-
Iniziativa popolare federale 'Per uno Stato trasparente al fine di rafforzare la fiducia nelle autorità (Iniziativa per la fiducia)'
<p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=584">Pagina ufficiale</a></p><p>
- <p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 giugno 2026 e terminerà circa nel</p> dicembre 2027.
- </p><p>
- <p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 giugno 2026 e terminerà circa nel</p> dicembre 2027.
+ <p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 giugno 2026 e terminerà nel dicembre 2027.
</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 126a</em> Diritto di accesso alle informazioni <br></span><span><sup>1</sup></span><span> I contribuenti in Svizzera e gli Svizzeri all’estero hanno diritto a un accesso gratuito, automatizzato e tempestivo alle transazioni finanziarie nonché ai libri di commercio, ai documenti contabili e ai contratti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in forma leggibile elettronicamente e in un formato aperto. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La legge può limitare il diritto di accesso alle informazioni: </span></p><p><span>a. per tutelare segreti di fabbricazione e di affari; <br>b. per tutelare il diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa delle persone assunte in base al diritto pubblico; i loro dati personali possono essere pubblicati solo in forma anonimizzata o aggregata; <br>c. per tutelare il segreto in materia fiscale, di assicurazioni sociali e di aiuto sociale; e <br>d. per tutelare la sicurezza esterna e interna del Paese; le informazioni classificate segrete possono essere rese accessibili solo dopo un controllo di sicurezza ampliato relativo alle persone. </span></p><p><br><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 126a (Diritto di accesso alle informazioni)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni adeguano i propri sistemi finanziari, di fatturazione e di contabilità ai requisiti dell’articolo 126a entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Se le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a non entrano in vigore entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Sei anni dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, l’articolo 126a capoverso 1 è direttamente applicabile e deve essere applicato da tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, indipendentemente dall’articolo 190. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni creano quanto prima i presupposti tecnici, organizzativi e di sicurezza affinché tutti i dati finanziari soggetti al diritto di accesso alle informazioni siano consultabili in tempo reale. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> La Confederazione può sostenere i Cantoni e i Comuni per l’introduzione degli standard tecnici minimi e per il funzionamento sicuro delle interfacce dati. <br></span><span><sup>7</sup></span><span> Dieci anni dopo l’entrata in vigore della legislazione d’esecuzione, il Consiglio federale riferisce sullo stato di attuazione dell’accesso in tempo reale ai dati finanziari di tutti i livelli dello Stato. <br><br><br></span><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p>
initiative-584
Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0200
diff --git a/resspublica/federalInitiativesFeeds.py b/resspublica/federalInitiativesFeeds.py
index 638e919..1cdc268 100644
--- a/resspublica/federalInitiativesFeeds.py
+++ b/resspublica/federalInitiativesFeeds.py
@@ -163,7 +163,7 @@ def generateFederalFeed(CACHE):
item["text"] += translatedEndDateAndInsufficientSignatures[lang]
elif item["collectedSignature"] == None:
- item["text"] += getSignatureInfo(item["creationDate"], lang)
+ pass # we already put the text before. We just need to keep this elif condition to not raise the following ValueError
else:
raise ValueError(
diff --git a/resspublica/translations.py b/resspublica/translations.py
index f57f5fd..5ca3698 100644
--- a/resspublica/translations.py
+++ b/resspublica/translations.py
@@ -64,9 +64,9 @@ translatedMonths = {
"luglio","agosto","settembre","ottobre","novembre","dicembre"]
}
translatedSignatureDates = {
- "fr": ("
La collecte des signatures a commencé le", "et se terminera vers
"),
- "de": ("Die Unterschriftensammlung begann am", "und endet ungefähr im
"),
- "it": ("La raccolta delle firme è iniziata il", "e terminerà circa nel
"),
+ "fr": ("La collecte des signatures a commencé le", "et se terminera en"),
+ "de": ("
Die Unterschriftensammlung begann am", "und endet im"),
+ "it": ("
La raccolta delle firme è iniziata il", "e terminerà nel"),
}
# used in bernAsianHornet.py
translatedBernAsianHornetSightings = {