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<docs>https://github.com/tomasriveral/ReSSPublica</docs>
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<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
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<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
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<title>Divieto della macellazione rituale</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=1">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1892-05-10.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 29 maggio 1874 riceve la seguente aggiunta: </p><p><i>Art. 25<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>È vietato espressamente di ammazzare gli animali senza averli prima storditi. Questa disposizione si applica ad ogni modo di uccisione e ad ogni specie di bestiame. </p></description>
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@@ -3471,5 +3471,15 @@ cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.<
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<guid isPermaLink="false">initiative-583</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per uno Stato trasparente al fine di rafforzare la fiducia nelle autorità (Iniziativa per la fiducia)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=584">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 giugno 2026 e terminerà circa nel</p> dicembre 2027.
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 giugno 2026 e terminerà circa nel</p> dicembre 2027.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 126a</em> Diritto di accesso alle informazioni <br></span><span><sup>1</sup></span><span> I contribuenti in Svizzera e gli Svizzeri all’estero hanno diritto a un accesso gratuito, automatizzato e tempestivo alle transazioni finanziarie nonché ai libri di commercio, ai documenti contabili e ai contratti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in forma leggibile elettronicamente e in un formato aperto. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La legge può limitare il diritto di accesso alle informazioni: </span></p><p><span>a. per tutelare segreti di fabbricazione e di affari; <br>b. per tutelare il diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa delle persone assunte in base al diritto pubblico; i loro dati personali possono essere pubblicati solo in forma anonimizzata o aggregata; <br>c. per tutelare il segreto in materia fiscale, di assicurazioni sociali e di aiuto sociale; e <br>d. per tutelare la sicurezza esterna e interna del Paese; le informazioni classificate segrete possono essere rese accessibili solo dopo un controllo di sicurezza ampliato relativo alle persone. </span></p><p><br><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 126a (Diritto di accesso alle informazioni)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni adeguano i propri sistemi finanziari, di fatturazione e di contabilità ai requisiti dell’articolo 126a entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Se le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a non entrano in vigore entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Sei anni dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, l’articolo 126a capoverso 1 è direttamente applicabile e deve essere applicato da tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, indipendentemente dall’articolo 190. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni creano quanto prima i presupposti tecnici, organizzativi e di sicurezza affinché tutti i dati finanziari soggetti al diritto di accesso alle informazioni siano consultabili in tempo reale. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> La Confederazione può sostenere i Cantoni e i Comuni per l’introduzione degli standard tecnici minimi e per il funzionamento sicuro delle interfacce dati. <br></span><span><sup>7</sup></span><span> Dieci anni dopo l’entrata in vigore della legislazione d’esecuzione, il Consiglio federale riferisce sullo stato di attuazione dell’accesso in tempo reale ai dati finanziari di tutti i livelli dello Stato. <br><br><br></span><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></description>
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<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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