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<docs>https://github.com/tomasriveral/ReSSPublica</docs>
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<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 14:08:40 +0200</lastBuildDate>
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<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 14:21:02 +0200</lastBuildDate>
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<title>Divieto della macellazione rituale</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=1">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1892-05-10.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 29 maggio 1874 riceve la seguente aggiunta: </p><p><i>Art. 25<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>È vietato espressamente di ammazzare gli animali senza averli prima storditi. Questa disposizione si applica ad ogni modo di uccisione e ad ogni specie di bestiame. </p></description>
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@@ -3339,9 +3339,7 @@ cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.<
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per impianti solari esentati dall'autorizzazione'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=572">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 aprile 2025 e terminerà nel ottobre 2026.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 75c</em> Impianti solari su edifici e impianti</p><p><sup>1</sup> Gli impianti solari su edifici e impianti all interno e all esterno di siti caratteristici e paesaggi protetti sono ammessi e non necessitano di alcuna autorizzazione edilizia. Essi devono essere annunciati all autorità competente.</p><p><sup>2</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali d'importanza nazionale o cantonale così come in luoghi storici necessitano di un'autorizzazione edilizia.</p><p><sup>3</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali di cui al capoverso 2 sono ammessi e devono essere autorizzati. Ai fini della salvaguardia dei monumenti culturali, l'autorizzazione edilizia può essere sottoposta a oneri.</p><br><p></p><p><em>Art. 197 n. 17</em><sup>2</sup></p><p>1<em>7. Disposizione transitoria dell art. 75c (Impianti solari su edifici e impianti)</em></p><p>L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 75c entro un anno dall 'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.</p><br><p></p><p><sup>1</sup> RS 101&nbsp;</p><p><span><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p><p><br></p></description>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=572">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-04-08.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 75c</em> Impianti solari su edifici e impianti</p><p><sup>1</sup> Gli impianti solari su edifici e impianti all interno e all esterno di siti caratteristici e paesaggi protetti sono ammessi e non necessitano di alcuna autorizzazione edilizia. Essi devono essere annunciati all autorità competente.</p><p><sup>2</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali d'importanza nazionale o cantonale così come in luoghi storici necessitano di un'autorizzazione edilizia.</p><p><sup>3</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali di cui al capoverso 2 sono ammessi e devono essere autorizzati. Ai fini della salvaguardia dei monumenti culturali, l'autorizzazione edilizia può essere sottoposta a oneri.</p><br><p></p><p><em>Art. 197 n. 17</em><sup>2</sup></p><p>1<em>7. Disposizione transitoria dell art. 75c (Impianti solari su edifici e impianti)</em></p><p>L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 75c entro un anno dall 'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.</p><br><p></p><p><sup>1</sup> RS 101&nbsp;</p><p><span><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p><p><br></p></description>
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<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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