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<docs>https://github.com/tomasriveral/ReSSPublica</docs>
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<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
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<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 10:41:10 +0200</lastBuildDate>
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<title>Divieto della macellazione rituale</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=1">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1892-05-10.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 29 maggio 1874 riceve la seguente aggiunta: </p><p><i>Art. 25<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>È vietato espressamente di ammazzare gli animali senza averli prima storditi. Questa disposizione si applica ad ogni modo di uccisione e ad ogni specie di bestiame. </p></description>
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@@ -3031,7 +3031,7 @@ effettuati mediante nuove tecnologie.</span>
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=521">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-03-08.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p></p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p><em>Art. 116a</em> Custodia di bambini complementare alla famiglia<br><sup>1</sup> I Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente e adeguata ai bisogni in materia di custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.<br><sup>2</sup> L’offerta è accessibile a tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell’istruzione scolastica di base. Deve contribuire al benessere del bambino e alla conciliabilità tra lavoro e famiglia e deve essere definita in funzione dei bisogni dei genitori.<br><sup>3</sup> Il personale che si occupa dei bambini deve disporre della necessaria formazione ed essere retribuito in modo corrispondente. Le sue condizioni di lavoro devono consentire un accudimento di qualità.<br><sup>4</sup> La Confederazione assume i due terzi dei costi. I Cantoni possono prevedere che i genitori partecipino ai costi secondo la loro capacità economica. Complessivamente la partecipazione dei genitori non può eccedere il 10 per cento del loro reddito.<br><sup>5</sup> La Confederazione può stabilire principi.&nbsp;</p><p><em>Art. 197 n. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’articolo 116a (Custodia di bambini complementare alla famiglia)</em><br>Le disposizioni di esecuzione dell’articolo 116<em>a</em> entrano in vigore entro cinque anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.&nbsp;</p><p></p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<sup>.</sup></p><p><span></span></p><p></p></description>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=521">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-03-08.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p></p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p><em>Art. 116a</em> Custodia di bambini complementare alla famiglia<br><sup>1</sup> I Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente e adeguata ai bisogni in materia di custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.<br><sup>2</sup> L’offerta è accessibile a tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell’istruzione scolastica di base. Deve contribuire al benessere del bambino e alla conciliabilità tra lavoro e famiglia e deve essere definita in funzione dei bisogni dei genitori.<br><sup>3</sup> Il personale che si occupa dei bambini deve disporre della necessaria formazione ed essere retribuito in modo corrispondente. Le sue condizioni di lavoro devono consentire un accudimento di qualità.<br><sup>4</sup> La Confederazione assume i due terzi dei costi. I Cantoni possono prevedere che i genitori partecipino ai costi secondo la loro capacità economica. Complessivamente la partecipazione dei genitori non può eccedere il 10 per cento del loro reddito.<br><sup>5</sup> La Confederazione può stabilire principi.&nbsp;</p><p><em>Art. 197 n. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’articolo 116a (Custodia di bambini complementare alla famiglia)</em><br>Le disposizioni di esecuzione dell’articolo 116<em>a</em> entrano in vigore entro cinque anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.&nbsp;</p><p></p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<sup>.</sup></p><p><span></span></p><p></p></description>
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<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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@@ -3291,9 +3291,7 @@ cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.<
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=565">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 settembre 2024 e terminerà nel marzo 2026.
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</p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 120 cpv. 1</em></span><span><sup><em>bis </em></sup></span> <span><em>e 3-6</em> <br></span><span><sup>1bis </sup></span> <span>Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. Sono compresi anche gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche. <br></span><span><sup>3 </sup></span> <span>La messa in commercio o l'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale di organismi geneticamente modificati, in particolare quelli destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, è soggetta a una procedura di autorizzazione nell'ambito della quale devono essere valutati i rischi. <br></span><span><sup>4 </sup></span> <span>Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati oppure i loro prodotti deve etichettarli come tali per garantire la libertà di scelta e la tracciabilità, nonché per impedire frodi. <br></span><span><sup>5 </sup></span> <span>La Confederazione garantisce una produzione agricola, orticola e forestale senza organismi geneticamente modificati e sostiene la ricerca e la selezione necessarie a questo scopo. Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati si assume le spese delle misure di coesistenza. <br></span><span><sup>6 </sup></span><span>Gli effetti dei brevetti non si estendono alle piante e agli animali che derivano da una selezione esente da ingegneria genetica e che sono destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, né alle loro parti o componenti. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br>17. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) <br>Almeno fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 120 capoversi 1</span><span><sup>bis</sup></span><span> e 3-6, non potranno essere messi in commercio organismi geneticamente modificati destinati a usi agricoli, orticoli o forestali. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span> RS&nbsp;<strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></description>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=565">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-09-03.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 120 cpv. 1</em></span><span><sup><em>bis </em></sup></span> <span><em>e 3-6</em> <br></span><span><sup>1bis </sup></span> <span>Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. Sono compresi anche gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche. <br></span><span><sup>3 </sup></span> <span>La messa in commercio o l'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale di organismi geneticamente modificati, in particolare quelli destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, è soggetta a una procedura di autorizzazione nell'ambito della quale devono essere valutati i rischi. <br></span><span><sup>4 </sup></span> <span>Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati oppure i loro prodotti deve etichettarli come tali per garantire la libertà di scelta e la tracciabilità, nonché per impedire frodi. <br></span><span><sup>5 </sup></span> <span>La Confederazione garantisce una produzione agricola, orticola e forestale senza organismi geneticamente modificati e sostiene la ricerca e la selezione necessarie a questo scopo. Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati si assume le spese delle misure di coesistenza. <br></span><span><sup>6 </sup></span><span>Gli effetti dei brevetti non si estendono alle piante e agli animali che derivano da una selezione esente da ingegneria genetica e che sono destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, né alle loro parti o componenti. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br>17. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) <br>Almeno fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 120 capoversi 1</span><span><sup>bis</sup></span><span> e 3-6, non potranno essere messi in commercio organismi geneticamente modificati destinati a usi agricoli, orticoli o forestali. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span> RS&nbsp;<strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></description>
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<guid isPermaLink="false">565</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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@@ -3311,9 +3309,7 @@ cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.<
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<title>Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera finanziariamente solida, sovrana e responsabile (Iniziativa Bitcoin)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=568">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 dicembre 2024 e terminerà nel giugno 2026.
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</p><span>La Costituzione federale</span><sup><span>1</span></sup><span> è modificata come segue:
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=568">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-12-31.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><span>La Costituzione federale</span><sup><span>1</span></sup><span> è modificata come segue:
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</span><br><br><em><span>Art. 99 cpv. 3</span></em>
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<br><sup><span>3</span></sup><span> La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro e in Bitcoin.
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</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span> RS </span><strong><span>101</span></strong></description>
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@@ -3353,9 +3349,7 @@ cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.<
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<title>Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione contro pigioni abusive (Iniziativa sulle pigioni)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=573">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 giugno 2025 e terminerà nel dicembre 2026.
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</p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br><em>Art. 109 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> e 1</em><sup><em>ter</em></sup><span> </span><br><sup>1</sup><sup>bis</sup> Una pigione è abusiva se eccede i costi effettivi della cosa locata, maggiorati di un adeguato reddito, o se è fondata su un prezzo d’acquisto eccessivo.<br><sup>1</sup><sup>ter</sup> Le pigioni devono essere verificate automaticamente e periodicamente e, se del caso, adattate. Sono verificate inoltre su richiesta del conduttore.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br></description>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=573">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-06-03.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br><em>Art. 109 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> e 1</em><sup><em>ter</em></sup><span> </span><br><sup>1</sup><sup>bis</sup> Una pigione è abusiva se eccede i costi effettivi della cosa locata, maggiorati di un adeguato reddito, o se è fondata su un prezzo d’acquisto eccessivo.<br><sup>1</sup><sup>ter</sup> Le pigioni devono essere verificate automaticamente e periodicamente e, se del caso, adattate. Sono verificate inoltre su richiesta del conduttore.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br></description>
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<guid isPermaLink="false">573</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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@@ -3447,5 +3441,13 @@ cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.<
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<guid isPermaLink="false">584</guid>
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<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Iniziativa popolare federale «Per una politica giusta e sostenibile dei trasporti pubblici (Per trasporti pubblici gratuiti)»</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=585">Pagina ufficiale</a></p><p>
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<p>La raccolta delle firme è iniziata il 23 giugno 2026 e terminerà nel dicembre 2027.
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</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p>Art. 81a<span> </span>Trasporti pubblici<br>1 La Confederazione e i Cantoni sono responsabili per l’attuazione di una politica conforme alle esigenze della sostenibilità forte e della giustizia sociale nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare:<br>a.<span> </span>garantendo uno sviluppo di trasporti pubblici di qualità nonché un’offerta di collegamento sufficiente, equa e coerente in tutte le regioni del Paese tramite ferrovia, tram, bus, battelli e filovia;<br>b.<span> </span>garantendo l’accessibilità dei trasporti pubblici, in particolare tramite l’introduzione della gratuità nell’ambito dei trasporti pubblici, eccetto per il traffico a lunga distanza, per il quale si propone un abbonamento generale facoltativo a tariffa solidale di al massimo 1095 franchi all’anno; tale gratuità può essere estesa; per il traffico a lunga distanza, rimane possibile una tariffazione complementare; la gratuità universale è accordata a tutte le persone di età inferiore ai 26 anni, agli studenti, agli apprendisti e ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, di indennità di perdita di guadagno nonché di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’aiuto sociale;<br>c.<span> </span>tenendo conto, nell’ambito delle loro attività, della necessità di perseguire un trasferimento modale dai mezzi di trasporto individuali motorizzati verso i trasporti pubblici e le forme di mobilità attiva;<br>d.<span> </span>adottando tutte le altre misure necessarie al fine di promuovere l’attuazione di tale politica.<br><br>2 Tale politica è finanziata mediante un fondo. Quest’ultimo serve inoltre ad alimentare il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:&nbsp;<br>a.<span> </span>il prodotto netto delle entrate provenienti dal traffico a lunga distanza di cui al capoverso 1 lettera b;<br>b.<span> </span>un prelievo sulla massa salariale delle imprese, ad eccezione delle persone che esercitano un’attività indipendente e delle imprese con meno di 11 dipendenti;&nbsp;<br>c.<span> </span>contributi aggiuntivi e progressivi sull’acquisto e l’immatricolazione di veicoli a motore individuali di grossa cilindrata e di lusso, in base a criteri fondati sulla potenza, sul peso, sulle emissioni e sul valore, fatte salve le competenze fiscali cantonali;<br>d.<span> </span>una riassegnazione parziale delle entrate del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.<br>3 La governance del fondo è garantita da un organo indipendente composto in parti uguali da rappresentanti degli enti pubblici, delle imprese dei trasporti pubblici, dalle parti sociali e dagli utenti.<br><br><br><em>Art. 86 cpv. 2bis</em><br>2bis Una parte del fondo, eccetto quanto destinato ai programmi d’agglomerato e al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, è riassegnata al finanziamento del fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2.<br><br><br><br><br><em>Art. 87a cpv. 2 lett. e</em><br>2 L’infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:&nbsp;<br>e.<span> </span>un trasferimento parziale dal fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2.<br><br><br><em>Art. 197 n. 17<sup>2</sup></em><br><em>17. Disposizione transitoria degli art. 81a, 86 cpv. 2bis e 87a cpv. 2 lett. e (Trasporti pubblici)</em><br>1 Il finanziamento del fondo è attivato a partire dal primo anno successivo all’accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2bis e 87a capoverso 2 lettera e. Entro 24 mesi dalla loro accettazione, la Confederazione e i Cantoni:<br>a.<span> </span>istituiscono il fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2, in coordinamento con le imprese dei trasporti pubblici e le parti sociali, e adottano le leggi e le ordinanze necessarie alla sua attuazione;&nbsp;<br>b.<span> </span>costituiscono l’organo di governance del fondo di cui all’articolo 81a capoverso 3;<br>c.<span> </span>garantiscono un finanziamento minimo pari all’uno per cento del prodotto interno lordo annuale.<br>2 L’attuazione della gratuità non deve in alcun modo causare un peggioramento dell’offerta e delle condizioni di lavoro, né giustificare tagli di bilancio ad altre prestazioni di interesse pubblico. Essa si aggiunge agli impegni esistenti di finanziamento Line truncated
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<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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