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<id>https://raw.githubusercontent.com/tomasriveral/ReSSPublica/refs/heads/main/feed/atom/it/iniziativePopolariFederali</id>
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<title>Iniziative popolari federali</title>
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<updated>2026-06-02T00:00:00+02:00</updated>
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<updated>2026-06-16T00:00:00+02:00</updated>
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<name>ReSSPublica</name>
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@@ -4022,4 +4022,15 @@ cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.<
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</p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 57a </em>Sicurezza digitale <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione stabilisce le regole di sicurezza per tutti gli attori pubblici e privati nello spazio digitale della Svizzera e ne assicura l’applicazione. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Protegge i suoi dati e le sue infrastrutture digitali e fornisce sostegno in via sussidiaria ai gestori di infrastrutture critiche. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Garantisce la protezione dei dati personali e l’integrità digitale delle persone. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Garantisce che le infrastrutture, i servizi e le risorse digitali e informativi essenziali per lo Stato, l’economia e la società siano in qualsiasi circostanza indipendenti da ogni influenza contraria ai suoi interessi. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Promuove lo sviluppo dell’alfabetizzazione ai dati e delle competenze digitali della società. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> In coordinamento con gli attori del settore accademico e dell’economia, adotta disposizioni che consentono di prevedere rischi e opportunità e di mantenere così la Svizzera tra i Paesi più avanzati e sicuri in ambito digitale. <br><br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></content>
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<published>2026-06-02T00:00:00+02:00</published>
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<id>initiative-584</id>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per uno Stato trasparente al fine di rafforzare la fiducia nelle autorità (Iniziativa per la fiducia)'</title>
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<updated>2026-06-16T00:00:00+02:00</updated>
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<content type="html"><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=584">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 giugno 2026 e terminerà circa nel</p> dicembre 2027.
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 giugno 2026 e terminerà circa nel</p> dicembre 2027.
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</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 126a</em> Diritto di accesso alle informazioni <br></span><span><sup>1</sup></span><span> I contribuenti in Svizzera e gli Svizzeri all’estero hanno diritto a un accesso gratuito, automatizzato e tempestivo alle transazioni finanziarie nonché ai libri di commercio, ai documenti contabili e ai contratti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in forma leggibile elettronicamente e in un formato aperto. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La legge può limitare il diritto di accesso alle informazioni: </span></p><p><span>a. per tutelare segreti di fabbricazione e di affari; <br>b. per tutelare il diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa delle persone assunte in base al diritto pubblico; i loro dati personali possono essere pubblicati solo in forma anonimizzata o aggregata; <br>c. per tutelare il segreto in materia fiscale, di assicurazioni sociali e di aiuto sociale; e <br>d. per tutelare la sicurezza esterna e interna del Paese; le informazioni classificate segrete possono essere rese accessibili solo dopo un controllo di sicurezza ampliato relativo alle persone. </span></p><p><br><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 126a (Diritto di accesso alle informazioni)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni adeguano i propri sistemi finanziari, di fatturazione e di contabilità ai requisiti dell’articolo 126a entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Se le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a non entrano in vigore entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Sei anni dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, l’articolo 126a capoverso 1 è direttamente applicabile e deve essere applicato da tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, indipendentemente dall’articolo 190. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni creano quanto prima i presupposti tecnici, organizzativi e di sicurezza affinché tutti i dati finanziari soggetti al diritto di accesso alle informazioni siano consultabili in tempo reale. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> La Confederazione può sostenere i Cantoni e i Comuni per l’introduzione degli standard tecnici minimi e per il funzionamento sicuro delle interfacce dati. <br></span><span><sup>7</sup></span><span> Dieci anni dopo l’entrata in vigore della legislazione d’esecuzione, il Consiglio federale riferisce sullo stato di attuazione dell’accesso in tempo reale ai dati finanziari di tutti i livelli dello Stato. <br><br><br></span><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></content>
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<published>2026-06-16T00:00:00+02:00</published>
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