiti dell’ergonomia dell’attività, della protezione e della sicurezza.</p><p><sup>1octies</sup> In caso di integrazione di funzionalità di un accessorio nell’interfaccia di un veicolo, il costruttore che le integra è responsabile della loro conformità per quanto riguarda l’ergonomia dell’attività, la protezione e la sicurezza.<br><br><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p>&nbsp; </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-512</guid>
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<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=514">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 agosto 2021 e terminerà circa nel</p> febbraio 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-08-17 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 agosto 2021 e terminerà circa nel</p> febbraio 2023.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br>Art. 99 cpv. 1<sup>bis</sup> e 5<br><br><sup>1bis </sup>La Confederazione assicura che siano disponibili in ogni tempo monete o banconote in quantità sufficiente.<br><br><sup>5</sup> La sostituzione del franco svizzero con un’altra valuta sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.<br></p><p></p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><br></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-514</guid>
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<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=515">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 agosto 2021 e terminerà circa nel</p> febbraio 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-08-24 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 agosto 2021 e terminerà circa nel</p> febbraio 2023.
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</p><p>La Costituzione&nbsp;federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br><em>Art. 94a Limiti posti all’economia</em></p><p><em></em></p><p><sup>1</sup> La natura e la sua capacità di rinnovamento costituiscono i limiti posti all’economia nazionale. Le attività economiche possono consumare risorse ed emettere sostanze nocive soltanto nella misura in cui le basi naturali della vita siano conservate.<br><br><sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni assicurano il rispetto di tale principio; tengono conto in particolare della sostenibilità sociale, in Svizzera e all’estero, delle misure da essi adottate.<br><br><em>Art. 197 n. 13</em><sup><em>2</em></sup></p><p><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 94a (Limiti posti all’economia)</em><br><br><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro dieci anni dall’accettazione dell’articolo 94a da parte del Popolo e dei Cantoni l’impatto ambientale dei consumi in Svizzera non superi più i limiti del pianeta in rapporto alla popolazione svizzera.<br><br><sup>2</sup> La presente disposizione si applica segnatamente al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, al consumo d’acqua, all’utilizzazione del suolo e all’immissione di azoto e fosforo.</p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS&nbsp;<strong>101<br></strong><sup>2 </sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p>&nbsp;</description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-515</guid>
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<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Contro gli F-35 (Stop F-35)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=517">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 agosto 2021 e terminerà circa nel</p> febbraio 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-08-31 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 agosto 2021 e terminerà circa nel</p> febbraio 2023.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:</p><p><em>Art. 197 n. 13<sup>2</sup></em>&nbsp;</p><p><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)</em><br><sup>1&nbsp;</sup>La Confederazione non acquista aviogetti da combattimento del tipo F-35.<br><sup>2&nbsp;</sup>Il budget dell’esercito è adeguato di conseguenza.<br><span></span><sup>3&nbsp;</sup>La presente disposizione decade il 1° gennaio 2040.</p><p><sup>1</sup><span>&nbsp;RS&nbsp;</span><span>101</span><br><sup>2</sup><span>&nbsp;</span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-517</guid>
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<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite eque e sicure (Iniziativa generazioni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=516">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 7 settembre 2021 e terminerà circa nel</p> marzo 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-09-07 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 7 settembre 2021 e terminerà circa nel</p> marzo 2023.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 112 cpv. 2 lett. e</em><br><sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>e.<span> </span>l’età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) è adattata periodicamente; determinante è l’evoluzione dell’aspettativa di vita.</p><p><em>Art. 113 cpv. 2 lett. f–i</em><br><sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>f.<span> </span>le rendite di vecchiaia sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione; è evitata una ridistribuzione contraria a tale sistema; in questo modo le persone attive e i pensionati condividono la responsabilità nei confronti delle generazioni future;<br>g.<span> </span>le rendite future e in corso sono adattate periodicamente ai redditi da investimento, al potere d’acquisto e all’aspettativa di vita; determinante è la situazione finanziaria degli istituti di previdenza;<br>h.<span> </span>l’età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) è adattata periodicamente; determinante è l’evoluzione dell’aspettativa di vita;<br>i.<span> </span>le persone occupate a tempo parziale non sono svantaggiate.</p><p><sup>1</sup> RS&nbsp;<strong>101</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-516</guid>
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<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Vivere dignitosamente – Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=513">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 settembre 2021 e terminerà circa nel</p> marzo 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-09-21 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 settembre 2021 e terminerà circa nel</p> marzo 2023.
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</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 110a</span></em><span><span>&nbsp; </span>Reddito di
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base incondizionato</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La
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Confederazione garantisce alle persone domiciliate in Svizzera un reddito di
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base incondizionato. Esso deve consentire di condurre un’esistenza dignitosa in
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seno alla famiglia e alla società, di partecipare alla vita pubblica </span><span>e
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di impegnarsi per il bene comune.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Il reddito
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||
di base è concepito in modo da contribuire a preservare e sviluppare le
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assicurazioni sociali.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;La legge disciplina l’importo e il versamento del
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reddito di base. </span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;Disciplina inoltre il finanziamento del reddito di
|
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base. Tutti i settori economici contribuiscono solidalmente a tale
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||
finanziamento sulla base dei propri proventi. In particolare sono tassati
|
||
adeguatamente il settore finanziario e le imprese del settore tecnologico ed è
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sgravata l’attività lucrativa. </span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 13<strong><sup>2</sup></strong></span></em></p><p><em><span>13. Disposizione
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||
transitoria dell’art. 110a (Reddito di base incondizionato)</span></em><span> </span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione
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dell’articolo 110<em>a</em> entro cinque anni
|
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dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. </span></p><p><sup><span>2&nbsp; </span></sup><span>La legge disciplina il
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coordinamento del reddito di base incondizionato con le prestazioni delle
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||
assicurazioni sociali esistenti nonché gli eventuali adeguamenti di tali
|
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prestazioni. </span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>Stabilisce in che misura il reddito di base
|
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incondizionato può essere versato a persone non domiciliate in Svizzera.<span>&nbsp; </span></span></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Per assicurare il finanziamento attraverso i proventi di
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||
tutti i settori economici, la Confederazione tassa adeguatamente in
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||
particolare:</span></p><p><span>a. le </span><span>transazioni
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||
del settore finanziario; </span></p><p><span>b. le cifre d’affari delle
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imprese del settore tecnologico; e </span></p><p><span>c. i redditi da capitale.</span></p><p><sup><span>5&nbsp;</span></sup><span>A tal fine la Confederazione
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rende nota la somma totale dei redditi delle persone fisiche e la somma totale
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degli utili delle persone giuridiche.</span></p><sup><span>6&nbsp;</span></sup><span>La Banca nazionale svizzera
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pubblica dati sulla totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i
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giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti
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effettuati mediante nuove tecnologie.</span>
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<div><br><div><p></p></div><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<div><p><span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-513</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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</item>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un giorno di riflessione prima di ogni aborto (Iniziativa La notte porta consiglio)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=519">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 dicembre 2021 e terminerà circa nel</p> giugno 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-12-21 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 dicembre 2021 e terminerà circa nel</p> giugno 2023.
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</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p><em>Art. 10 cpv. 4</em><br><sup>4</sup> La legge prevede provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita.<br></p><p><em>Art. 197 n. 13&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 4 (Provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita)</em></p><p><em></em><sup>1</sup> Nove mesi dopo l’accettazione dell’articolo 10 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, i medici devono concedere alla donna incinta almeno un giorno di riflessione prima di un’interruzione di gravidanza. Sono eccettuate le gravidanze che comportano per la donna incinta un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile.<br><sup>2</sup> I medici forniscono alla donna incinta una guida di tutti i centri di consulenza e assistenza attivi a livello cantonale nonché di quelli attivi a livello nazionale che offrono aiuto psicologico, finanziario o materiale.</p><p></p><span></span><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria <span> </span>federale dopo la votazione popolare.<br></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-519</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei bambini vitali al di fuori dell’utero materno (Iniziativa Salvare i bambini vitali)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=518">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 dicembre 2021 e terminerà circa nel</p> giugno 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-12-21 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 dicembre 2021 e terminerà circa nel</p> giugno 2023.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br><em>Art. 10 cpv. 4</em><br><sup>4</sup> La legge prevede provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita.<br><br><em>Art. 197 n. 13</em><sup><em>2</em></sup><br><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 4 (Provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita)</em></p><p><sup>1</sup> Tutte le disposizioni che autorizzano l’interruzione della gravidanza allorché il bambino è in grado di respirare fuori dall’utero materno, eventualmente mediante provvedimenti di medicina intensiva, decadono tre mesi dopo l’accettazione dell’articolo 10 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><sup>2</sup> Sono eccettuate le gravidanze che comportano per la donna incinta un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile.</p><p></p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-518</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Il Popolo e i Cantoni decidono delle leggi federali dichiarate urgenti!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=520">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 gennaio 2022 e terminerà circa nel</p> luglio 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-01-25 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 gennaio 2022 e terminerà circa nel</p> luglio 2023.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art 140 cpv. 1 lett. c e d</span></em></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:</span></p><p><span>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>abrogata</em></span><span></span></p><p><span>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le leggi federali dichiarate urgenti; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro cento giorni dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.</span></p><p><em><span>Art 141 cpv. 1 lett. b</span></em></p><p><em><span>Abrogata</span></em></p><p><em><span>Art 165 cpv. 2–3<sup>bis</sup></span></em></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><em><span>Abrogato</span></em></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><em><span>Abrogato</span></em></p><p><sup><span>3bis&nbsp;</span></sup><span>Le leggi dichiarate urgenti decadono cento giorni dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni.</span></p><div><br><div><p> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RS <strong>101</strong></span></p></div></div><p><br></p><div><div></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-520</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=521">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 marzo 2022 e terminerà circa nel</p> settembre 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-03-08 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 marzo 2022 e terminerà circa nel</p> settembre 2023.
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</p><p></p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p><em>Art. 116a</em> Custodia di bambini complementare alla famiglia<br><sup>1</sup> I Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente e adeguata ai bisogni in materia di custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.<br><sup>2</sup> L’offerta è accessibile a tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell’istruzione scolastica di base. Deve contribuire al benessere del bambino e alla conciliabilità tra lavoro e famiglia e deve essere definita in funzione dei bisogni dei genitori.<br><sup>3</sup> Il personale che si occupa dei bambini deve disporre della necessaria formazione ed essere retribuito in modo corrispondente. Le sue condizioni di lavoro devono consentire un accudimento di qualità.<br><sup>4</sup> La Confederazione assume i due terzi dei costi. I Cantoni possono prevedere che i genitori partecipino ai costi secondo la loro capacità economica. Complessivamente la partecipazione dei genitori non può eccedere il 10 per cento del loro reddito.<br><sup>5</sup> La Confederazione può stabilire principi.&nbsp;</p><p><em>Art. 197 n. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’articolo 116a (Custodia di bambini complementare alla famiglia)</em><br>Le disposizioni di esecuzione dell’articolo 116<em>a</em> entrano in vigore entro cinque anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.&nbsp;</p><p></p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<sup>.</sup></p><p><span></span></p><p></p></description>
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<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per indennità regolamentate in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=522">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 marzo 2022 e terminerà circa nel</p> settembre 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-03-29 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 29 marzo 2022 e terminerà circa nel</p> settembre 2023.
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</p><p>La Costituzione<sup>1</sup> federale è modificata come segue:<br><br><em>Art. 95a</em> Indennità in caso di epidemia&nbsp;</p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull’indennità destinata alle imprese, ai lavoratori indipendenti e agli operatori culturali occasionali in caso di epidemia.</p><p><sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:<br>a. l’indennità è concessa a chi è colpito in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità;<br>b. l’indennità copre le spese correnti non coperte e la perdita di guadagno;&nbsp;<br>c. l’indennità è concessa dall’autorità che ha la responsabilità principale dell’emanazione della misura;<br>d. il diritto all’indennità è sussidiario agli altri diritti legali o contrattuali.&nbsp;</p><p></p><p></p><p><em>Art. 197 n. 13&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 95a (Indennità in caso di epidemia)</em></p><p><em></em><sup>1</sup> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 95<em>a</em> entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>2</sup> La legislazione d’esecuzione dell’Assemblea federale e le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale rispettano i seguenti principi:<br>a. le imprese, i lavoratori indipendenti e gli operatori culturali occasionali hanno diritto, conformemente all’articolo 95<em>a</em> capoverso 2, a un’indennità per le loro spese correnti non coperte; è tenuto conto delle strutture dei costi dei singoli settori;<br>b. l’indennità non determina una riduzione della deduzione dell’imposta precedente nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto;&nbsp;<br>c. le imprese hanno diritto per tutti i loro impiegati all’indennità per lavoro ridotto sulla base di una procedura di annuncio semplificata e di un conteggio sommario; le casse di disoccupazione prendono a carico in modo proporzionale anche i contributi dei datori di lavoro, segnatamente quelli versati alla previdenza pubblica e alla previdenza professionale nonché alle casse di compensazione per gli assegni familiari; per le vacanze e i giorni festivi degli impiegati è concessa un’indennità proporzionale;<br>d. un’indennità per perdita di guadagno è concessa ai lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>3</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e alle persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sull’assicurazione contro la disoccupazione colpiti in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS<strong> 101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> RS <strong>830.1</strong><br><sup>4</sup> RS <strong>837.0</strong></p><p></p><p></p></description>
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<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una nuova Costituzione federale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=523">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 aprile 2022 e terminerà circa nel</p> ottobre 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-04-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 aprile 2022 e terminerà circa nel</p> ottobre 2023.
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</p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup>1</sup> è sottoposta a revisione totale.&nbsp;</description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-523</guid>
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<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=524">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 aprile 2022 e terminerà circa nel</p> ottobre 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-04-26 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 aprile 2022 e terminerà circa nel</p> ottobre 2023.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale</span></span><span><sup>1</sup></span><span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span><span>Art.&nbsp;59</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Le persone di cittadinanza svizzera prestano un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Questo servizio è prestato sotto forma di servizio militare o di un altro servizio di milizia equivalente riconosciuto dalla legge.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;È garantito l'effettivo regolamentare dei servizi d'intervento in caso di crisi, in particolare:</span></p><p><span></span><span><span></span>a. dell'esercito;</span></p><p><span></span><span><span></span><span><span></span><span>b. della protezione civile.</span></span></span></p><p><sup><span>4</span>&nbsp;</sup><span>Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, chi non presta il servizio obbligatorio a beneficio della collettività e dell'ambiente è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;La legge stabilisce se e in che misura un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente è prestato da persone che non hanno la cittadinanza svizzera.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.</span></p><p><em></em></p><p><em><span></span></em></p><p></p><p><em><span>Art. 61 cpv. 3–5</span></em></p><p><em><span>Abrogati</span></em></p><p><em></em></p><p><em><span><span></span></span></em></p><p></p><p><em><span><span>Art. 197 n. 15</span></span></em><span><sup><span>2</span></sup></span><em><span><sup><br></sup></span></em><em><span>15. Disposizione transitoria dell'art. 59 (</span></em><span>Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente</span><em><span>)</span></em></p><p><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 59 entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana entro tre anni dal suo scadere.</span></p><div><br><div><p><span><sup>1&nbsp;</sup><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup>&nbsp;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-524</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una limitazione dei fuochi d’artificio'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=525">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2022 e terminerà circa nel</p> novembre 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-05-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 maggio 2022 e terminerà circa nel</p> novembre 2023.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:&nbsp;<br><br><em>Art. 74a</em> Fuochi d’artificio</p><p><sup>1</sup> La vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi sono vietati.&nbsp;</p><p><sup>2</sup> Per eventi d’importanza sovraregionale l’autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali.</p><p><sup>3</sup> L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.&nbsp;</p><p><br><em>Art. 197 n. 15<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;</em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Fuochi d’artificio)</em><br><br>Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 74<em>a</em> entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p><strong></strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-525</guid>
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<pubDate>Tue, 03 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Rafforzare l’AVS grazie agli utili della Banca nazionale (Iniziativa sulla BNS)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=527">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 maggio 2022 e terminerà circa nel</p> novembre 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-05-24 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 24 maggio 2022 e terminerà circa nel</p> novembre 2023.
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</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br></p><p><em>Art. 99 cpv. 5<sup>2&nbsp;</sup></em><br><sup>5</sup> Qualora l’utile iscritto a bilancio della Banca nazionale sia elevato, una parte di esso è accreditata, in deroga al capoverso 4, al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Le distribuzioni straordinarie di utili all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti si aggiungono alle prestazioni finanziarie di cui all’articolo 112 capoverso 3 lettera b.<br><br><em>Art. 197 n. 15</em><sup><em>3</em></sup><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 99 cpv. 5 (Utili della Banca nazionale a favore dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti)</em><br><sup>1</sup> La legge stabilisce la chiave di ripartizione straordinaria tenendo conto degli utili iscritti a bilancio prima del 2015. È fatta salva la quota spettante ai Cantoni, pari a due terzi dell’utile iscritto a bilancio, ma al massimo 4 miliardi di franchi all’anno.<br><sup>2</sup> Il prodotto lordo dei tassi di interesse negativi applicati sui conti giro gestiti dalla Banca nazionale da essa conseguito dal 2015 fino all’entrata in vigore dell’articolo 99 capoverso 5 è accreditato integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.<br><sup>3</sup> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 99 capoverso 5 entro due anni dall’accettazione di tale disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.<br></p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2&nbsp;</sup>La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br><sup>3&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<span></span></p><p></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-527</guid>
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<pubDate>Tue, 24 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale '200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=528">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 maggio 2022 e terminerà circa nel</p> novembre 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-05-31 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 maggio 2022 e terminerà circa nel</p> novembre 2023.
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</p><p><span>La Costituzione federale è modificata come segue: </span></p><p></p><p><em><span>Art. 93 cpv. 6</span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;Per finanziare i programmi radiotelevisivi che forniscono un servizio indispensabile alla collettività, la Confederazione riscuote un canone annuo di 200 franchi esclusivamente dalle economie domestiche di tipo privato. Le persone giuridiche, le società di persone e le imprese individuali non pagano alcun canone. </span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 15<sup></sup></span></em></p><p><em></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 6 (Radiotelevisione)</span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;I proventi totali del canone sottostanno alle regole della perequazione finanziaria tra le regioni linguistiche vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale, al fine di permettere la diffusione di programmi di pari livello e di qualità elevata per le minoranze linguistiche. </span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La quota del canone spettante alle emittenti radiotelevisive regionali private corrisponde almeno all’importo definito nelle loro concessioni prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale. </span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Se il numero delle economie domestiche assoggettate aumenta, l’importo del canone va ridotto di conseguenza, in modo che i proventi totali del canone rimangano costanti. L’eventuale riduzione del canone avviene ogni cinque anni. Può essere preso in considerazione il rincaro.</span></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;I principi sanciti dagli articoli 93 capoverso 6 e 197 numero 15 capoversi 1–3 costituiscono norme direttamente applicabili e sono applicati da tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, a prescindere dall’articolo 190.</span></p><p></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 93 capoverso 6 entro 18 mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, nel rispetto dell’articolo 197 numero 15 capoversi 1–3. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale</span></p><div><br><div><p><span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare</span><span>; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p><p></p></div></div><p><br></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-528</guid>
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<pubDate>Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=529">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 giugno 2022 e terminerà circa nel</p> dicembre 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-06-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 giugno 2022 e terminerà circa nel</p> dicembre 2023.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 80 cpv. <sup>2ter&nbsp;</sup></em><sup>2</sup>&nbsp;<br><sup>2</sup><sup>ter</sup>&nbsp;L’importazione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras è vietata.</p><p><em>Art. 197 n. 15</em><sup>3</sup>&nbsp;</p><p><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2<sup>ter</sup>&nbsp;(Divieto di importazione di foie gras)</em></p><p>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2<sup>ter</sup>&nbsp;entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p><p><br></p></description>
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<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=530">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 giugno 2022 e terminerà circa nel</p> dicembre 2023.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-06-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 giugno 2022 e terminerà circa nel</p> dicembre 2023.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br></p><p><em>Art. 80 cpv. 2</em><sup><em>bis </em>2</sup>&nbsp;&nbsp;<br>2<sup>b</sup><sup>is</sup> L’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è vietata.<br><br><em>Art. 197 n. 15</em><sup>3</sup>&nbsp;<br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2<sup>bis</sup> entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-530</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Condizioni di lavoro eque per gli autisti (Iniziativa sugli autisti)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=531">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 luglio 2022 e terminerà circa nel</p> gennaio 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-07-12 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 luglio 2022 e terminerà circa nel</p> gennaio 2024.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br><em>Art. 102a </em><span> </span><em>Autisti e logistica<br></em><sup>1</sup> Per assicurare l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in servizi logistici, la Confederazione provvede affinché vi sia un numero sufficiente di autisti adeguatamente formati.<br><sup>2</sup> Gli autisti che effettuano trasporti entro i confini svizzeri devono vivere e abitare in Svizzera o tutt’al più nelle regioni limitrofe, così da garantire che il tragitto per recarsi al lavoro duri meno di un’ora.<br><sup>3</sup> Le condizioni di lavoro e la retribuzione degli autisti devono essere paragonabili a quelle di altre professioni artigianali. Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza un salario minimo vincolante.<br><sup>4</sup> Sono vietati i trasporti effettuati entro i confini svizzeri con veicoli immatricolati all’estero (cabotaggio). Le infrazioni a tale divieto sono perseguite dalle autorità federali. La Confederazione ha il diritto di esaminare la documentazione d’esercizio, i documenti di trasporto e i conteggi, nonché di effettuare sopralluoghi presso spedizionieri, trasportatori e destinatari e sottoporre i veicoli a controlli su strada.<br><sup>5</sup> La formazione e il perfezionamento rispondono alle esigenze dell’economia, della popolazione e degli autisti stessi. La formazione e il perfezionamento sono imperniati sull’efficienza dei metodi di lavoro, la sicurezza stradale, la protezione dell’ambiente, l’utilizzo parsimonioso delle risorse e il senso di responsabilità. La formazione e il perfezionamento sono assolti in Svizzera. Sono finanziati con i proventi della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.<br><sup>6</sup> La Confederazione rileva i dati statistici utili a verificare l’applicazione di queste prescrizioni.<br><sup>7</sup> La Confederazione emana leggi e ordinanze che disciplinano l’assunzione, le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento degli autisti nonché l’applicazione del divieto di cabotaggio.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS<strong> 101</strong></p><p><br></p><div><div></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=532">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 agosto 2022 e terminerà circa nel</p> febbraio 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-08-16 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 agosto 2022 e terminerà circa nel</p> febbraio 2024.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><span></span><em><span>Art. 129a</span></em><span>&nbsp;&nbsp; <span>Imposta per il futuro</span></span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confederazione riscuote un’imposta sulle successioni e sulle donazioni delle persone fisiche al fine di costruire e preservare un futuro che meriti di essere vissuto.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni impiegano il gettito fiscale lordo dell’imposta per combattere la crisi climatica in modo socialmente equo e per apportare </span><span>all’</span><span>economia nel suo complesso la trasformazione necessaria a tal fine.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Il gettito fiscale lordo dell’imposta è attribuito in ragione di due terzi alla Confederazione e di un terzo ai Cantoni. La competenza dei Cantoni di riscuotere un’imposta sulle successioni e sulle donazioni rimane invariata.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>L’aliquota d’imposta è del 50 per cento. È esentata dall’imposta una franchigia unica di 50 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni. L’imposizione avviene non appena la franchigia è superata.</span></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Il Consiglio federale adegua periodicamente la franchigia al rincaro.</span></p><p><span></span><em><span>Art. 197 n. 15</span></em></p><p><em></em></p><p><span>15. Disposizione transitoria dell’art.&nbsp;129a (Imposta per il futuro)</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione concernenti:</span></p><ol><li><span>la prevenzione dell’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera, all’obbligo di registrare le donazioni e all’esaustività dell’imposizione;</span></li><li><span>l’impiego del gettito fiscale lordo per sostenere la trasformazione ecologica e socialmente equa dell’economia nel suo complesso, in particolare nei settori del lavoro, dell’alloggio e dei servizi pubblici.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span><span>Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative d’esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 129</span><em>a</em><span> da parte del Popolo e dei Cantoni. Le disposizioni d’esecuzione si applicano retroattivamente alle successioni e alle donazioni posteriori all’accettazione dell’articolo 129</span><em>a</em><span>.</span></span></p><div><br><div><p><span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-532</guid>
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<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=533">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 agosto 2022 e terminerà circa nel</p> febbraio 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-08-30 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 agosto 2022 e terminerà circa nel</p> febbraio 2024.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 89 cpv. 6 e 7</span></em></p><p><sup><span>6</span></sup><span> L’approvvigionamento di energia elettrica è garantito in ogni tempo. La Confederazione definisce le relative responsabilità.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span> L’energia elettrica è prodotta nel rispetto dell’ambiente e del clima. Sono ammissibili tutti i tipi di produzione di energia elettrica rispettosi del clima.</span></p><div><br><div><p> RS <strong>101</strong></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=535">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 6 settembre 2022 e terminerà circa nel</p> marzo 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-09-06 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 6 settembre 2022 e terminerà circa nel</p> marzo 2024.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br><em>Art. 103a</em><span> </span>Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa<br><sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni lottano contro il riscaldamento climatico di origine umana e le sue conseguenze sociali, ecologiche ed economiche conformemente agli accordi internazionali sul clima. Provvedono a un finanziamento e a un’attuazione socialmente equi delle misure.</p><p><span></span><sup>2</sup> La Confederazione sostiene in particolare:<br>a.<span> </span>la decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell’economia;<br>b.<span> </span>l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e il potenziamento delle energie rinnovabili;<br>c.<span> </span>le necessarie misure di formazione, formazione continua e riqualificazione, compresi i contributi finanziari destinati a compensare la perdita di guadagno durante il periodo di formazione;<br>d.<span> </span>i pozzi di carbonio sostenibili e naturali;<br>e.<span> </span>il rafforzamento della biodiversità, segnatamente al fine di lottare contro le conseguenze del riscaldamento climatico.</p><p><sup>3</sup> Per finanziare i propri progetti e fornire contributi finanziari ai progetti dei Cantoni, dei Comuni e di terzi, la Confederazione dispone di un fondo di investimento. Il fondo o terzi incaricati dalla Confederazione possono inoltre concedere crediti, garanzie e fideiussioni.</p><p><sup>4</sup> La legge disciplina i dettagli.<br><br><br><em>Art. 197 n. 15</em><sup><em>2</em></sup><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 103a (Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa)</em><br>La Confederazione alimenta il fondo di cui all’articolo 103a capoverso 3 ogni anno fino al 2050, al più tardi a partire dal terzo anno dopo l’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, con mezzi pari almeno allo 0,5 e al massimo all’1 per cento del prodotto interno lordo. Questo importo non è contabilizzato nell’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo secondo l’articolo 126 capoverso 2. Può essere ridotto in maniera adeguata quando la Svizzera ha raggiunto i suoi obiettivi climatici nazionali e internazionali.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS<strong> 101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile – Un progresso per la salute e l’ambiente (Iniziativa Saferphone)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=534">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 13 settembre 2022 e terminerà circa nel</p> marzo 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-09-13 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 13 settembre 2022 e terminerà circa nel</p> marzo 2024.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 118 cpv. 2 lett. d</span></em><em></em></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>[La Confederazione] Emana prescrizioni su:</span></p><p><span>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 118c </span></em><span>Protezione dalle radiazioni non ionizzanti<em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti volti a proteggere l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali dalle radiazioni non ionizzanti generate tecnicamente.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Provvedono affinché sia garantito l’impiego di tecnologie a emissioni ridotte in tutti gli ambiti di applicazione. Gli impianti e gli apparecchi rispettano il principio della minor esposizione possibilmente raggiungibile. I valori limite sono determinati conformemente a tale principio.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Per i collegamenti radio sono determinanti percorsi di trasmissione brevi e un’esposizione di terzi bassa.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La fornitura di servizi di telecomunicazione alle unità abitative e alle unità aziendali avviene in linea di massima tramite la rete via cavo.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni privilegiano e promuovono l’impiego di tecnologie che non emettono onde elettromagnetiche.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 15</span></em><em></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria degli art. 118 cpv. 2 lett. d e 118c (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’Assemblea federale emana la legge d’esecuzione degli articoli 118 capoverso 2 lettera d e 118<em>c</em> entro tre anni dall’accettazione di tali disposizioni da parte del Popolo e dei Cantoni. Se la legge d’esecuzione non entra in vigore entro tale termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Fino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione, per quanto riguarda le onde elettromagnetiche si applica quanto segue:</span></p><ol><li><span>per la comunicazione con gli apparecchi terminali nelle reti mobili devono essere impiegate esclusivamente le frequenze portanti comprese nelle bande di frequenze date in concessione fino al 31 dicembre 2021;</span></li><li><span>le limitazioni preventive delle emissioni previste dall’ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere attenuate.</span></li></ol><div><br><div><p><span> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span></span></span><span>La numerazione definitiva della presente enumerazione sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale.</span></p></div><div><p><span> </span><span>RS <strong>814.710</strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-534</guid>
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<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!' </title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=536">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 settembre 2022 e terminerà circa nel</p> marzo 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-09-27 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 settembre 2022 e terminerà circa nel</p> marzo 2024.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p><span></span><span>Art. 112 cpv. 2 lett. </span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>In tale ambito si attiene ai principi seguenti:<sup></sup></span></p><p><span>c<sup>bis</sup>. <span> </span>per il calcolo delle rendite ordinarie, le persone assicurate coniugate sono equiparate agli altri assicurati; la riduzione della somma delle due rendite per coniugi non è ammissibile.</span></p><p><span></span><span>Art. 197 n. 15</span></p><p><span>15. Disposizione transitoria dell’art. (Equiparazione del matrimonio nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) </span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera c<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</span><span> </span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Affinché le persone assicurate coniugate siano equiparate agli altri assicurati, nell’ordinanza il Consiglio federale stabilisce, in particolare, che la somma delle rendite per coniugi non è ridotta a causa dello stato civile e che le persone assicurate coniugate che non esercitano un’attività lucrativa versano contributi.</span></p><div><br><div><p><span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare</span><span>.</span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=537">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 settembre 2022 e terminerà circa nel</p> marzo 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-09-27 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 27 settembre 2022 e terminerà circa nel</p> marzo 2024.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><span></span><em><span>Art. 128 cpv. </span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>3bis</span></sup><span>&nbsp;Il reddito dei coniugi è cumulato. La legge assicura che i coniugi non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti.</span></p><p><span></span><em><span>Art. 197 n. 15</span></em></p><p><em></em></p><p><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 128 cpv. 3<sup>bis</sup> (Non svantaggiare i coniugi in materia di imposta federale diretta)</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;<span>Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 128 capoverso 3<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Affinché non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti, nell’ordinanza il Consiglio federale disciplina che per i coniugi:</span></p><ol><li><span>oltre alla tassazione congiunta è effettuato un calcolo fiscale alternativo sulla base della tariffa e delle deduzioni per le persone non coniugate secondo la legislazione sull’imposta federale diretta; ed</span><ol><li><span>è addebitato il minore dei due ammontari di imposta calcolati.</span></li></ol></li></ol><div><br><div><p><span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a una previdenza individuale indipendente'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=539">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 ottobre 2022 e terminerà circa nel</p> aprile 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-10-25 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 ottobre 2022 e terminerà circa nel</p> aprile 2024.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale</span></span><span> </span><span>è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 117c</span> </span></em><span>Previdenza individuale mediante la proprietà abitativa </span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Parallelamente a un’assicurazione obbligatoria contro le malattie, è introdotto un sistema stabile di risparmio obbligatorio a favore della proprietà abitativa. Versamenti mensili generano il capitale proprio necessario per permettere alle persone che effettuano il risparmio previdenziale di accedere a ipoteche immobiliari della cassa federale o di banche. </span></p><p></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Dopo l’acquisto della proprietà abitativa vincolata alla previdenza, i versamenti mensili sono destinati all’ammortamento dell’ipoteca. Il 30 per cento del capitale risparmiato è riservato sotto forma di cuscinetto finanziario per la copertura dei costi della salute in età pensionabile.</span></p><p></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>A seconda del fabbisogno, l’ipoteca e il capitale proprio versato possono essere impiegati fino al 70 per cento per coprire i costi della salute.</span></p><p></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span><span>Chi non desidera possedere una proprietà abitativa può investire in istituzioni e progetti con scopi pacifici a favore dell’umanità, della flora e della fauna. Le misure appropriate a tal fine devono essere introdotte entro un anno dall’accettazione del presente articolo. Esse sono elaborate e decise dal comitato d’iniziativa, insieme ai rappresentanti del Popolo e alle autorità.</span></span></p><p></p><p><sup><span>5&nbsp;</span></sup><span>Tutti gli immobili utilizzati e quelli in eccedenza della ditta «Schweizerische Eidgenossenschaft» (numero Data Universal Numbering System: D-U-N-S 48-564-2987), della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi a disposizione di questa previdenza per la salute, a scopo di investimento, come garanzia di capitale per i risparmiatori che non possiedono una proprietà abitativa.&nbsp;</span></p><div><br><div><p><span> RS </span><strong><span>101</span></strong></p></div><div><p><span> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-539</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a una medicina naturale indipendente'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=538">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 ottobre 2022 e terminerà circa nel</p> aprile 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-10-25 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 ottobre 2022 e terminerà circa nel</p> aprile 2024.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span>&nbsp;<span><span>è modificata come segue:</span><strong></strong></span></p><p><em><span><span>Art. 118a, rubrica e cpv. 2–6 </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></em><span>Medicina complementare e medicina naturale indipendente</span><em></em></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La medicina naturale non sottostà al controllo da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) né ad alcun organo di controllo dell’industria farmaceutica.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Il compito di Swissmedic si limita esclusivamente all’omologazione di prodotti farmaceutici.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;Un organo di controllo indipendente per la medicina naturale è competente per:</span></p><ol><li><span>la promozione, il controllo e l’omologazione di agenti terapeutici naturali, di complementi alimentari e di prodotti naturali sperimentati;</span></li><li><span>il coordinamento della formazione dei naturopati, il perfezionamento dei naturopati nonché per l’autorizzazione all’esercizio della professione di naturopata;</span></li><li><span>la promozione di metodi di cura naturali alternativi;</span></li><li><span>il sostegno a studi sulla medicina naturale.</span></li></ol><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;Il comitato d’iniziativa è responsabile dell’istituzione dell’organo di controllo per la medicina naturale nonché dell’assunzione e della gestione del personale di quest’ultimo.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;I medici possono ricorrere alla medicina naturale senza limitazioni.</span></p><div><br><div><p><span> </span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=540">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 novembre 2022 e terminerà circa nel</p> maggio 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-11-08 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 novembre 2022 e terminerà circa nel</p> maggio 2024.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:</p><p>Art. 54a<sup>2</sup>&nbsp;<span> </span>Neutralità svizzera<br><sup>1</sup> La Svizzera è neutrale. La sua neutralità è permanente e armata.<br><sup>2</sup> La Svizzera non aderisce ad alleanze militari o difensive. È fatta salva una collaborazione con tali alleanze in caso di aggressione militare diretta contro la Svizzera o in caso di atti preparatori in vista di una simile aggressione.<br><sup>3</sup> La Svizzera non partecipa a scontri militari tra Stati terzi e non adotta neanche misure coercitive non militari nei confronti di Stati belligeranti. Sono fatti salvi gli obblighi verso l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e i provvedimenti volti a impedire l’elusione delle misure coercitive non militari adottate da altri Stati.<br><sup>4</sup> La Svizzera si avvale della propria neutralità permanente per prevenire e risolvere conflitti e offre i propri buoni uffici in qualità di mediatrice.</p><p>1 RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-540</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Riorganizzazione del sistema economico in un’economia comunitaria fondata su contingenti'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=541">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 10 gennaio 2023 e terminerà circa nel</p> luglio 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-01-10 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 10 gennaio 2023 e terminerà circa nel</p> luglio 2024.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br>Art. 2 cpv. 5 e 6<br><sup>5</sup> [La Confederazione Svizzera] Coordina e organizza l’economia nell’interesse dell’uomo e della natura, nell’ottica di un’equa distribuzione delle risorse, dello sviluppo comune dell’umanità e di una convivenza sostenibile con l’ambiente e in modo da favorire il più possibile la partecipazione della popolazione ai processi decisionali.<br><sup>6</sup> Per realizzare tali scopi, gestisce l’economia secondo l’articolo 6<em>a</em>.<br><br><em>Inserire prima del titolo del Titolo secondo&nbsp;</em><br><br>Art. 6<em>a </em>Principi dell’ordinamento economico<sup>2</sup>*<br>L’economia è gestita secondo i principi di cui agli articoli 6<em>b</em>–6<em>n</em>.<br><br>Art. 6<em>b</em> Forma economica<br><sup>1</sup> La Confederazione Svizzera si presenta verso l’esterno come un’unità economica privata senza scopo di lucro.<br><sup>2</sup> Il quadro economico è definito secondo i tre principi della sostenibilità dignitosa, della comunanza e della sussidiarietà.<br><sup>3</sup> La ripartizione dei beni economici e il rispetto dei principi sono regolati da un sistema di contingenti.<br><sup>4</sup> La popolazione è il decisore supremo; attraverso la democrazia diretta può dirigere l’economia entro il quadro economico stabilito.<br><br>Art. 6<em>c </em>Sostenibilità dignitosa<br><sup>1</sup> La natura animata dispone di sufficiente spazio per svilupparsi liberamente.<br><sup>2</sup> L’economia è per quanto possibile strutturata secondo cicli sani con la natura.<br><sup>3</sup> Gli animali non possono essere torturati o maltrattati.<br><sup>4</sup> Il danno totale causato dall’economia e dall’uomo deve essere inferiore alla capacità rigenerativa e al potere tampone della natura animata e inanimata. Se la natura animata è minacciata o la vita resa impossibile, sono ammessi interventi stabilizzatori su processi più ampi. Il criterio è l’insieme dei dati che possono essere raccolti scientificamente.<br><br>Art. 6<em>d</em> Comunanza<br><sup>1</sup> L’economia è imperniata sulla cooperazione, sul sostegno reciproco e su processi decisionali congiunti.<br><sup>2</sup> Il progresso deve andare a beneficio di tutti gli esseri umani e della natura.<br><sup>3</sup> All’interno dell’unità economica la ricerca, il progresso, la tecnologia, i piani di costruzione come pure le materie prime, le risorse economiche e i beni economici sono resi ugualmente accessibili in tutte le regioni e sviluppati congiuntamente. Si applicano i principi seguenti:<br>a. i beni economici, in particolare nel settore elettronico e meccanico, devono essere il più possibile uniformi, modulari e durevoli, nonché facilmente riparabili e rinnovabili;&nbsp;<br>b. l’impiego di tecnologie pericolose è definito congiuntamente sulla base di principi etici.<br><sup>4</sup> Le risorse economiche, le unità di produzione e gli istituti di formazione e di ricerca sono resi ugualmente accessibili all’interno di un’unità economica per permettere a ognuno di realizzarsi liberamente.<br><br>Art. 6<em>e</em> Sussidiarietà<br><sup>1</sup> L’uomo può organizzare liberamente l’ambiente che lo circonda nel rispetto dei principi della comunanza e della sostenibilità.<br><sup>2</sup> A livello di Comune, la popolazione locale può pianificare e strutturare autonomamente l’economia.<br><sup>3</sup> I beni economici sono prodotti in maniera autosufficiente in regioni quanto più possibile circoscritte secondo i principi seguenti:&nbsp;<br>a. i beni economici che possono essere fabbricati a livello di Comune sono gestiti dalla popolazione locale attraverso la democrazia diretta;&nbsp;<br>b. i beni economici che possono essere fabbricati a livello di Cantone sono gestiti dai Comuni e dalla popolazione;&nbsp;<br>c. i beni economici per i quali un approvvigionamento autosufficiente può essere garantito solo a livello di Confederazione sono gestiti dai Cantoni e dalla popolazione;&nbsp;<br>d. in caso di problemi o su richiesta, il livello superiore può offrire sostegno.<br><sup>4</sup> L’uomo organizza l’ambiente che lo circonda di comune accordo e secondo il proprio volere. Si applicano i principi seguenti:&nbsp;<br>a. i lavoratori organizzano le imprese e ne determinano la struttura di comune accordo;&nbsp;<br>b. i residenti organizzano gli edifici abitativi e ne determinano la struttura;&nbsp;<br>c. i gruppi di interesse organizzano i rispettivi beni e impianti e ne determinano la struttura.<br><br>Art. 6<em>f</em> Contingenti<br><sup>1</sup> L’economia è gestita sulla base di contingenti; non vi sono altri mezzi di pagamento all’interno dell’unità economica.<br><sup>2</sup> I contingenti hanno gli scopi seguenti:<br>a. combinano sostenibilità dignitosa ed equa ripartizione delle risorse;<br>b. determinano la quantità massima di risorse che l’economia può utilizzare per la fabbricazione di prodotti (contingenti di risorse);<br>c. fungono da mezzi di pagamento e rappresentano il controvalore dei contingenti di risorse (contingenti di valore);<br>d. indicano i prezzi dei beni economici e sono calcolati sulla base dei contingenti di risorse utilizzati per la fabbricazione, il consumo e lo smaltimento.<br><br>Art. 6<em>g </em>Calcolo dei contingenti<br><sup>1</sup> Per calcolare i contingenti è possibile ricorrere a modelli e semplificazioni, a condizione che il principio della sostenibilità dignitosa sia rispettato.<br><sup>2</sup> I contingenti di risorse sono calcolati sulla base della quantità massima di risorse che può essere generata e consumata nel rispetto del principio della sostenibilità dignitosa all’interno dell’unità economica.<br><sup>3</sup> Al riguardo vanno identificati e considerati tutti gli effetti dannosi per la natura e per l’uomo a breve e a lungo termine conosciuti e scientificamente misurabili.<br><sup>4</sup> Le risorse includono:<br>a. il suolo e le varie forme di suo sfruttamento;<br>b. le materie prime di ogni tipo;&nbsp;<br>c. gli inquinanti di ogni tipo.&nbsp;<br><sup>5</sup> Possono essere calcolati altri contingenti di risorse se ciò è necessario per garantire un’equa ripartizione delle risorse e una sostenibilità dignitosa.<br><sup>6</sup> Nel calcolo dei contingenti di materie prime va considerata la rarità delle stesse.<br><sup>7</sup> I contingenti di valore corrispondono ai contingenti di risorse in termini di mezzo di pagamento e prezzi dei prodotti.<br><sup>8</sup> I contingenti relativi a risorse di diverso tipo possono essere convertiti in un contingente unico.<br><sup>9</sup> Per la conversione in un contingente unico i singoli contingenti sono ponderati in base al loro utilizzo.<br><sup>10</sup> Le materie prime e i beni economici che sono oggetto di commercio vanno esaminati dal punto di vista del loro carico inquinante e inclusi nel calcolo.<br><br>Art. 6<em>h</em> Distribuzione dei contingenti di risorse<br><sup>1</sup> La Confederazione Svizzera definisce i sistemi per la distribuzione dei contingenti di risorse tra le varie imprese e regioni in vista della produzione di beni economici.<br><sup>2</sup> I sistemi per la distribuzione dei contingenti di risorse sono sempre decisi dalla popolazione mediante votazione.<br><sup>3</sup> La distribuzione tra i Cantoni e le imprese attive su scala nazionale è disciplinata a livello di Confederazione.<br><sup>4</sup> La distribuzione tra i Comuni e le imprese attive su scala cantonale è disciplinata a livello di Cantone.&nbsp;<br><sup>5</sup> La distribuzione tra le imprese locali che non sono organizzate dalla popolazione a livello di Cantone o di Confederazione è disciplinata a livello di Comune.<br><sup>6</sup> A livello di Comune la distribuzione dei contingenti di risorse è disciplinata direttamente dalla popolazione.<br><br>Art. 6<em>i</em> Ripartizione dei contingenti di valore come mezzo di pagamento<br><sup>1</sup> Il controvalore dei contingenti di risorse calcolati secondo l’articolo 6<em>g </em>è ripartito in parti uguali tra la popolazione in Svizzera come mezzo di pagamento.<br><sup>2</sup> Ai diversi livelli statali possono essere effettuate deduzioni per l’adempimento dei rispettivi mandati e compiti. Le deduzioni possono essere effettuate direttamente a partire dai contingenti di risorse e dai contingenti di valore.&nbsp;<br><sup>3</sup> L’utilizzo di questi contingenti deve essere trasparente e dichiarato almeno una volta all’anno.<br><sup>4</sup> I fanciulli ricevono un contingente di valore la cui entità è stabilita democraticamente; questo contingente è amministrato da chi detiene l’autorità parentale e può essere utilizzato per la vita di famiglia.<br><sup>5</sup> A livello di Comune, la popolazione può adeguare la ripartizione dei contingenti di valore per migliorare la struttura dell’economia. Può premiare il lavoro poco gratificante e l’esecuzione di determinate prestazioni. A titolo di compensazione, il contingente di valore di base è ridotto in modo tale che il valore complessivo dei mezzi di pagamento a disposizione delle persone in una data regione non superi la quantità calcolata per la stessa. In ogni Comune la differenza tra i contingenti di valore può ammontare al massimo al 100 per cento del contingente più basso. Devono in ogni caso essere soddisfatte le esigenze vitali minime della persona. Il lavoro svolto al di fuori e all’interno del Comune è valutato nello stesso modo.<br><sup>6</sup> I contingenti di valore sono personali e non trasferibili; il loro valore si estingue all’atto del pagamento.<br><sup>7</sup> I contingenti di valore sono periodicamente messi a disposizione delle singole persone. In caso di mancato utilizzo, la persona conserva i contingenti di valore fino al decesso.<br><sup>8</sup> Il sistema di ripartizione dei contingenti di valore è definito dalla popolazione mediante votazione.<br><br>Art. 6<em>j</em> Calcolo dei prezzi dei beni economici<span> </span><br>I prezzi dei beni economici sono calcolati in base al totale dei contingenti di risorse necessari per fabbricare, distribuire e smaltire questi beni, comprese le perdite subite nel relativo processo di fabbricazione e commercializzazione e considerato il carico inquinante generato dal loro consumo.<br><br>Art. 6<em>k</em> Valutazione del fabbisogno e organizzazione della produzione di beni<br>Nel rispetto dei principi democratici la popolazione può istituire modelli e introdurre sistemi per disciplinare la valutazione del fabbisogno e la produzione di beni a tutti i livelli.&nbsp;<br><br>Art. 6<em>l</em> Proprietà economica<br><sup>1</sup> Tutti i mezzi di produzione, gli edifici e i beni economici sono di proprietà della popolazione locale. I beni prodotti sono di proprietà della popolazione e sono messi a disposizione delle singole persone in cambio di contingenti di valore. I beni acquisiti attraverso i contingenti di valore sono considerati proprietà privata. La proprietà privata non può essere venduta contro un mezzo di pagamento.<br><sup>2</sup> Le imprese e le strutture gestite congiuntamente da diverse regioni sono di proprietà della popolazione di tutte queste regioni.<br><sup>3</sup> La proprietà del suolo non esiste. Le materie prime estratte dal suolo sono di proprietà della popolazione dell’unità economica. Il suolo può essere utilizzato e organizzato dalla popolazione locale in modo rispettoso della natura. Attraverso i contingenti di valore è possibile acquisire un diritto di godimento.<br><sup>4</sup> La Confederazione Svizzera non è proprietaria di beni all’estero. Sono eccettuati i mezzi di trasporto, le merci trasportate e le provviste da viaggio nonché le imprese e le strutture gestite congiuntamente all’interno di un’unità economica di cui all’articolo 6<em>m</em> capoverso 1.<br><br>Art. 6<em>m </em>Comunità internazionale<br><sup>1</sup> La Confederazione Svizzera mira a costituire unità economiche con tutte le regioni che gestiscono l’economia secondo gli stessi principi.<br><sup>2</sup> Sostiene altre regioni nello sviluppo di un’economia di questo tipo offrendo assistenza politica, giuridica, tecnologica e pratica nella misura delle risorse disponibili.<br><sup>3</sup> All’interno dell’unità economica sostiene il coordinamento congiunto nei settori necessari, favorisce un’equa distribuzione delle risorse e promuove il libero scambio tecnologico e scientifico tra tutte le regioni.<br><sup>4</sup> Si dota di strutture e leggi volte a impedire che privati e investitori esteri si arricchiscano attraverso l’economia svizzera.<br><br>Art. 6<em>n</em> Organizzazione dell’economia<br><sup>1</sup> L’economia è gestita congiuntamente da Confederazione, Cantoni, Comuni e popolazione.<br><sup>2</sup> Le condizioni quadro e l’economia internazionale competono alla Confederazione.<br><sup>3</sup> L’economia svizzera compete ai Cantoni, ai Comuni e alla popolazione.<br><sup>4</sup> Per l’attuazione dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni possono presentare richieste economiche alla popolazione dei Comuni. Il quadro di queste richieste è stabilito dalla popolazione mediante votazione.<br><sup>5</sup> Il referendum facoltativo e il diritto d’iniziativa sono garantiti.<br><br>Art. 26 Garanzia della proprietà<sup>3</sup>*<br><sup>1</sup> Ognuno ha diritto allo stesso contingente in termini di carico inquinante e utilizzo dello spazio vitale. La proprietà è costituita dai beni economici acquisiti e mantenuti mediante il contingente.<br><sup>2 </sup>Questa proprietà è garantita.<br><sup>3</sup> Ai diversi livelli il contingente di base può essere adeguato conformemente all’articolo 6<em>i</em> capoversi 2 e 8. Gli adeguamenti individuali dei contingenti possono essere effettuati soltanto entro i limiti previsti nell’articolo 6<em>i</em> capoverso 5.<br><br>Art. 27 Libertà professionale<br>La libertà professionale è garantita.<br><br>Art. 94 Competenze<br>I compiti legati alla forma economica di cui agli articoli 6<em>b</em>–6<em>n</em> sono ripartiti secondo gli articoli 94<em>a</em> e 94<em>b</em>.<br><br>Art. 94<em>a</em> Compiti della Confederazione<br><sup>1</sup> La Confederazione esegue misurazioni e calcoli per determinare i contingenti destinati alla popolazione in Svizzera. Al riguardo tiene conto dei dati forniti dalla popolazione.<br><sup>2</sup> In collaborazione con i Cantoni, i Comuni e le imprese, la Confederazione calcola il valore dei beni economici prodotti.<br><sup>3</sup> La Confederazione stabilisce un tasso di cambio tra contingenti e valute estere che consenta il commercio con l’estero, le ordinazioni private all’estero e i viaggi all’estero.&nbsp;<br><sup>4</sup> Il tasso di cambio non può generare un carico inquinante supplementare.&nbsp;<br><sup>5</sup> In assenza di un calcolo comune, i tassi di cambio in vigore al di fuori del Paese ma all’interno dell’unità economica possono essere stabiliti in funzione del rapporto tra i contingenti di risorse. Va perseguito l’obiettivo di un calcolo comune.&nbsp;<br><sup>6</sup> Chi entra in Svizzera dall’estero può cambiare denaro soltanto nella misura corrispondente al contingente di valore messo a disposizione della popolazione in Svizzera nello stesso arco di tempo.&nbsp;<br><sup>7</sup> Per le ordinazioni private all’estero, i tassi di cambio per le diverse categorie di prodotti possono variare in funzione del rapporto tra prezzo e carico inquinante. Possono essere previste restrizioni per prodotti molto costosi che consumano poche risorse.<br><sup>8</sup> La Confederazione assicura riserve monetarie sufficienti per consentire il commercio con l’estero, le ordinazioni private all’estero e i viaggi all’estero.<br><sup>9</sup> La Confederazione disciplina e organizza il commercio con l’estero e lo scambio di materie prime con l’estero. A tal fine può mettere a disposizione risorse e beni economici, tecnologia, volontari qualificati e fondi provenienti dalle riserve monetarie, sempre che siano disponibili o possano essere prodotti. Il commercio non può generare un carico inquinante supplementare.&nbsp;<br><sup>10</sup> La Confederazione è tenuta a verificare l’origine delle materie prime. Il commercio con fornitori di materie prime che causano un inquinamento ambientale evitabile o impiegano persone in condizioni non dignitose è vietato. Sono eccettuati i fornitori disposti ad avviare la transizione verso una produzione sostenibile con condizioni di lavoro eque e che compiono progressi in tal senso. La transizione deve essere attuata entro tre anni. La Confederazione può sostenere i fornitori nella transizione. A tal fine può fornire il personale qualificato e la tecnologia disponibili.&nbsp;<br><sup>11</sup> La Confederazione organizza il trasporto di merci all’estero. A tal fine può acquistare i necessari mezzi di trasporto e provvedere alla loro manutenzione.<br><sup>12</sup> La Confederazione svolge questi compiti in piena trasparenza e secondo modalità stabilite democraticamente; non vi sono negoziati segreti.<br><br>Art. 94<em>b</em> Compiti dei Cantoni e dei Comuni<br><sup>1</sup> I Cantoni coordinano l’economia nazionale e i Comuni coordinano l’economia cantonale secondo modalità stabilite democraticamente.<br><sup>2</sup> I Cantoni, i Comuni e la popolazione identificano congiuntamente le esigenze della società che non possono essere soddisfatte in altro modo. In tale ambito è offerta la possibilità di esprimere richieste nuove o rimaste insoddisfatte che vanno oltre il consumo medio legato al fabbisogno quotidiano.<br><br>Art. 95 Diritti della popolazione<br><sup>1</sup> La popolazione ha il diritto di strutturare autonomamente l’economia a tutti i livelli qualora esistano possibilità adeguate di attuazione e siano rispettati i principi di cui agli articoli 6<em>b</em>–6<em>n</em>.<br><sup>2</sup> Ognuno è libero di decidere come utilizzare il proprio contingente di valore per il consumo privato. Non può risultarne un importante carico inquinante supplementare. La percezione di altri redditi e la detenzione di conti all’estero sono vietate.<br><sup>3</sup> Ognuno ha il diritto di gestire autonomamente un’impresa, da solo o in forma cooperativa. La proprietà dell’impresa spetta in ogni caso alla popolazione locale. La popolazione locale definisce i mezzi e le strutture di base necessari per la gestione delle imprese autonome. I beni prodotti sono considerati proprietà economica ai sensi dell’articolo 6<em>l</em>.<br><br><em>Art. 96, 99, 100, 104 cpv. 3 lett. a, b e f nonché 106</em><br><em>Abrogati</em><br><br><em>Art. 197 n. 15<sup>4</sup></em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 6a (Principi dell’ordinamento economico)</em><br><sup>1</sup> Cinque anni dopo l’accettazione degli articoli 2 capoversi 5 e 6, 6<em>a</em>–6<em>n</em>, 26, 27, 94–94<em>b</em> e 95, la Confederazione Svizzera effettua il passaggio dall’economia di mercato basata sul denaro all’economia comunitaria fondata su contingenti.<br><sup>2</sup> A tal fine essa può denunciare gli accordi internazionali e ritirarsi dalle strutture internazionali che rappresentano un ostacolo per l’economia comunitaria fondata su contingenti. Gli accordi e le strutture economici che violano l’articolo 2 sono considerati nulli e denunciati entro i termini previsti, eccetto che siano adeguati.<br><sup>3</sup> Dopo l’accettazione degli articoli 2 capoversi 5 e 6, 6<em>a</em>–6<em>n</em>, 26, 27, 94–94<em>b</em> e 95, la Confederazione Svizzera può indennizzare e acquistare grandi imprese di importanza sistemica. La popolazione locale ne diventa proprietaria; la Confederazione ottiene i diritti di godimento necessari all’adempimento dei suoi compiti.<br><sup>4</sup> La Confederazione Svizzera può utilizzare tutte le risorse disponibili per creare le tecnologie, le macchine, i programmi, le reti e la cultura di cui l’economia comunitaria fondata su contingenti necessita.<br><sup>5</sup> Dispone di altri dieci anni per realizzare pienamente l’obiettivo della sostenibilità dignitosa.<br><br><em>Art. 197 n. 16<sup>5</sup></em><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 26 (Garanzia della proprietà)</em><br><sup>1</sup> I valori patrimoniali che una persona perde al momento del passaggio all’economia fondata su contingenti sono compensati con un contingente di valore pari a dieci anni al massimo. Il numero di anni sotto forma di contingente è calcolato dividendo il patrimonio della persona per il reddito medio imponibile conseguito negli ultimi dieci anni, pari tuttavia almeno a 30 000 franchi.&nbsp;<br><sup>2</sup> La Confederazione Svizzera può ridefinire il diritto a una rendita delle persone domiciliate all’estero e le corrispondenti modalità di versamento.<br><sup>3</sup> Su richiesta la proprietà materiale può essere conservata, sempre che la sua manutenzione possa essere assicurata mediante il contingente a disposizione del proprietario. La proprietà privata non può essere venduta contro un mezzo di pagamento conformemente a quanto previsto dall’articolo 6<em>l</em> capoverso 1 e non può generare un carico inquinante supplementare. I beni la cui proprietà non può essere mantenuta mediante il contingente di valore tornano a essere di proprietà della popolazione locale. I beni all’estero sono trasferiti alla popolazione ivi residente al momento del passaggio all’economia comunitaria fondata su contingenti.<br><sup>4</sup> I diritti di godimento sono conservati, sempre che il contingente di valore ne consenta la copertura.<br><sup>5</sup> Al momento del passaggio all’economia comunitaria fondata su contingenti la proprietà dei beni situati su suolo svizzero i cui proprietari hanno il loro domicilio principale all’estero è trasferita alla popolazione in Svizzera conformemente all’articolo 6<em>l</em>. Sono eccettuati i mezzi di trasporto, le merci trasportate e le provviste da viaggio esteri in Svizzera nonché le imprese e le strutture gestite congiuntamente all’interno di un’unità economica di cui all’articolo 6<em>m</em> capoverso 1.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2</sup>*&nbsp;Con disposizione transitoria.<br><sup>3</sup>* Con disposizione transitoria.<br><sup>4</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>5</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-541</guid>
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<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=544">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 14 febbraio 2023 e terminerà circa nel</p> agosto 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-02-14 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 14 febbraio 2023 e terminerà circa nel</p> agosto 2024.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><span><em>Art. 89 cpv. 6–8</em> </span></p><p><span><sup>6</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>Lo sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale delle energie indigene rinnovabili per il miglioramento dell’efficienza energetica sono d’interesse nazionale. Nell’ambito delle loro competenze</span><span> </span><span>e nel rispetto del federalismo, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano per accelerare e promuovere lo sfruttamento e l’utilizzazione di tale potenziale in modo completo, tempestivo e diversificato<span> </span>ai fini di un’elevata sicurezza dell’approvvigionamento.</span></p><p><span><sup>7</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>Se l’importazione netta di elettricità nel semestre invernale eccede un valore soglia vincolante stabilito dalla Confederazione, quest’ultima prende provvedimenti per aumentare la produzione invernale e l’efficienza energetica fino a quando il valore soglia può essere rispettato. In tal caso, la produzione invernale<span> </span></span><span>è aumentata prioritariamente mediante lo sfruttamento e </span><span>l’utilizzazione del potenziale d</span><span>elle energie indigene rinnovabili di cui al capoverso 6.</span></p><p><span><sup>8</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>La Confederazione emana prescrizioni sulla promozione d’impianti e di </span><span>provvedimenti<span> per lo </span></span><span>sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale di cui al capoverso 6. La promozione è volta al rispetto duraturo del valore soglia di cui al capoverso 7.</span></p><p><span><em>Art. 197 n. </em><span><em>15</em></span></span></p><p><span><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6–8 (Energie rinnovabili ed efficienza energetica)</em></span></p><p><span><sup>1</sup></span><sup> </sup><span>Fintanto che</span><span> il valore soglia di cui all’articolo 89 capoverso 7 non può essere durevolmente rispettato, l’interesse nazionale secondo l’articolo 89 capoverso 6 alla costruzione, all’ampliamento, al rinnovamento di impianti o al rilascio di concessioni per impianti nonché all’infrastruttura necessaria al trasporto dell’energia prodotta da tali impianti ha la priorità sugli altri interessi nazionali. Tale interesse nazionale preponderante vale anche per i Cantoni e i Comuni.</span></p><p><span><sup>2</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoversi 6–8 entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-544</guid>
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<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=545">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 febbraio 2023 e terminerà circa nel</p> agosto 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-02-28 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 febbraio 2023 e terminerà circa nel</p> agosto 2024.
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</p><p><span></span></p><p><span>La Costituzione federale</span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p></p><table><tbody><tr><td><p><em><span>Inserire prima del titolo del titolo sesto</span></em><em><span>:</span></em></p><p><span>Capitolo 5: Autorità per la </span><span>ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19</span></p></td><td><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191d</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Istituzione di una Commissione d’inchiesta svizzera </span></p><p><span>Per indagare sui retroscena della pandemia di COVID-19 è istituita una Commissione d’inchiesta extraparlamentare svizzera</span><span>.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 191e </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Compiti generali della Commissione</span><sup><span></span></sup><sup></sup></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La Commissione inizia i lavori il più presto possibile dopo l’accettazione </span><span>degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantoni </span><span>e indaga sui retroscena della pandemia di COVID-19 dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità</span><span>.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Tutte le spese sostenute dalla Commissione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera</span><span>.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La Commissione ha in particolare il compito di rispondere alle seguenti domande</span><span>:</span></p><ol><li><span>i test utilizzati, sui cui risultati sono o sono stati basati i provvedimenti anti-COVID-19 in Svizzera, permettono di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 e altri virus, oppure l’affidabilità di tale distinzione non è stata dimostrata?</span></li><li><span>I test utilizzati permettono o permettevano di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 infettiva e frammenti virali incapaci di replicarsi?</span></li><li><span>I test utilizzati sono stati eseguiti sempre secondo le stesse specifiche, per esempio per quanto riguarda il numero di amplificazioni, e sono stati calibrati e convalidati?</span></li><li><span>Può essere dimostrato che le persone asintomatiche che si sentono o si sentivano in buona salute svolgono o hanno svolto un ruolo epidemiologicamente significativo nella diffusione della SARS-CoV-2 oppure che chi ha preso le decisioni ha ordinato i provvedimenti senza disporre di sufficienti basi scientifiche?</span></li><li><span>Rispetto agli anni precedenti, quali erano le capacità nei reparti di terapia intensiva effettivamente disponibili dopo il 2019 e in che misura sono state sfruttate?</span></li><li><span>I provvedimenti sono stati necessari e idonei a prevenire un sovraccarico delle capacità nei reparti di terapia intensiva e le conseguenti restrizioni dei diritti fondamentali e dei diritti umani, in particolare i danni economici e sociali, erano proporzionate rispetto alla loro utilità dimostrabile?</span></li><li><span>Le previsioni fatte all’inizio del 2020 sui tassi di mortalità dovuti alla SARS-CoV-2 e le altre previsioni sull’evoluzione della pandemia di COVID-19 si sono avverate? ?</span></li><li><span>La popolazione svizzera è stata informata in modo continuativo e trasparente sugli effetti noti dei vaccini anti-COVID-19 oppure vi sono prove secondo cui avrebbe ricevuto, per negligenza o intenzionalmente, informazioni imprecise o insufficienti? Il Codice di Norimberga è stato in qualche modo violato?</span></li></ol><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;La Commissione è tenuta a redigere e pubblicare un rapporto sul risultato delle indagini sui retroscena e sui fatti effettivamente avvenuti in relazione alla pandemia di COVID-19, in particolare anche secondo l’articolo 191<em>q</em>.</span></p><p></p></td><td><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191f</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Compiti speciali della Commissione finalizzati a un indennizzo dignitoso delle persone danneggiate dai vaccini anti-COVID-19</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Commissione accerta i danni causati dai vaccini anti-COVID-19 in modo indipendente e senza limitazioni tutelando nel contempo gli interessi delle persone danneggiate. Ognuno è tenuto a fornire informazioni alla Commissione. In caso di accettazione degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale pubblica senza indugio gli accordi sull’acquisto di vaccini anti-COVID-19 nella loro integralità e inalterati. La Commissione informa il pubblico in modo trasparente sui tipi di danni causati dai vaccini e sulla loro effettiva portata numerica.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;I produttori dei vaccini anti-COVID-19 sono tenuti a risarcire integralmente i danni causati dai vaccini e le spese da essi derivanti. Le persone fisiche o giuridiche che detengono o detenevano una quota di partecipazione nelle società produttrici rispondono a titolo sussidiario nella misura in cui si sono arricchite grazie a tale quota. Accordi, atti normativi o decisioni di altro tenore sono nulli.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191g</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Compiti speciali della Commissione nel caso di indizi di reato penale</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Commissione comunica alle autorità penali ordinarie ogni indizio di reato penale secondo il diritto svizzero emerso durante le sue indagini. Il tribunale speciale di cui all’articolo 191<em>h</em> è obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La Commissione può tuttavia decidere liberamente di cercare prove parallelamente alle autorità penali ordinarie e chiedere il giudizio del tribunale speciale anche in caso di sospetto di crimini o delitti.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191h</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Istituzione di un tribunale speciale</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Per giudicare i fatti indagati dalla Commissione è istituito un tribunale speciale, obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19. Basato sul modello del Tribunale penale federale, il tribunale speciale si compone di una Corte penale di prima istanza, di una Corte dei reclami penali e di una Corte d’appello che statuisce in ultima istanza; esso subentra per competenza ai tribunali ordinari. Se una causa penale sottostà alla giurisdizione sia dei tribunali ordinari che del tribunale speciale, i procedimenti sono riuniti presso la Commissione.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191i</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Prescrizione dell’azione penale e della pena</span></p></td></tr><tr><td><p><span>L’azione penale e la pena per possibili crimini e delitti relativi alla pandemia di COVID-19 non si prescrivono e il termine per presentare querela è di sei mesi dalla pubblicazione del rapporto della Commissione sul risultato delle indagini.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191j </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Composizione della Commissione</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;All’inizio dei suoi lavori la Commissione consta di sette membri. Il comitato dell’iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)», pubblicata nel Foglio federale il 28 febbraio 2023, e l’Assemblea federale propongono al Popolo rispettivamente sette candidati alla nomina di membro della Commissione. Possono essere proposte soltanto persone che non sono o non sono state né pubblici ufficiali né coinvolte nell’emanazione dei provvedimenti anti-COVID-19.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Almeno due delle persone proposte rispettivamente dal comitato d’iniziativa e dall’Assemblea federale sono elette a maggioranza dei voti. Se una persona lascia la carica, il comitato d’iniziativa o l’Assemblea federale, a seconda di chi l’ha proposta, nomina un sostituto.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Il Consiglio federale provvede affinché la Commissione sia eletta dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;A seconda del carico di lavoro, la Commissione può fare eleggere altri membri dal Popolo.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191k </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Organizzazione della Commissione</span></p></td></tr><tr><td><p><span>La Commissione decide liberamente come organizzarsi e come adempiere i propri compiti. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191l </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Immunità della Commissione</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;I membri della Commissione non sono soggetti ad alcuna giurisdizione per gli atti compiuti nell’adempimento dei loro compiti. Mantengono l’immunità anche dopo la cessazione della loro funzione.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Un membro della Commissione può essere perseguito penalmente soltanto con l’autorizzazione della maggioranza degli altri membri.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191m</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Immunità penale</span></p></td></tr><tr><td><p><span>L’immunità di qualsiasi persona, in particolare dei membri dell’esecutivo, del legislativo e del giudiziario a tutti i livelli statali, è revocata per possibili reati penali relativi alla pandemia di COVID-19. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191n</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Impedimento di trattamenti benefici per la salute</span></p></td></tr><tr><td><p><span>La Commissione verifica se è stato impedito il ricorso a trattamenti benefici per la salute e a farmaci efficaci o a una migliore profilassi e se questo ha causato decessi o decorsi più gravi della malattia che si sarebbero potuti evitare. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191o </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amnistia</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Le pene pronunciate contro persone fisiche o giuridiche che non hanno rispettato provvedimenti anti-COVID-19 illeciti sono condonate e lo Stato indennizza integralmente le spese giudiziarie e di patrocinio. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191p </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Pubblicità delle indagini</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Mediante comunicati stampa e trasmissioni televisive, la Commissione e il tribunale speciale informano periodicamente il pubblico nel modo più trasparente possibile sullo svolgimento delle indagini e delle udienze, sempre che ciò sia compatibile con lo scopo delle indagini.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La Società svizzera di radiotelevisione è tenuta a trasmettere le informazioni fornite dalla Commissione e dal tribunale speciale durante le ore di punta e sui canali principali, senza condizioni né censure.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;La Commissione e il tribunale speciale possono pubblicare le proprie informazioni sul loro sito Internet in modo che siano liberamente e integralmente accessibili.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191q </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Verifica delle basi dei provvedimenti anti-COVID-19</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Se, nel rapporto sul risultato delle indagini, la Commissione constata una delle seguenti fattispecie, i provvedimenti emanati in relazione alla pandemia di COVID-19 sono da considerarsi illeciti:</span></p><ol><li><span>non sono stati utilizzati test anti-COVID-19 calibrati e convalidati a livello nazionale, per esempio a causa di prescrizioni diverse da un laboratorio all’altro riguardo alle amplificazioni, oppure i test utilizzati non erano idonei a rilevare virus della SARS-CoV-2 in grado di replicarsi, oppure i test erano limitati a piccole parti di virus, per esempio frammenti virali invece di virus infettivi completi, oppure i test non erano in grado di operare una distinzione tra la SARS-CoV-2 e altri virus, per esempio altri ceppi di coronavirus, e i dati numerici o i risultati ricavati da questi test sono serviti da base di riferimento per constatare l’esistenza della pandemia di COVID-19;</span></li><li><span>l’Ufficio federale della sanità pubblica non può dimostrare che, per oltre il 50 per cento dei casi di decesso contabilizzati, le persone di cui ha ascritto il decesso alla SARS-CoV-2 sono effettivamente decedute per morte naturale causata dal virus e non può escludere che in realtà il decesso non sia imputabile ad altre malattie mortali;</span></li><li><span>vi sono stati Paesi, o regioni all’interno di un territorio nazionale come per esempio gli Stati federali americani, con più di 500&nbsp;000 abitanti e una densità demografica pari o superiore a quella della Svizzera che, pur non avendo emanato nel 2020 o 2021 nessuno o quasi nessun provvedimento anti-COVID-19, come per esempio l’obbligo di indossare la mascherina, non hanno registrato tassi di mortalità o ricovero per COVID-19 superiori a quelli registrati in Svizzera o non hanno avuto un aumento dei decessi statisticamente significativo rispetto agli anni antecedenti alla dichiarazione della pandemia di COVID-19. Oppure vi sono stati alcuni Stati federali, come la Florida, il Texas, il South Dakota e altri, nei quali per diversi mesi non sono stati emanati provvedimenti o ne sono stati emanati di meno severi e nei quali i dati numerici relativi ai decessi e ai ricoveri dovuti alla SARS-CoV-2 non sono stati significativamente più alti rispetto ad altri Stati federali comparabili;</span></li><li><span>nessuno in Svizzera può fornire, in un periodo non superiore a 12 mesi, un isolato purificato secondo i postulati di Henle-Koch dei ceppi virali 2020 e 2021 di SARS-CoV-2, inclusi gli esperimenti di controllo;</span></li><li><span>tenendo conto dell’immigrazione, della piramide delle età della popolazione, del numero di decessi previsti e della conseguente mortalità, durante la pandemia di COVID-19 in Svizzera non è stato registrato un aumento significativo dei decessi nell’arco di dodici mesi rispetto alla media degli ultimi dieci anni, fino a quando più del 60 per cento della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Se, secondo il suo apprezzamento giuridico, la Commissione dovesse ritenere nel rapporto sul risultato delle indagini che i provvedimenti adottati a livello nazionale o cantonale erano illeciti, incostituzionali, sproporzionati o addirittura arbitrari, coloro che li hanno emanati o hanno svolto un ruolo decisivo nella loro emanazione risponderanno con il proprio patrimonio, solidalmente con il Cantone o la Confederazione, dei danni da essi derivanti e saranno perseguiti penalmente.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Le pretese di risarcimento e di riparazione in relazione alla pandemia di COVID-19 si prescrivono in 20 anni.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191r</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Disposizioni complementari sul tribunale speciale</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Possono essere nominati o eletti giudici del tribunale speciale: i giudici in carica o ex giudici di tribunali federali, cantonali o distrettuali con una solida esperienza nella conduzione di procedimenti penali e la conoscenza delle tre lingue ufficiali. Possono essere eletti cancellieri: i giuristi con una solida esperienza in diritto penale e conoscenza delle tre lingue ufficiali. Il comitato dell’iniziativa </span><span>di ricostruzione analitica </span><span>e l’Assemblea federale propongono al Popolo i candidati per l’elezione. Il Consiglio federale provvede affinché i giudici siano eletti dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantone per un periodo di cinque anni.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Il tribunale speciale determina autonomamente la sua organizzazione e amministrazione. Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. Tiene una contabilità propria. I giudici del tribunale speciale sono remunerati come i giudici federali ordinari impiegati a tempo pieno.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Tutte le spese sostenute dal tribunale speciale a sua discrezione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera.</span></p></td></tr></tbody></table><div><br><div><p> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></p></div></div><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-545</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=546">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 marzo 2023 e terminerà circa nel</p> settembre 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-03-21 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 21 marzo 2023 e terminerà circa nel</p> settembre 2024.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:&nbsp;<br><span></span><br><em>Art. 99 cpv. 1</em><sup><em>ter</em></sup><em>–1</em><sup><em>decies 2</em></sup><br><sup>1ter</sup> La Confederazione assicura la possibilità di pagare con monete o banconote a un numero sufficiente di casse nei luoghi seguenti:<br>a. presso i servizi pubblici, in particolare per il traffico locale e quello a lunga distanza, nel luogo in cui inizia il viaggio o nel mezzo di trasporto;<br>b. presso i commercianti al dettaglio; e<br>c. presso tutti gli altri fornitori di servizi in cui è possibile acquistare direttamente un prodotto o un servizio da un punto di vendita mediante monete elettroniche, moneta scritturale o altri mezzi di pagamento.</p><p><sup>1quater</sup> Chi è obbligato ad accettare un pagamento in virtù del capoverso 1<sup>ter</sup> non può:<br>a. rifiutare un cliente perché desidera pagare con monete o banconote;<br>b. scontare, premiare o avvantaggiare mediante programmi di promozione il pagamento senza contanti rispetto a quello con monete o banconote;<br>c. addebitare tasse al pagamento con monete o banconote;<br>d. creare altri ostacoli per il beneficiario o il debitore allo scopo di complicare il pagamento con monete o banconote.</p><p><sup>1quinquies</sup>&nbsp; La Confederazione assicura:<br>a. ogni quattro anni o in occasione di ogni dimezzamento del potere di acquisto, un adeguamento dell’importo fino al quale devono essere accettate monete o banconote, stabilito sulla base dell’ultima mediana calcolata del reddito disponibile equivalente annuo delle economie domestiche di persone attive;<br>b. un potere di acquisto delle monete o delle banconote non inferiore a quello della moneta scritturale o delle monete elettroniche.</p><p><sup>1sexies</sup> La Confederazione assicura che l’accettazione di monete e banconote non è svantaggiata rispetto all’accettazione delle monete elettroniche, della moneta scritturale o di altri mezzi di pagamento né da misure degli istituti finanziari sottoposti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari né da leggi, imposte, tasse o misure repressive.</p><p><sup>1septies</sup> La Confederazione abolisce la moneta o la banconota con il valore più basso in caso di dimezzamento del potere di acquisto dovuto all’inflazione ed emette una nuova banconota con almeno il doppio del valore rispetto alla banconota con il valore più alto. Non sono consentite altre abolizioni di monete o banconote.</p><p><sup>1octies</sup> La Confederazione assicura che sia possibile prelevare banconote come segue:<br>a. in città: ogni due chilometri;<br>b. fuori città:&nbsp;<br>1. in ogni Comune con 1000 o più abitanti: nel Comune,&nbsp;<br>2. in ogni Comune con meno di 1000 abitanti: a non più di 15 minuti di viaggio effettuato con l’automobile o i mezzi pubblici.</p><p><sup>1nonies</sup> Chi entra legalmente in possesso di banconote o monete ne è considerato proprietario.</p><p><sup>1decies</sup> È vietato dotare le monete o le banconote di una tecnologia che consente di geolocalizzarle oppure di identificarne il proprietario.</p><br>Art. 197 n. 15<sup>3</sup><br>15. Disposizione transitoria dell’art. 99 cpv. 1<sup>ter</sup>–1<sup>decies</sup> (Pagamento in contanti)<br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 99 capoversi 1<sup>ter</sup>–1<sup>decies</sup> entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.<p><br></p><p></p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva dei presenti capoversi sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><span></span><sup>3&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-546</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=548">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 aprile 2023 e terminerà circa nel</p> ottobre 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-04-04 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 aprile 2023 e terminerà circa nel</p> ottobre 2024.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art. 117c</span></em><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Sicurezza dell’approvvigionamento medico</span><strong></strong></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Confederazione crea le necessarie condizioni quadro volte a evitare una penuria di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante. A tale scopo prende provvedimenti per:</span></p><ol><li><span>promuovere in Svizzera la ricerca, lo sviluppo e la fabbricazione di agenti terapeutici importanti e garantire il rapido accesso dei pazienti a tali agenti terapeutici;</span></li><li><span>assicurare la tenuta e la gestione di sufficienti scorte di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante nonché delle loro materie prime di alta qualità, remunerando in modo adeguato le imprese incaricate a tal fine;</span></li><li><span>assicurare, in collaborazione con l’estero, catene di fornitura affidabili di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante;</span></li><li><span>assicurare lo smercio ordinato e sostenibile di agenti terapeutici importanti in tutte le regioni del Paese;</span></li><li><span>assicurare la dispensazione decentralizzata di agenti terapeutici importanti, comprese la consulenza e l’assistenza specialistiche.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1, la Confederazione e le sue organizzazioni non agiscono in qualità di fornitori di beni o servizi; sono fatte salve le situazioni di emergenza in cui l’economia non è in grado di provvedere autonomamente all’approvvigionamento di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante.</span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-548</guid>
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<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=550">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 aprile 2023 e terminerà circa nel</p> ottobre 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-04-25 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 aprile 2023 e terminerà circa nel</p> ottobre 2024.
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</p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup></span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 8 cpv. 4</span></em></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;<em>Abrogato</em></span></p><p><span><em>Art. 8a</em><sup>2</sup></span><em><span><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></em><span><span>Diritti delle persone con disabilità</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La legge assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, tra le persone con disabilità e le persone senza disabilità in tutti gli ambiti della vita. Le persone con disabilità hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine, in particolare all’assistenza personale e tecnica.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span>Le persone con disabilità hanno diritto di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abitare e hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine.</span><strong></strong></p><div><br><div><p><span>1</span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span>2</span><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-550</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dell’uomo, degli animali domestici e degli animali da reddito dal lupo'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=551">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 maggio 2023 e terminerà circa nel</p> novembre 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-05-02 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 maggio 2023 e terminerà circa nel</p> novembre 2024.
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</p><p><span>La Costituzione federale è modificata come segue:</span></p><p><span></span><span>Art. 79</span><em><span>a</span></em><strong><span></span></strong><span><span>Lupo</span><strong></strong></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Il lupo ha lo statuto di specie protetta nel territorio del Parco nazionale svizzero.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Nel resto del territorio svizzero il lupo è una specie cacciabile tutto l’anno.</span></p><p></p><p><span>Art. 197 n. 15</span><em></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 79a (Lupo)</span></em></p><p><span><span>Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 79</span><em>a</em><span> entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></span> </p></description>
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<pubDate>Tue, 02 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì a un futuro senza esperimenti sugli animali'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=547">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 9 maggio 2023 e terminerà circa nel</p> novembre 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-05-09 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 9 maggio 2023 e terminerà circa nel</p> novembre 2024.
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</p><p><span></span></p><p><span><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><strong></strong></p><p><em><span><span>Art. 80 cpv. 2</span><sup>bis</sup></span></em><em></em></p><p><sup><span>2bis</span></sup><span>&nbsp;Gli esperimenti sugli animali sono vietati. Fanno eccezione i provvedimenti che devono essere adottati nell’interesse di uno specifico animale. Sono vietati anche la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali a scopo di sperimentazione. </span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 15</span></em><em></em></p><p><em><span><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2</span><sup>bis</sup><span> (Divieto degli esperimenti sugli animali)</span></span></em></p><p><span><span>Tutti gli esperimenti sugli animali ai fini della ricerca fondamentale come pure dell’insegnamento e della formazione e tutti gli esperimenti di livello di gravità 3 sono vietati a decorrere dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2</span><sup>bis</sup><span> da parte del Popolo e dei Cantoni. Tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati entro sette anni dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2</span><sup>bis</sup><span>.</span></span></p><div><br><div><p><span> </span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la </span></p><p><span>votazione popolare.</span></p></div></div><div><div><p><br></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 09 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Conferma dei membri del Consiglio federale da parte del Popolo e dei Cantoni'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=553">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 maggio 2023 e terminerà circa nel</p> novembre 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-05-16 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 maggio 2023 e terminerà circa nel</p> novembre 2024.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 145, rubrica e cpv. 2–4</em></p><p>Durata del mandato e voto confermativo</p><p><sup>2</sup> Il mandato dei membri del Consiglio federale deve essere confermato dal Popolo e dai Cantoni ogni due anni mediante un voto confermativo. La conferma richiede la maggioranza del Popolo e dei Cantoni.<br><sup>3</sup> Il voto confermativo si tiene nel mese di settembre del secondo anno che segue l’elezione del Consiglio federale da parte dell’Assemblea federale e nel mese di settembre del secondo anno che segue l’ultimo voto confermativo.<br><sup>4</sup> Il mandato dei membri del Consiglio federale che non ottengono la maggioranza del Popolo e dei Cantoni termina il giorno dell'elezione dei loro successori. L’Assemblea federale elegge i successori al più tardi il 31 dicembre dell’anno in cui si è tenuto il voto confermativo.<br><br><em>Art. 197 n. 15<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 145&nbsp; cpv. 2–4 (Durata del mandato e voto confermativo)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 145 capoversi 2–4 entro tre mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p></p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><p><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<span>.</span>&nbsp;</p><p><strong></strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 16 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=549">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 23 maggio 2023 e terminerà circa nel</p> novembre 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-05-23 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 23 maggio 2023 e terminerà circa nel</p> novembre 2024.
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</p><p><em><span></span></em></p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;</span><span>è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 38 cpv. 2</span></em></p><p><span>2</span><span>&nbsp;La Confederazione emana prescrizioni sulla naturalizzazione degli stranieri. Hanno diritto alla concessione della cittadinanza, su domanda, gli stranieri che:</span></p><p><span><span><span>a.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;</span></p><p><span><span><span>b.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>non sono stati condannati a una pena detentiva di lunga durata;</span></p><p><span><span><span>c.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>non compromettono la sicurezza interna ed esterna della Svizzera; e</span></p><p><span><span><span>d.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>hanno conoscenze di base di una lingua nazionale.</span></p><div><br><div><p><span><span>1</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div><p><br></p><p><span></span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-549</guid>
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<pubDate>Tue, 23 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=554">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 13 giugno 2023 e terminerà circa nel</p> dicembre 2024.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-06-13 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 13 giugno 2023 e terminerà circa nel</p> dicembre 2024.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:&nbsp;</p><p><em>Art. 74a<sup>2</sup> Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità</em><br><sup>1</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.<br><sup>2</sup> La Confederazione non ammette più in particolare il superamento dei valori massimi per i composti azotati e il fosforo, il cui rispetto è essenziale per la qualità dell’acqua, la fertilità del suolo e la biodiversità e che sono stati definiti nel 2008 dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale dell’ambiente come obiettivi ambientali per l’agricoltura.</p><p><em>Art. 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3&nbsp;</em><br><sup>1</sup> Al fine di garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, acqua potabile pulita compresa, la Confederazione crea presupposti per:<br>a.<span> </span>preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive, la biodiversità e la fertilità del suolo nonché promuovere le sementi e il materiale vegetale naturali e riproducibili;<br>a<sup>bis</sup>.preservare le risorse delle falde freatiche per la captazione sostenibile di acqua potabile;<br>c. <span> </span>un’agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato e al contempo sostenibili e rispettose del clima;<br><sup>2</sup> La Confederazione si adopera affinché il grado di autoapprovvigionamento netto sia di almeno il 70 per cento. A tale scopo adotta in particolare misure per promuovere un’alimentazione maggiormente basata su derrate alimentari di origine vegetale e un’agricoltura e una filiera alimentare orientate in tal senso.<br><sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni impostano le loro sovvenzioni, la promozione della ricerca, la consulenza e la formazione nonché altri incentivi statali in modo che non contraddicano le disposizioni ai capoversi 1 e 2.</p><p><em>Art. 197 n. 15<sup>3</sup></em><br><em>15. Disposizione transitoria degli art. 74a e 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, a<sup>bis</sup> e c, nonché cpv. 2 e 3</em><br><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni emanano le loro disposizioni d’esecuzione degli articoli 74<em>a</em> e 104<em>a</em> capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a<sup>bis</sup> e c, nonché capoversi 2 e 3 entro cinque anni dall’accettazione di tali articoli da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><sup>2</sup> La legislazione d’esecuzione della Confederazione disciplina in particolare gli strumenti che consentono di adempiere le nuove prescrizioni di cui agli articoli 74<em>a</em> e 104<em>a</em> capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a<sup>bis</sup> e c, nonché capoversi 2 e 3 entro 10 anni dalla loro adozione. La legge stabilisce degli obiettivi intermedi in vista del raggiungimento del grado di autoapprovvigionamento netto.<br><sup>3</sup> Gli adeguamenti necessari alla produzione agricola sono concepiti in modo da essere socialmente accettabili e sono sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p><span></span><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-554</guid>
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<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=555">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 luglio 2023 e terminerà circa nel</p> gennaio 2025.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-07-04 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 4 luglio 2023 e terminerà circa nel</p> gennaio 2025.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:&nbsp;</p><p><em>Art. 73a</em><span> </span>Sviluppo sostenibile della popolazione<br><sup>1</sup> Prima del 2050 la popolazione residente permanente della Svizzera non può superare i dieci milioni di abitanti. Dal 2050 il Consiglio federale può, mediante ordinanza, innalzare ogni anno il limite nella misura dell’incremento naturale. La Confederazione assicura che tale limite sia rispettato.<br><sup>2</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per uno sviluppo sostenibile della popolazione, volti in particolare a proteggere l’ambiente e nell’interesse della conservazione duratura delle basi naturali della vita, dell’efficienza delle infrastrutture, dell’assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali svizzere.<br><sup>3</sup> La popolazione residente permanente si compone dei cittadini svizzeri con domicilio principale in Svizzera e dei cittadini stranieri con un titolo di soggiorno di almeno 12 mesi o che risiedono in Svizzera da almeno 12 mesi.<br><br><em>Art. 197 n. 15<sup>2</sup></em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Sviluppo sostenibile della popolazione)</em><br><sup>1</sup> Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera i nove milioni e mezzo di abitanti prima del 2050, per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1 il Consiglio federale e l’Assemblea federale, nell’ambito delle loro competenze, prendono provvedimenti riguardanti in particolare il settore dell’asilo e del ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale sottopone un disegno di legge in tal senso all’Assemblea federale. Dal momento del superamento del limite, alle persone ammesse provvisoriamente non sono accordati permessi di dimora o di domicilio né la cittadinanza svizzera o altri diritti di rimanere. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1, il Consiglio federale si adopera inoltre per rinegoziare gli accordi internazionali che favoriscono la crescita della popolazione, siano essi giuridicamente vincolanti o meno, oppure per negoziare clausole d’eccezione o di salvaguardia. Se un accordo prevede simili clausole, il Consiglio federale le invoca.<br><sup>2</sup> Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera il limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1, il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono tutti i provvedimenti a loro disposizione perché questo sia rispettato. Il capoverso 1 si applica per analogia. Devono tuttavia essere denunciati il prima possibile gli accordi internazionali ai sensi del capoverso 1, in particolare il Patto mondiale del 19 dicembre 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare (Patto globale ONU sulla migrazione), sempre che la Svizzera lo abbia firmato. Se, due anni dopo il primo superamento, il limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1 non è ancora rispettato e non è stato possibile negoziare o invocare alcuna clausola d’eccezione o di salvaguardia che ne garantisca il rispetto, l’Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) deve essere denunciato il prima possibile.<br><sup>3</sup> Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 73<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;RS <strong>0.142.112.681</strong></p><p></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-555</guid>
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<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=556">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 ottobre 2023 e terminerà circa nel</p> aprile 2025.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-10-17 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 17 ottobre 2023 e terminerà circa nel</p> aprile 2025.
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</p><p><span><span>La</span><span> Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span><span>Art. 54a</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span><span>Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Svizzera non assume obblighi di diritto internazionale che, in forza della loro applicabil</span><span>ità diretta o della necessaria trasposizione nel diritto interno, impongano alle autorità legislative, alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto o alle autorità giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni di intervenire nella sfera di protezione dei diritti fondamentali o degli altri diritti costituzionali di persone fisiche o giuridiche, in particolare per mezzo di norme di carattere preventivo o repressivo riguardanti la sicurezza, l’economia, la sanità o l’ambiente.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Svizzera non assume inoltre obblighi di diritto internazionale che impongano direttamente o indirettamente alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere di attenersi all’applicazione del diritto o alla giurisprudenza di autorità o tribunali stranieri, internazionali o sopranazionali, eccezion fatta per la Corte internazionale di Giustizia e la Corte penale internazionale, o di assoggettarsi a un tribunale arbitrale.</span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Se un obbli</span><span>go di diritto internazionale contraddice al capoverso 1 o 2 o tale contraddizione insorge successivamente, sono adottate tutte le contromisure necessarie, optando comunque per quelle meno incisive. Laddove possibile, la Svizzera formula riserve riguardo a singole disposizioni, così da escluderne o limitarne l’applicazione oppure modificarne il contenuto. Se nel caso concreto non sono ammesse siffatte riserve, la Svizzera denuncia senza indugio il trattato internazionale da cui deriva l’obbligo in questione o recede dall’organizzazione internazionale o dalla comunità sopranazionale interessata.</span></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span> I capoversi 1–3 non sono applicabili a:</span></p><p><span></span><span>a. la Convenzione del 4 novembre 1950</span><span> per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;</span></p><p><span></span><span>b. i trattati internazionali in materia di diritto internazionale privato, compreso il diritto processuale civile;</span></p><p><span></span><span>c. i trattati internazionali di assistenza giudiziaria in materia civile e penale;</span></p><p><span></span><span>d. i trattati internazionali riguardanti il traffico aereo, stradale, ferroviario o navale, il libero scambio, il diritto d’asilo, il diritto fiscale e il diritto doganale;</span></p><p><span></span><span>e. le sanzioni di carattere non militare delle Nazioni Unite; e</span></p><p><span></span><span>f. le disposizioni cogenti del diritto internazionale.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 190</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span><span>Diritto determinante</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> In quanto il presente articolo non disponga altrimenti, le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione è stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span><span>Le disposizioni del diritto internazionale che sono ancora in vigore nonostante l’articolo 54</span><em>a</em><span> capoversi 1</span></span><span>–</span><span><span>3 in particolare poiché l’Assemblea federale o il Consiglio federale hanno omesso di adottare le contromisure previste dall’articolo 54</span><em>a</em><span> capoverso 3 o si astengono durevolmente dal farlo, non sono prese in considerazione in sede di applicazione del diritto.</span></span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span><span>Le autorità incaricate dell’applicazione del diritto esaminano liberamente la conformità dei trattati internazionali di cui all’articolo 54</span><em>a</em><span> capoverso 4 ai diritti fondamentali previsti dalla presente Costituzione.</span></span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 197 n. 15</span> </span></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria degli art. 54a (Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale) e 190 (Diritto determinante)</span></em></p><p><span><span>Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 54</span><em>a</em><span> e 190 sono direttamente appli</span></span><span><span>cabili alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.</span></span></p><div><br><div><p><span> <span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span> <span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> <span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>0.101</strong></span></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per misure di regolazione efficaci contro la diffusione incontrollata di lupi, linci, orsi e rapaci di tutti i tipi'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=557">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 gennaio 2024 e terminerà circa nel</p> luglio 2025.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-01-30 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 gennaio 2024 e terminerà circa nel</p> luglio 2025.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 79a</em><sup>2</sup> Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata<br>È consentito cacciare lupi, linci, orsi e rapaci al fine di regolarne efficacemente gli effettivi e impedirne la diffusione incontrollata.</p><p><em>Art. 197 n. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 79a (Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 79<em>a</em> entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p>1 RS <strong>101</strong><br>2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br>3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-557</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=559">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 gennaio 2024 e terminerà circa nel</p> luglio 2025.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-01-30 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 gennaio 2024 e terminerà circa nel</p> luglio 2025.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 89 cpv. 6</em><sup>2</sup><br><sup>6</sup> I progetti di impianti eolici con un’altezza complessiva pari o superiore a 30 metri richiedono il consenso del Popolo del Comune di ubicazione, nonché dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti. La documentazione relativa ai progetti deve fornire informazioni concrete sulle singole ubicazioni, sulle dimensioni delle costruzioni, sull’urbanizzazione nonché sulle principali ripercussioni degli impianti eolici.</p><p><em>Art. 197 n. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6 (Impianti eolici)</em><br><sup>1 </sup>Gli impianti eolici le cui torri il 1° maggio 2024 non erano ancora state erette, necessitano del consenso successivo del Popolo del Comune di ubicazione e dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti, salvo che tale consenso sia già stato dato.<br><sup>2</sup> Se il consenso non è dato, gli impianti eolici e tutti gli impianti e le costruzioni connessi devono essere demoliti entro 18 mesi a spese dei costruttori. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.<br><sup>3</sup> Sono eccettuati da tali disposizioni i progetti di impianti eolici di La Joux-du Plâne, Crêt-Meuron, Monteperreux e Montagne de Buttes nel Cantone di Neuchâtel, sempre che gli stessi non subiscano dopo il 1° maggio 2024 modifiche che richiedono un adeguamento del piano di utilizzazione o una nuova procedura per l’ottenimento del permesso di costruzione.</p>1 RS 101<br>2 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br>3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-559</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici (Iniziativa per la protezione delle foreste)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=558">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 gennaio 2024 e terminerà circa nel</p> luglio 2025.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-01-30 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 gennaio 2024 e terminerà circa nel</p> luglio 2025.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 77 cpv. 4</em><br><sup>4</sup> Nelle foreste e a 150 metri di distanza dalle foreste o dai pascoli boschivi con una densità di superficie alberata pari a oltre il 30 per cento, non possono essere costruiti impianti eolici con un’altezza complessiva pari o superiore a 30 metri.</p><p><em>Art. 197 n. 16<sup>2</sup></em><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 77 cpv. 4 (Impianti eolici)</em><br>Le costruzioni e gli impianti o le modifiche del suolo realizzati dopo il 1° maggio 2024 che contraddicono all’articolo 77 capoverso 4 devono essere demoliti o eliminati a spese di chi li ha eseguiti entro 18 mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.<br><br></p>1 RS 101<br>2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<p><br></p></description>
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<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera forte in Europa (Iniziativa Europa)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=560">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 aprile 2024 e terminerà circa nel</p> ottobre 2025.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-04-02 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 aprile 2024 e terminerà circa nel</p> ottobre 2025.
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</p><p><span>La Costituzione</span><span><span>&nbsp;</span></span><span>federale è modificata come segue:</span></p><p><span><em>Art. 54a</em></span>&nbsp;<span><span>Integrazione europea</span><br></span><span><sup>1&nbsp;</sup></span><span><span>La Confederazione partecipa attivamente all’integrazione europea.</span><br></span><span><sup>2</sup></span><span>&nbsp;</span><span><span>A tale scopo conclude trattati internazionali con l’Unione europea che garantiscano una partecipazione durevole ed evolutiva alle libertà del mercato interno europeo e ad altri ambiti della cooperazione europea, in particolare alla cultura, alla formazione, alla ricerca e alla protezione del clima.</span><br></span><span><sup>3</sup></span><span>&nbsp;</span><span><span>Nel quadro dei trattati in vigore la Confederazione e i Cantoni assicurano che i valori fondamentali della democrazia e del federalismo, le basi naturali della vita e l’equilibrio sociale in seno alla collettività e sul mercato del lavoro siano tutelati.</span></span></p><p><span><em>Art. 197 n. 16</em></span><span><em>16. Disposizione transitoria dell’articolo 54a (Integrazione europea)</em><br></span><span>Al più tardi dopo l’accettazione dell’articolo 54a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale conclude senza indugio i trattati necessari con l’Unione europea. Entro 12 mesi dalla conclusione dei negoziati sottopone i trattati all'Assemblea federale per approvazione. Nel contempo propone le misure necessarie per attuare l’articolo 54a capoverso 3. Queste assicurano in particolare l’applicazione efficace e durevole in Svizzera del principio europeo della parità di condizioni per lo stesso lavoro nel medesimo luogo.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span>&nbsp;</span><span><span>RS&nbsp;</span>101<br></span>&nbsp;<span>L</span><span>a numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br></span><span>&nbsp;</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-560</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Legalizzazione della cannabis: un’opportunità per l’economia, la salute e l’uguaglianza'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=561">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 aprile 2024 e terminerà circa nel</p> ottobre 2025.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-04-30 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 30 aprile 2024 e terminerà circa nel</p> ottobre 2025.
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</p><p><span>La Costituzione federale
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è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art.&nbsp;105a<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Cannabis<em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La legislazione in materia di coltivazione,
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possesso e uso personale della cannabis compete alla Confederazione. I
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cittadini possono coltivare e possedere cannabis a partire dall’età
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di&nbsp;18&nbsp;anni.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La
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coltivazione e vendita a scopo commerciale della cannabis sono permesse. Le
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aziende di coltivazione e i punti vendita della cannabis <span>sono soggetti a
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una licenza e a rigorose norme di qualità e di sicurezza.</span></span><strong></strong></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Le </span><span>entrate provenienti
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dall’imposta sui prodotti della cannabis sono destinate alla formazione, alla
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prevenzione e all’informazione in materia di stupefacenti</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La vendita della cannabis a minorenni è
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vietata. La Confederazione organizza campagne d’informazione su larga scala in
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merito ai rischi derivanti dal consumo della cannabis</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Il valore limite di tetraidrocannabinolo nel
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sangue è stabilito in modo tale che chi consuma quotidianamente sino a cinque
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grammi di cannabis possa prendere parte alla circolazione stradale</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;</span><span>È permesso coltivare a titolo personale al
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massimo&nbsp;50&nbsp;piante di cannabis. A partire da&nbsp;51&nbsp;piante è
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necessaria un’autorizzazione speciale. Oltre alle piante coltivate, è permesso
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detenere presso il proprio domicilio al massimo tre chilogrammi di cannabis</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;</span><span>È permesso importare semi della cannabis e
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cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.</span><strong></strong></p><p></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-561</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Fermare gli abusi nell'asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=562">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 maggio 2024 e terminerà circa nel</p> novembre 2025.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-05-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 maggio 2024 e terminerà circa nel</p> novembre 2025.
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</p><p><span>La Costituzione</span><span>&nbsp;</span><span>federale</span><span> è modificata come segue:</span></p>&nbsp;<p><span><em>Art. 57a</em></span> <span>Protezione delle frontiere nazionali<br></span><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;I valichi di frontiera svizzeri sono presidiati e le frontiere nazionali svizzere sono sorvegliate. Le persone che entrano in Svizzera sono controllate</span><span> </span><span>sistematicamente. I controlli delle persone al passaggio del confine possono essere effettuati fisicamente o elettronicamente. Per gli Svizzeri, per i cittadini esteri in possesso di un titolo di soggiorno svizzero valido della durata di almeno un anno e per i frontalieri che attraversano regolarmente le frontiere nazionali vanno previste procedure semplificate.<br></span><span><span>&nbsp;Il legislatore può prevedere che determinati gruppi di persone siano tenuti a notificare l’entrata in Svizzera, in particolare i cittadini originari di Stati con un numero elevato di cittadini che soggiornano illegalmente in Svizzera. A tale scopo la Confederazione e i Cantoni registrano il numero di persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera e la loro origine.<br></span></span><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;L’entrata in Svizzera è negata alle persone prive di titolo di soggiorno valido o di un altro permesso di entrata.<br></span><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;L’entrata in Svizzera e l’asilo sono negati alle persone che entrano in Svizzera da uno Stato terzo sicuro allo scopo di presentare una domanda di asilo. L’ammissione provvisoria è esclusa. Tale disposizione non si applica ai cittadini degli Stati limitrofi.<br></span><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;Per le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro etnia, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per le loro opinioni politiche o che hanno un fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, il Consiglio federale può stabilire un contingente di concessione d’asilo annuale ai sensi dell’articolo&nbsp;121<em>a</em> capoverso&nbsp;2, pari al massimo a 5000 persone.<br></span><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;Non appena hanno notizia di persone che soggiornano in Svizzera senza titolo di soggiorno valido o senza un altro permesso d’entrata, le autorità e gli enti di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le notificano immediatamente alla Confederazione. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione assicura che le persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera lascino il Paese entro 90 giorni al massimo. Scaduto tale termine, è esclusa l’affiliazione a un’assicurazione sociale svizzera, in particolare all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, o all’assicurazione invalidità, e a un’assicurazione malattie; sono fatte salve le convenzioni internazionali di sicurezza sociale.<br></span><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;Scaduto il termine di cui al capoverso&nbsp;6, i contratti di lavoro tra i datori di lavoro e le persone prive di titolo di soggiorno valido sono nulli e in particolare non conferiscono il diritto a percepire un salario o qualsiasi altro tipo di indennità; la legge sanziona penalmente le infrazioni.</span></p><p><br></p><p><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 57a (</em></span><em><span>Protezione delle frontiere nazionali</span></em><span><em>)<br></em></span><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Dopo l’accettazione dell’articolo 57<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, non viene più concessa l’ammissione provvisoria e non vengono rilasciati nuovi permessi per persone ammesse provvisoriamente.<br></span><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Se ritiene che l’articolo&nbsp;57<em>a</em> sia incompatibile con un accordo internazionale, il Consiglio federale rinegozia le relative disposizioni dell’accordo. Se ciò non avviene entro 18 mesi dall’accettazione dell’articolo&nbsp;57<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, la Svizzera denuncia l’accordo non appena possibile.<br></span><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Fino all’entrata in vigore delle necessarie disposizioni legislative, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le relative disposizioni d’esecuzione entro due anni dall’accettazione dell’articolo&nbsp;57<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni. Del rimanente l’articolo&nbsp;57<em>a </em>è direttamente applicabile a partire dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span>&nbsp;</span><span>RS&nbsp;101<br></span>&nbsp;</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-562</guid>
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<pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un approvvigionamento sicuro con le energie rinnovabili (Iniziativa solare)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=563">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 giugno 2024 e terminerà circa nel</p> dicembre 2025.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-06-11 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 giugno 2024 e terminerà circa nel</p> dicembre 2025.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><sup><span>1</span></sup><span> è modificata come segue: </span></p><p><em><span>Art. 89 cpv. 3</span></em><sup><em><span>bis</span></em></sup> <br><sup><span>3bis</span></sup><span> Le superfici idonee di edifici e impianti devono essere utilizzate per la produzione di energie rinnovabili. Sono eccettuati i casi in cui l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile è incompatibile con interessi preponderanti di protezione o per altri motivi è sproporzionata. La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Può prevedere misure di sostegno finanziario. </span><br><br><em><span>Art. 197 n. 15</span></em><sup><span>2</span></sup> <br><em><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 3<sup>bis</sup> (Utilizzo di superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili)</span></em> <br><sup><span>1</span></sup><span> L’obbligo di utilizzare le superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili decorre: </span><br><span>a. per edifici e impianti nuovi nonché per importanti misure di ristrutturazione e rinnovo, in particolare in caso di risanamento di tetti, un anno dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni; </span><br><span>b. per edifici e impianti esistenti, 15 anni dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni; per evitare casi di rigore il termine può essere prorogato fino al 2050 in singoli casi. </span><br><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoverso 3<sup>bis</sup> entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale. </span><br><br><span><sup>1</sup><span> RS </span><strong>101</strong> </span><br><span><sup>2</sup><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span> </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-563</guid>
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<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per l’adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari (Iniziativa per la proibizione delle armi nucleari)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=564">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 luglio 2024 e terminerà circa nel</p> gennaio 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-07-02 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 luglio 2024 e terminerà circa nel</p> gennaio 2026.
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</p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 197 n. 17</em><sup>2</sup><br><em>17. Adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari</em> <br><sup>1</sup> La Svizzera aderisce al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari. <br><sup>2</sup> Il Consiglio federale ratifica il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e trasmette lo strumento di ratifica del Trattato al Segretariato dell’ONU.<br><br><br><span><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></span><br><span><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-564</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=565">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 settembre 2024 e terminerà circa nel</p> marzo 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-09-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 settembre 2024 e terminerà circa nel</p> marzo 2026.
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</p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 120 cpv. 1</em></span><span><sup><em>bis </em></sup></span> <span><em>e 3-6</em> <br></span><span><sup>1bis </sup></span> <span>Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. Sono compresi anche gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche. <br></span><span><sup>3 </sup></span> <span>La messa in commercio o l'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale di organismi geneticamente modificati, in particolare quelli destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, è soggetta a una procedura di autorizzazione nell'ambito della quale devono essere valutati i rischi. <br></span><span><sup>4 </sup></span> <span>Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati oppure i loro prodotti deve etichettarli come tali per garantire la libertà di scelta e la tracciabilità, nonché per impedire frodi. <br></span><span><sup>5 </sup></span> <span>La Confederazione garantisce una produzione agricola, orticola e forestale senza organismi geneticamente modificati e sostiene la ricerca e la selezione necessarie a questo scopo. Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati si assume le spese delle misure di coesistenza. <br></span><span><sup>6 </sup></span><span>Gli effetti dei brevetti non si estendono alle piante e agli animali che derivano da una selezione esente da ingegneria genetica e che sono destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, né alle loro parti o componenti. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br>17. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) <br>Almeno fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 120 capoversi 1</span><span><sup>bis</sup></span><span> e 3-6, non potranno essere messi in commercio organismi geneticamente modificati destinati a usi agricoli, orticoli o forestali. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span> RS&nbsp;<strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-565</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la democrazia diretta e la competitività del nostro Paese – No a una Svizzera membro passivo dell’UE (Iniziativa Bussola)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=566">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 ottobre 2024 e terminerà circa nel</p> aprile 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-10-01 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 ottobre 2024 e terminerà circa nel</p> aprile 2026.
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</p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 101 cpv. 1, secondo e terzo periodo</em> <br><sup>1</sup> […] [La Confederazione] Persegue una politica economica esterna indipendente, che tenga conto delle esigenze della Svizzera in quanto piazza economica integrata a livello internazionale. In tale ambito salvaguarda i diritti democratici del Popolo e l’autonomia dei Cantoni. <br><br><em>Art. 140 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b</em><sup><em>bis</em></sup> <br><sup>1</sup> Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: <br>b<sup>bis</sup>. i trattati internazionali che prevedono il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto; <br><br><em>Art. 164 cpv. 3</em> <br><sup>3</sup> Il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto dev’essere espressamente previsto da una legge federale o da un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio e dev’essere circoscritto a un settore ristretto. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em><sup><em>2</em></sup> <br><em>17. Disposizione transitoria degli art. 140 cpv. 1 lett. bbis e 164 cpv. 3 (Recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto)</em> <br>I principi concernenti il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto non si applicano alle leggi federali e ai trattati internazionali che prevedono tale recepimento e sono in vigore al momento dell’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni degli articoli 101 capoverso 1, secondo e terzo periodo, 140 capoverso 1, frase introduttiva e lettera bbis nonché 164 capoverso 3. Tale salvaguardia si estende a un accordo quadro istituzionale o ad accordi analoghi tra la Svizzera e l’Unione europea solo se questi sono stati sottoposti a referendum obbligatorio e approvati dal Popolo e dai Cantoni. <br><br><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-566</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=567">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 novembre 2024 e terminerà circa nel</p> maggio 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-11-26 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 26 novembre 2024 e terminerà circa nel</p> maggio 2026.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art. 98a</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Piazza finanziaria sostenibile</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confederazione si impegna per un orientamento ecologicamente sostenibile della piazza finanziaria svizzera. Per orientare in tal senso i flussi finanziari deve adottare misure che sono in linea con gli standard internazionali e gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera in materia di compatibilità climatica nonché di protezione e rispristino della molteplicità biologica.</span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>I partecipanti svizzeri al mercato finanziario come le banche, le imprese di assicurazione, gli istituti finanziari nonché gli istituti di previdenza e quelli di assicurazione sociale, orientano le loro attività aventi ripercussioni sull’ambiente all’estero, in particolare a causa di emissioni di gas serra, verso l’obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e gli obiettivi internazionali in materia di biodiversità; essi tengono conto delle emissioni dirette e indirette nonché delle ripercussioni sulla biodiversità lungo l’intera catena del valore. La legge prevede eccezioni per partecipanti al mercato finanziario le cui attività hanno ripercussioni minime sull’ambiente.</span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>I partecipanti svizzeri al mercato finanziario non forniscono prestazioni in materia di finanziamento o di assicurazione finalizzate a sviluppare e promuovere nuovi giacimenti di energie fossili o incrementare lo sfruttamento di quelli esistenti; la legge definisce le relative restrizioni.</span></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Per l’attuazione di tali disposizioni è prevista un’autorità di vigilanza con competenze decisionali e sanzionatorie.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 17<span><strong><sup>2</sup></strong></span></span></em></p><p><em><span>17. </span></em><em><span>Disposizione transitoria dell’art. 98a (Piazza finanziaria sostenibile)</span></em></p><p><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 98<em>a</em> entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore entro un anno. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</span></p><div><br><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>R</span></span><span>S<span> <strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<span>. </span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-567</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera finanziariamente solida, sovrana e responsabile (Iniziativa Bitcoin)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=568">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 dicembre 2024 e terminerà circa nel</p> giugno 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-12-31 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 dicembre 2024 e terminerà circa nel</p> giugno 2026.
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</p><span>La Costituzione federale</span><sup><span>1</span></sup><span> è modificata come segue:
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</span><br><br><em><span>Art. 99 cpv. 3</span></em>
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<br><sup><span>3</span></sup><span> La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro e in Bitcoin.
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</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span> RS </span><strong><span>101</span></strong></description>
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<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=569">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 7 gennaio 2025 e terminerà circa nel</p> luglio 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-01-07 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 7 gennaio 2025 e terminerà circa nel</p> luglio 2026.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span></p><p><span><em>Art. 101a</em> Economia responsabile </span><br><span><sup>1</sup></span> <span> La Confederazione rafforza il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> A tal fine disciplina gli obblighi delle grandi imprese con sede, amministrazione o stabilimento principali in Svizzera. Può inoltre disciplinare per settore le attività economiche che comportano rischi elevati di pregiudicare i diritti umani e di nuocere all’ambiente. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> In tale contesto, fondandosi sulle linee guida internazionali e tenendo in considerazione gli sviluppi europei, la Confederazione si attiene ai seguenti principi: <br><span></span>a. le imprese adempiono anche all’estero l'obbligo di diligenza necessario per il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello <span> </span>internazionale e delle disposizioni internazionali in materia di protezione dell’ambiente; tale obbligo di diligenza si estende <span> </span>alle relazioni d’affari in base ai rischi; <br><span></span>b. le imprese provvedono affinché la loro attività commerciale sia in linea con l’obiettivo di temperatura convenuto a livello <span> </span>internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche; a tal fine stabiliscono gli obiettivi e i relativi percorsi <span> </span>di riduzione per le loro emissioni dirette e indirette di gas serra e li attuano; la legge può prevedere che le imprese a <span> </span>basse emissioni siano esentate da tali obblighi; <br><span></span>c. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza di cui alla lettera a, le imprese rispondono anche per i danni causati dalle <span> </span>imprese da esse controllate; la legge garantisce una protezione giuridica efficace e prevede in particolare una <span> </span>regolamentazione adeguata per la presentazione delle prove; le disposizioni emanate in base a questi principi sono <span> </span>applicabili anche a fattispecie internazionali. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Per far rispettare questi obblighi, la Confederazione prevede una vigilanza efficace e indipendente. In caso di violazione di questi obblighi, l’organo incaricato della vigilanza provvede a ripristinare lo stato conforme e può infliggere sanzioni proporzionate, tra cui multe commisurate alla cifra d’affari. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> La Confederazione adotta misure a sostegno delle imprese soggette agli obblighi di cui al presente articolo e a protezione e sostegno di quelle che possono essere indirettamente interessate da tali obligghi o obblighi simili. <br><br><em>Art. 197</em></span><span><em><sup>2</sup></em></span> <span><em>n. 17 </em><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 101a (Economia responsabile)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 101a entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Qualora non emani tali disposizioni entro questo termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza, che ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate dall’Assemblea federale. <br><br></span><span><sup>1</sup></span><span><span>RS </span><strong><span>101 </span><br></strong></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-569</guid>
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<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una politica al servizio del Popolo (No al lobbismo)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=571">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 marzo 2025 e terminerà circa nel</p> settembre 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-03-25 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 marzo 2025 e terminerà circa nel</p> settembre 2026.
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</p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br>Art. 161 cpv. 3–6<span> </span><br><sup>3</sup> I membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse non possono fare parte di commissioni il cui ambito di competenza presenta un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>4</sup> Nelle Camere e nelle commissioni, i membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse si ricusano quando il dibattito concerne temi che presentano un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>5</sup> La natura e la portata dei legami con gruppi d’interesse nonché l’onorario o le altre prestazioni valutabili in denaro devono essere dichiarati in un registro.<br><sup>6</sup> Le leggi e le ordinanze sono elaborate dall’amministrazione e senza il concorso di terzi.<br><br>Art. 197 n. 17<sup>2</sup>&nbsp;<br>17. Disposizione transitoria dell’art. 161 cpv. 3–6 (Divieto di ricevere istruzioni)<br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 161 capoversi 3–6 entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.&nbsp;</description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-571</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=570">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 aprile 2025 e terminerà circa nel</p> ottobre 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-04-01 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 aprile 2025 e terminerà circa nel</p> ottobre 2026.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span>&nbsp;è modificata come segue: </span></p><p><span><em>Art. 41 cpv. 2</em><br></span><span><sup>2</sup></span> <span> La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, della genitorialità, dell’orfanità e della vedovanza. <br><br><em>Art. 110a Congedo parentale</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione istituisce un congedo parentale equo e indennizzato. <br></span><span><sup>2</sup></span> <span> In tale ambito si attiene ai principi seguenti: <br>a. il congedo parentale serve al bene del figlio e a promuovere l’uguaglianza di fatto tra i sessi, in particolare permettendo a entrambi i genitori di esercitare un’attività lucrativa; <br>b. i due genitori beneficiano di un congedo parentale della stessa durata; il congedo non è trasferibile e in linea di massima è fruibile in modo alternato; i genitori possono fruirne contemporaneamente al massimo per un quarto, la legge può prevedere eccezioni, in particolare per motivi di salute; la durata del congedo parentale per ciascun genitore non può essere inferiore alla durata del versamento dell’indennità di maternità prevista dal diritto previgente; <br>c. l’importo minimo e il finanziamento dell’indennità sono stabiliti in base ai principi applicabili all’indennità per chi presta servizio militare o servizio civile; l’indennità aumenta progressivamente fino a raggiungere il 100 per cento nel caso dei salari più bassi; <br>d. la fruizione del congedo parentale non deve comportare svantaggi dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto in materia di personale. <br><br><em>Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3, primo periodo, e 4</em><br>Assegni familiari e assicurazione parentale <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Per indennizzare il congedo parentale di cui all’articolo 110<em>a</em>, la Confederazione istituisce un’assicurazione parentale. … <br></span><span><sup>4</sup></span><span> La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione parentale, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup><em>2</em></sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria degli art. 41 cpv. 2 (Genitorialità), 110a (Congedo parentale) e 116 cpv. 3, primo periodo, e 4 (Assicurazione parentale)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione degli articoli 41 capoverso 2, 110<em>a</em> e 116 capoversi 3, primo periodo, e 4 entro cinque anni dall’accettazione di detti articoli da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Nei primi dieci anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione, il congedo parentale è di 18 settimane per ciascun genitore. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La competenza della Confederazione per quanto riguarda l’indennità di maternità e quella per l’altro genitore è mantenuta fino all’entrata in vigore delle disposizioni sul congedo parentale e sull’assicurazione parentale. <br><br></span><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per impianti solari esentati dall'autorizzazione'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=572">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 aprile 2025 e terminerà circa nel</p> ottobre 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-04-08 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 aprile 2025 e terminerà circa nel</p> ottobre 2026.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 75c</em> Impianti solari su edifici e impianti</p><p><sup>1</sup> Gli impianti solari su edifici e impianti all interno e all esterno di siti caratteristici e paesaggi protetti sono ammessi e non necessitano di alcuna autorizzazione edilizia. Essi devono essere annunciati all autorità competente.</p><p><sup>2</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali d'importanza nazionale o cantonale così come in luoghi storici necessitano di un'autorizzazione edilizia.</p><p><sup>3</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali di cui al capoverso 2 sono ammessi e devono essere autorizzati. Ai fini della salvaguardia dei monumenti culturali, l'autorizzazione edilizia può essere sottoposta a oneri.</p><br><p></p><p><em>Art. 197 n. 17</em><sup>2</sup></p><p>1<em>7. Disposizione transitoria dell art. 75c (Impianti solari su edifici e impianti)</em></p><p>L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 75c entro un anno dall 'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.</p><br><p></p><p><sup>1</sup> RS 101&nbsp;</p><p><span><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p><p><br></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-572</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione contro pigioni abusive (Iniziativa sulle pigioni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=573">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 giugno 2025 e terminerà circa nel</p> dicembre 2026.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-06-03 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 giugno 2025 e terminerà circa nel</p> dicembre 2026.
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</p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br><em>Art. 109 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> e 1</em><sup><em>ter</em></sup><span> </span><br><sup>1</sup><sup>bis</sup> Una pigione è abusiva se eccede i costi effettivi della cosa locata, maggiorati di un adeguato reddito, o se è fondata su un prezzo d’acquisto eccessivo.<br><sup>1</sup><sup>ter</sup> Le pigioni devono essere verificate automaticamente e periodicamente e, se del caso, adattate. Sono verificate inoltre su richiesta del conduttore.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br></description>
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<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un aiuto e una protezione a favore delle persone in fuga finanziati mediante donazioni (Iniziativa sull’aiuto alle persone in fuga)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=574">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 agosto 2025 e terminerà circa nel</p> febbraio 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-08-12 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 agosto 2025 e terminerà circa nel</p> febbraio 2027.
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</p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 25 cpv. 2 e 2</em></span><span><sup><em>bis</em></sup></span> <span><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le persone di cittadinanza svizzera che risiedono in Svizzera possono richiedere presso la competente autorità svizzera, in nome e per conto di una persona straniera bisognosa di protezione, il rilascio di un visto e di un permesso di dimora per consentire a quest’ultima di rifugiarsi in Svizzera. Devono assumersi tutti i costi di mantenimento e integrazione in Svizzera della persona bisognosa di protezione e fornire la prova di avere depositato un’adeguata garanzia a tal fine. Alla persona bisognosa di protezione non è consentito esercitare alcuna attività retribuita in Svizzera per un periodo di dieci anni dal suo arrivo. <br></span><span><sup>2</sup><sup>bis</sup></span> <span> Le persone bisognose di protezione devono attendere all’estero l’esito della procedura di domanda di cui al capoverso 2; sono autorizzate a entrare in Svizzera solo con un visto valido. Eventuali respingimenti alla frontiera devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni cogenti del diritto internazionale. <br><br><em>Art. 121 cpv. 1 e 1</em></span><span><em><sup>bis</sup></em></span> <span><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri compete alla Confederazione. <br></span><span><sup>1bis</sup></span><span> I Cantoni possono accordare preventivamente la grazia a coloro che all’estero violano il diritto dello Stato interessato per salvare persone bisognose di protezione. I Cantoni disciplinano le condizioni e la procedura per accordare la grazia. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 25 (Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato)</em><br>Entro tre mesi dall’accettazione dell’articolo 25 capoversi 2 e 2</span><span><sup>bis</sup></span><span>, il Consiglio federale denuncia il protocollo del 31 gennaio 1967</span><span><sup>3</sup></span><span> sullo statuto dei rifugiati ed entro il medesimo termine abroga mediante ordinanza la legislazione in materia di asilo. Nell’ambito della procedura di allontanamento è garantito il rispetto delle disposizioni cogenti del diritto internazionale (principio di non respingimento).<br><br><br></span><span><sup>1</sup> RS&nbsp;</span><strong><span>101</span></strong><br><span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span><br><span><sup>3</sup></span>&nbsp;</span><span>RS <strong>0.142.301</strong></span><span><br></span><span></span><span></span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-574</guid>
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<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per il riconoscimento dello Stato di Palestina'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=575">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 14 ottobre 2025 e terminerà circa nel</p> aprile 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-10-14 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 14 ottobre 2025 e terminerà circa nel</p> aprile 2027.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span></p><p><br><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Riconoscimento dello Stato di Palestina</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Svizzera riconosce la Palestina come Stato sovrano e indipendente. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Se il riconoscimento dello Stato di Palestina è accettato dal Popolo e dai Cantoni, il Consiglio federale trasmette una corrispondente dichiarazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e all’Assemblea generale delle Nazioni Unite entro tre mesi dall’accertamento del risultato della votazione. <br><br><br><br></span><span><sup>1</sup></span><span> RS 101 <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-575</guid>
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<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la protezione da radiazioni nocive! (Iniziativa onde millimetriche)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=576">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 novembre 2025 e terminerà circa nel</p> maggio 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-11-11 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 novembre 2025 e terminerà circa nel</p> maggio 2027.
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</p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 118 cpv. 2 lett. d</em> <br></span><span><sup>2</sup></span><span> [La Confederazione] Emana prescrizioni su: <br>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; prevede la possibilità di utilizzare frequenze a onde millimetriche a scopi di telecomunicazione soltanto se è fornita la prova che tale utilizzazione non produce effetti nocivi o molesti sull’uomo e sul suo ambiente naturale. <br><br><br></span><span><sup>1</sup></span><span> RS <strong>101</strong></span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-576</guid>
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<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la promozione del potere d’acquisto (Iniziativa sul potere d’acquisto)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=577">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 dicembre 2025 e terminerà circa nel</p> giugno 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-12-02 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 dicembre 2025 e terminerà circa nel</p> giugno 2027.
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</p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 130 cpv. 1–3</em></span><span><sup><em>quater</em></sup></span> <span><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto con un’aliquota normale massima dell’8,1 per cento e un’aliquota ridotta massima del 2,6 per cento: <br>a. sull’acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero, nonché sull’acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull’acquisto); e <br>b. sull’importazione di beni (imposta sull’importazione). <br></span><span><sup>2–3quater</sup></span> <span><em>Abrogati</em><br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’articolo 130 (Imposta sul valore aggiunto)</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> Entro un anno dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale riduce al 4 per cento l’aliquota normale dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Entro un anno dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale esenta dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni assoggettate all’aliquota ridotta e quelle assoggettate all’aliquota speciale. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Entro quattro anni dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale abolisce l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; si impegna inoltre a ridurre l’imposta sull’acquisto e quella sull’importazione a medio termine e ad abolirle completamente a più lungo termine. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span><span><br></span><span><sup>2</sup></span> <span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-577</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei diritti fondamentali e della democrazia nello spazio digitale (Iniziativa Internet)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=578">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 marzo 2026 e terminerà circa nel</p> settembre 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2026-03-03 00:00:00+01:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 marzo 2026 e terminerà circa nel</p> settembre 2027.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span><br><br><span><em>Art. 93a </em> Protezione nello spazio digitale </span><br><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dei diritti fondamentali e dei processi decisionali democratici nello spazio digitale. </span><br><span><sup>2</sup></span><span> Obbliga i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca e i fornitori che generano contenuti mediante sistemi automatizzati o basati sull’intelligenza artificiale a: </span><br><span></span></p><p><span>a. proteggere le persone dalle violazioni dei loro diritti fondamentali; </span><br><span>b. impedire la diffusione di contenuti comprendenti violenza sessualizzata o che istigano alla violenza o la esaltano; </span><br><span>c. limitare i rischi sistemici di manipolazione, in particolare attraverso la disinformazione o l’amplificazione algoritmica, dei processi decisionali democratici; </span><br><span>d. proteggere la popolazione dalla cibercriminalità. </span><br><span></span></p><p><span><sup>3</sup></span><span> I fornitori sono tenuti a esaminare gratuitamente le segnalazioni di violazioni degli obblighi di cui al capoverso 2, ad adottare le necessarie contromisure e a riferire pubblicamente in merito. La Confederazione disciplina le procedure e la vigilanza sui fornitori. </span><br><br><br><span><sup>1</sup></span><span>RS <strong>101</strong></span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-578</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un giusto equilibrio tra amministrazione federale e popolazione (Freno all’amministrazione)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=579">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 14 aprile 2026 e terminerà circa nel</p> ottobre 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2026-04-14 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 14 aprile 2026 e terminerà circa nel</p> ottobre 2027.
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</p><p><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup></span></span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 126a<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Uscite per il personale</span><sup></sup></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’aumento percentuale delle uscite complessive per il personale dell’amministrazione federale centrale e decentralizzata non può superare quello del salario mediano svizzero. Sono computate nelle uscite per il personale anche quelle per il conferimento di compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La limitazione delle uscite per il personale non si applica al settore dei politecnici federali né alla Scuola universitaria federale per la formazione professionale.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> L’Assemblea federale può decidere un aumento delle uscite per il personale se necessario per superare gravi turbamenti dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.</span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><span><br><br></span></p><p><em><span>Art. 159 cpv. 3 lett. d</span></em><sup></sup></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:</span></p><p><span>d. l’aumento delle uscite per il personale ai sensi dell’articolo 126<em>a</em> capoverso 3.</span><span></span></p><p></p><p><span><br><br></span></p><p><em><span>Art. 197 n. 17<sup>2</sup></span></em><em></em></p><p><em><span>17. Disposizione transitoria dell’art. 126a (Uscite per il personale)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’articolo 126<em>a</em> si applica per la prima volta al conto di Stato del terzo anno successivo all’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</span></p><div><br><div><p><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup>&nbsp;</span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-579</guid>
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<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'No agli F-35'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=581">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 aprile 2026 e terminerà circa nel</p> ottobre 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2026-04-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 aprile 2026 e terminerà circa nel</p> ottobre 2027.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione non acquista aviogetti da combattimento del tipo F-35. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il budget dell’esercito è adeguato di conseguenza. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La presente disposizione decade il 1° gennaio 2040.</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span> <span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-581</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per un trasporto pubblico forte e prezzi dei voli equi (Iniziativa sul buono mobilità)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=580">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 aprile 2026 e terminerà circa nel</p> ottobre 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2026-04-28 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 aprile 2026 e terminerà circa nel</p> ottobre 2027.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span></p><p><span><em>Art. 87c </em>Tassa sul traffico aereo <br></span><span><sup>1 </sup></span><span>Al fine di ridurre le emissioni di gas serra la Confederazione riscuote una tassa sul traffico aereo; questa si applica al traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e all’aviazione generale, inclusi gli aerei privati e d’affari (tassa sull’aviazione generale). La Confederazione può prevedere eccezioni alla tassa sull’aviazione generale, segnatamente per motivi di salute e di sicurezza. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La tassa è calcolata conformemente al principio di causalità e in modo da fornire un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. L’importo della tassa è verificato periodicamente e, se necessario, adeguato. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Il prodotto netto della tassa sul traffico aereo è distribuito per almeno due terzi in modo uniforme alla popolazione, segnatamente sotto forma di accrediti per la mobilità trasferibili e utilizzabili nei trasporti pubblici nazionali e internazionali su ferrovia e su strada. L’importo rimanente è impiegato per la riduzione ulteriore delle emissioni di gas serra del traffico e segnatamente per il promovimento del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori.</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><em></em></span></p><p></p><p><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2&nbsp;</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 87c (Tassa sul traffico aereo)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> Il Consiglio federale riscuote la tassa sul traffico aereo entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 87<em>c</em> da parte del Popolo e dei Cantoni ed emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> L’importo iniziale della tassa ammonta almeno a 30 franchi per ogni biglietto aereo nel traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e almeno a 500 franchi per ogni volo in partenza nell’aviazione generale (tassa sull’aviazione generale).</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup></sup></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span> <span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-580</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la salvaguardia dell’impollinazione delle piante coltivate e selvatiche da parte degli insetti (Iniziativa api)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=582">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2026 e terminerà circa nel</p> novembre 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2026-05-19 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2026 e terminerà circa nel</p> novembre 2027.
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</p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br>Art. 78a Impollinazione<br><br><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni riconoscono il ruolo indispensabile dell’impollinazione per la conservazione delle basi vitali naturali. Nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a salvaguardare l’impollinazione delle piante coltivate e delle piante selvatiche da parte degli insetti. Impiegano le risorse necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.<br><sup>2</sup> La Confederazione emana prescrizioni per promuovere la diversità delle api e degli altri insetti impollinatori indigeni, nonché i loro effettivi, in particolare mediante provvedimenti che ne garantiscano la conservazione in condizioni favorevoli. Tale promozione dev’essere adeguata all’importanza economica e sociale dell’impollinazione.<br><sup>3</sup> La Confederazione sostiene gli sforzi dei Cantoni, dei Comuni e dell’economia. Occorre in particolare creare incentivi per mettere a disposizione, mantenere e migliorare sotto il profilo qualitativo spazi vitali in sintonia con la natura.<br><br><br>Art. 197 n. 17<sup>2</sup><br>17. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Impollinazione)<br><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 78a entro quattro anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-582</guid>
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<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per la sicurezza digitale della Svizzera'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=583">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 giugno 2026 e terminerà circa nel</p> dicembre 2027.
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</p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2026-06-02 00:00:00+02:00.</p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 giugno 2026 e terminerà circa nel</p> dicembre 2027.
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</p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 57a </em>Sicurezza digitale <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione stabilisce le regole di sicurezza per tutti gli attori pubblici e privati nello spazio digitale della Svizzera e ne assicura l’applicazione. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Protegge i suoi dati e le sue infrastrutture digitali e fornisce sostegno in via sussidiaria ai gestori di infrastrutture critiche. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Garantisce la protezione dei dati personali e l’integrità digitale delle persone. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Garantisce che le infrastrutture, i servizi e le risorse digitali e informativi essenziali per lo Stato, l’economia e la società siano in qualsiasi circostanza indipendenti da ogni influenza contraria ai suoi interessi. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Promuove lo sviluppo dell’alfabetizzazione ai dati e delle competenze digitali della società. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> In coordinamento con gli attori del settore accademico e dell’economia, adotta disposizioni che consentono di prevedere rischi e opportunità e di mantenere così la Svizzera tra i Paesi più avanzati e sicuri in ambito digitale. <br><br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-583</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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